CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 novembre 2016
Cassazione n. 08405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1331/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1744/2016 depositata il21.11.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Caltagirone, [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare al pagamento del corrispettivo per lavori edili svolti nell’immobile di sua proprietà. Il Tribunale accolse la domanda e condannò la convenuta al pagamento di € 44.292,00 oltre interessi in favore dell’attore. Avverso la sentenza di primo grado propose appello principale [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] si costituì e propose appello incidentale. La Corte d’appello di Catania accolse, per quanto di ragione, sia l’appello principale che l’appello incidentale. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La causa, fissata per l’adunanza del 2 novembre 2022, è stata decisa a seguito di riconvocazione in data 7 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 324 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere la Corte distrettuale dichiarato inammissibile l’appello per decorso del termine lungo di impugnazione di un anno dalla pubblicazione della sentenza, considerato il periodo di sospensione feriale. Il motivo è fondato. Al procedimento in esame, introdotto con atto di citazione notificato il 24.2.2002, si applica il termine lungo diimpugnazione di un anno, cui va aggiunta la sospensione feriale di 31 giorni, trattandosi di giudizio introdotto nel 2016. La riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della l. n. 742del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - è infatti immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione del principio "tempus regit actum" (Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, n.30053). Poiché la sentenza di primo grado è stata depositata il 9.2.2015, il termine per proporre impugnazionescadeva il 9.3.2016 mentre l’atto d’appello venne notificato tardivamente il 24.3.2016. L'inammissibilitàdell'appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, ai sensi dell'art.382 c.p.c., comma 3(tra le tante v, Cass. 24-1-2007 n. 1505; Cass. 26-4-2004 n. 17026;Cass. 5- 6 - 1996 n. 5272 ; Cass. 15 - 5 - 1996 n. 4502; Cass. 15-6-1995 n. 6776). La sentenza impugnata, pertanto, va cassata senza rinvio in mer ito alle statuizioni sull’appello principale, e va dichiarata l'inammissibilitàdell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado. Va quindi esaminata la tempestività dell’appello incidentale, in seguito alla pronuncia di inammissibilità dell’appello principale. Ai sensi dell’art.334, comma 2 c.p.c., l’appello incidentale va dichiarato inefficace perché tardivamente proposto. Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine di impugnazione, sicchè, mentre l'inammissibilità dell'appelloprincipale non priva di efficacia l'appelloincidentale che sia stato proposto, oltre che tempestivamente ai sensi dell'art.343 c.p.c., anche nei termini per impugnare previsti dagliartt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazioneincidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art.343 c.p.c.( e x multis, Cassazione civile sez. II, 22/08/2018, n.20963). Dall’esame degli atti processuali risulta che, in seguito alla proposizione dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si costituì con comparsa di costituzione depositata il 17.9.2016, eppertanto oltre il termine annuale dal deposito della sentenza del Tribunale, avvenuto il 9/2/2015. Le spese di lite del giudizio d’appello e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e sull’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarainammissibile l’appello principale ed inefficace l’appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite del giudizio d’appello che liquida in € 4961,25 per compensi oltre spese forfettarie, Iva e cpa come per legge. [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in € 2200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio