CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12626/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 26492-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2022 contro 587 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 914/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/07/2016 R.G.N. 307/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. •< , Adunanza camerale del 16 febbraio 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 22 - KAER Industrial ventilation contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza 18.7.16 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del tribunale di Pavia del 2013, che aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività del ricorso del contribuente in epigrafe in opposizione a cartella esattoriale e verbale di accertamento di cui in atti. In particolare, la corte territriale riteneva che la modalità di notifica ex articolo 60 lettera e) con affissione all'albo comunale ed il decorso di 8 giorni era prevista per irreperibilità assoluta, come nel caso di specie, ove la sede legale della società era sconosciuta e il legale rappresentante non era nel comune. Avverso tale sentenza ricorre la società per un motivo, l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura. Con l'unico articolato motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 60 DPR 600/72 nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, per tre diverse ragioni: per avere la corte territoriale trascurato che il messo notificatore non aveva fatto adeguate ricerche, non essendo ciò desumibile dalla dicitura "info in luogo" apposta sulla relata; per aver la corte territoriale omesso di considerare il documento Serpico, da cui risulta che in passato altre notifiche erano state fatte a quello stesso indirizzo; per avere infine la corte territoriale trascurato che non era stata prodotta la cartella, sicché la notifica poteva riferirsi ad altro. Il motivo è infondato per tutti i profili sollevati. Quanto al primo profilo, la corte territoriale ha valutato proprio sulla base della dicitura "info in luogo" che il messo notificatore avesse fatto adeguate ricerche, ritenendo idonea la dicitura a rappresentare un quadro di irreperibilità assoluta (tanto più in presenza dell'onere del contribuente di notificare all'Ufficio le variazione del proprio domicilio fiscale): tale valutazione è tipicamente di merito, insindacabile in sede di legittimità(Sez. 1, Sentenza n. 19416 del 28/09/2004 (Rv. 578427 - 01) Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009 (Rv. 611187 - 01)), Quanto al secondo profilo, lo stesso è inammissibile, in quanto il ricorrente fonda il motivo su documento senza dire dove e quando lo stesso è stato prodotto, senza trascriverne il contenuto ed infine senza dimostrarne la rilevanza (visto che nelle stesse allegazioni della parte il documento riguarderebbe notifiche effettuate in diversa pregressa epoca temporale). Come precisdato da questa Corte Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01) in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (v. pure Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017, Rv. 645357 - 01). Quanto al terzo profilo, il motivo è inammissibile in quanto la parte non indica dove la contestazione in questione sia stata sollevata in precedenza, né trascrive l'atto che conterrebbe la detta contestazione nella parte rilevante, né trascive gli atti relativi al procedimento notificatorio (Sez. 5 - , Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018, Rv. 651622 - 01). Il motivo trascura in ogni caso che il destinatario di un atto notificato, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (come prescritto da Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018, Rv. 649227 - 02), che nella specie non risulta neppure richiesta dalla parte nelle fasi di merito. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Nulla per spese, non essendo stata svolta attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022. Il Presidente