CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 23603/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Brescia emessa in data 14/10/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, LauraCondemi, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 14/10/2025 la Corte di appello di Brescia haconfermato la sentenza del Tribunale di Mantova emessa in data 19/11/2024 dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata appropriazione indebita,accertato il 28 agosto 2019.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a due motivi.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione allaaffermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 1); manifesta logicitàdella motivazione. La difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbeerroneamente valutato gli elementi di prova e avrebbe, in particolare, rigettato,con motivazione apparente, la richiesta di rinnovazione istruttoria per l'audizionedei testimoni Esposito, Pagano e Garofano (rispettivamente legalerappresentante e dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. nei cui locali avvenne laconsegna della vettura), precisando che Esposito avrebbe potuto confermare diessere il materiale detentore del veicolo, mentre Pagano e Garofano avrebberoricostruito la catena di passaggi che condusse l'auto nella disponibilità di Espositoe la pattuizione, in sede di stipula del contratto di subnoleggio, dell’onere in capoa Esposito di restituire il veicolo direttamente alla legittima proprietaria, societàHertz; cosa che questi non fece, nonostante [OSCURATO:PERSONA] si fosse attivato in tal senso,intimando ad Esposito la consegna, pur infruttuosamente. Assume la difesa che,nonostante tale credibile ricostruzione, supportata da possibili elementi divalutazione oggettiva, la Corte di merito si è limitata a ricalcare la pronuncia delprimo giudice con motivazione illogica e apparente.Nell’ambito del primo motivo di ricorso, si censura anche il vizio di legge e dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’istituto di cui all’art. 131bis cod. pen. sul presupposto della gravità del danno, tralasciando tuttavia che laHerz abbia riacquistato il possesso del vicolo in breve tempo, non costituendosinemmeno parte civile.2.2. Con il secondo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, silamenta che la Corte di merito non ha rideterminato la pena nel minimo edittale(in applicazione della sentenza della Corte Cost. n. 46/2024 che ha eliminato ilminimo edittale applicabile alla fattispecie di cui all’art. 646 cod. pen.), tenutoconto della minima lesività della condotta, del contegno collaborativodell'imputato e della sua incensuratezza.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti,meramente reiterativi di quelli dedotti in sede di appello, senza confronto criticocon la motivazione della sentenza impugnata e comunque manifestamenteinfondati.1. Quanto al primo motivo, relativo ai denunciati vizi di legge e dimotivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato, si deve anzituttoribadire il principio, affermato dalla questa Corte e condiviso dal Collegio,secondo cui è legittima la motivazione perrelationem della sentenza di secondogrado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi aripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto dicontestazione da parte della difesa ed omettendo di esaminare quelle doglianzedell'atto di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza delprimo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929-01). Inoltre,anche con riguardo alla lamentata omessa valutazione di doglianze difensive cheerano state prospettate nell'atto di appello, si deve ribadire che il giudice diappello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzionidelle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanzeprocessuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una lorovalutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo. In talcaso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che,anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con ladecisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenzaper il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quandoquesta risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata,essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione deifatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente esenza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019,Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01;Sez. 2, n. 1405 del 3 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del22/05/2013, 0., Rv. 262965- 01).1.1. Nel caso di specie, le concordi sentenze dei giudici di merito hannoritenuto la responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebitadell'automobile di cui all’imputazione a lui attribuito sulla base delle acquisizionidocumentali, reputando non necessaria l’attività di integrazione istruttoriasollecitata dalla difesa. E’ d’uopo rammentare come questa Corte abbia in piùoccasioni chiarito, sulla scia dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; n. 2780 del24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974 - 01), che nel giudizio d'appello larinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod.proc. pen., (con riguardo, quindi, alla riassunzione di prove già acquisite o dinuove prove) è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indaginedibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poteredecidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, nonché quandol'incombente richiesto sia decisivo, ossia in grado di eliminare le eventualiincertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altrarisultanza (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410), precisandoche tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito,incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Sez. 6, n. 48093del 10/10/2018, G., Rv. 274230-01; n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620 - 01).1.1.1. Ebbene, la Corte di merito ha adeguatamente spiegando la nonnecessità di escussione, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., dei testimoniindicati dalla difesa alla luce di plurimi elementi: come risultante dalladocumentazione acquisita, il ricorrente aveva noleggiato dalla Herz la vettura dicui all’imputazione con una precisa durata del contratto di noleggio pari ad unasettimana (dal 4 all’11 novembre 2019); risulta altresì che lo stesso 4 luglio2019 l’imputato aveva, a sua volta, noleggiato la vettura a tale [OSCURATO:PERSONA] il periodo di oltre due mesi e non già di una sola settimana (pari al tempo delcontratto di noleggio da lui stipulato con la Herz), come sarebbe stato logico seavesse inteso realmente, come asserito, noleggiare la vettura nell’esercizio, pureda parte sua, dell’attività di noleggio; tale condotta dimostra di per sé comel’imputato intendesse disporre dell'auto uti dominus, atteso che dal giorno 11luglio 2019 non avrebbe più potuto avere la legittima disponibilità della vettura;nè l'imputato ha provato che il contratto di noleggio da lui stipulato con Espositofosse effettivo (e non meramente cartolare. ossia volto a predisporreun’apparente giustificazione alla mancata restituzione); infatti, l’intestazionedella vettura a terzo, tale Braho, avveniva già in data 26 luglio 2019, adimostrazione di come l'imputato avesse concertato sin dall'inizio del contratto dinoleggio le modalità per la definitiva sottrazione della vettura al legittimointestatario; infine, in linea con la volontà di disporre della vettura oggettodell'imputazione uti dominus, l’imputato non forniva alcuna risposta alla letteradi riconsegna inviatagli dalla Hertz (p. 5 sentenza impugnata).Tale motivazione appare priva di contraddizioni e di illogicità manifeste,sottraendosi alle censure del ricorrente, le quali risultano sostanzialmente direttea sollecitare una lettura diversa, a sé favorevole, del compendio probatorio, nonconsentita in sede di legittimità.1.2. Manifestamente infondato risulta il denunciato vizio di legge e dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto, posto che il giudizio sulla particolaretenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod.pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, nonpuò essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o dellamanifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno, nel caso di speciedeve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione deldisposto normativo in questione e dei principi di diritto affermati da questa Cortein materia (oltre a quelle richiamate nella sentenza, si vedano: Sez. 6 n. 55107del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta,Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.283044), individuando, quale causa ostativa alla configurabilità della particolaretenuità del fatto, il valore della vettura, nuova e da poco immatricolata (pag. 5dell’impugnata sentenza).1.3. Parimenti inammissibile è la doglianza, meramente reiterativa easpecifica, riguardante il vizio di motivazione in relazione alla richiestaapplicazione del minimo edittale, rispetto alla quale la Corte di merito argomentacongruamente la ragione per cui, con decisione discrezionale, pur prendendo attodella sentenza della Corte costituzionale n. 46/2024, si è volutamente eponderatamente discostata dal minimo edittale alla luce di precisi indici, quali ilvalore del veicolo, le modalità della condotta e l’intensità del dolo, sulla base deiquali è stata valutata anche la non concedibilità dei benefici di legge, peraltrorichiesti in modo del tutto generico con l’atto di appello (p. 6 sentenzaimpugnata).4. Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equodeterminare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]