Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 13879/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdate-avv*sererffe-Paftr; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO -

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Venezia ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento.

2.2. Erronea qualificazione giuridica del reato.

2.3. Entità eccessiva della pena irrogata.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In ordine al primo motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., in- trodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, va richiamata la giurisprudenza for- matasi in tema di patteggiannento ex art. 444 cod. proc. pen. - da ritenere applicabile nella fattispecie - secondo cui la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immedia- tezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

3.3. Con riferimento al terzo motivo di ricorso va rilevato che, in tema di "pat- teggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdottt dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale li- beramente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concor- data (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]..

Espo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdate-avv*sererffe-Paftr; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO - 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Venezia ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento. 2.2. Erronea qualificazione giuridica del reato. 2.3. Entità eccessiva della pena irrogata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In ordine al primo motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., in- trodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). 3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, va richiamata la giurisprudenza for- matasi in tema di patteggiannento ex art. 444 cod. proc. pen. - da ritenere applicabile nella fattispecie - secondo cui la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immedia- tezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). 3.3. Con riferimento al terzo motivo di ricorso va rilevato che, in tema di "pat- teggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdottt dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale li- beramente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concor- data (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].. Espo
Sentenza Cassazione n. 13879/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris