CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 17041/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalemorte del reo.Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Torino haconfermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa dal Tribunale di Ivrea il 19 luglio2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con un unico motivo di ricorso, il difensore deduce violazione di legge, per avere laCorte di appello omesso di pronunciare sentenza di non doversi procedere per estinzionedel reato, essendo l’imputato deceduto prima della celebrazione dell’udienza, come attestatodal certificato di morte depositato il 21 maggio 2025 unitamente alle conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Dalla consultazione del fascicolo – accessibile in ragione della natura processuale delvizio - risulta che il difensore ha documentato la circostanza del decesso di [OSCURATO:PERSONA],avvenuto il 9 marzo 2025, come da attestazione del Comune di Ciriè allegata anche alricorso. 2. Va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, costituendol’evento morte causa estintiva del reato, ai sensi dell’art. 150 cod. pen., quando intervengaprima della condanna irrevocabile. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per mortedell'imputato.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]