CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di TORINO Ciro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 1/2/2022 della Corte di Appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione dei reati; letta la memoria e le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della parte civile, [OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha allegato nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione; lette le conclusioni scritte adesive alle conclusioni del P.g., trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato,- a mezzo del difensore, ricorre avverso la -sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato solo parzialmente (riducendo l'ammontare della condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile in primo grado) la sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Trieste per i reati di frode assicurativa (artt. 110, 642 cod. pen., fatti del 16 giugno 2015 e del 16 dicembre 2015) unificati sotto il vincolo della continuazione- articolando a motivi della impugnazione i seguenti argomenti: 1.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, contraddittorietà, manifesta illogicità e mera apparenza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per i delitti contestati, avendo la Corte di appello, come il Tribunale, illogicamente valorizzato il criterio indiziario dell'interesse patrimoniale che sosteneva la richiesta di risarcimento per sinistri stradali certamente non verificatisi; senza tuttavia tener conto che nessuna evidenza concreta era stata acquisita in ordine alla condotta attiva dell'imputato nelle vicende oggetto di contestazione: in particolare, a fronte della incontrovertibile attestazione (archivio D.A.P.) dello stato detentivo del Torino, dal febbraio 2014 al 10/1/2017, tale da escludere l'eventualità che lo stesso si fosse recato presso lo studio degli avvocati al fine di conferir loro il mandato alle liti, la Corte aveva prospettato l'ipotesi di un affievolimento del regime detentivo (del quale però non è traccia nel certificato del D.A.P), tale da consentire una certa libertà all'imputato. La Corte aveva inoltre del tutto svalutato la prospettata ipotesi (sostenuta dalla allegazione di documenti giudiziari) che i due legali coinvolti nella frode potessero aver agito, in proprio, senza valido mandato della parte danneggiata dal sinistro, perseguendo quindi un interesse patrimoniale proprio. 1.2. Ancora, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso qualsivoglia argomentazione oppositiva in ordine agli specifici motivi dedotti con l'atto di gravame speso nel merito: esistenza documentata di una strutturata organizzazione dedita alle frodi assicurative consumate all'oscuro dei soggetti indicati come danneggiati; organizzazione della quale erano stati chiamati a far parte anche i legali che avevano curato le pratiche oggetto di imputazione. L'ipotesi della estraneità dell'imputato alla più complessa vicenda fraudolenta era altresì sostenuta dalla denunziata contraffazione (argomentata su base documentale di raffronto) delle sottoscrizioni dei mandati alle liti, dalla assenza di prova di un qualsiasi profitto conseguito dall'imputato, dalla mancanza (a differenza di quanto argomentato in sentenza) di una perizia tecnica svolta sui mezzi incidentati (già fuori dal possesso della famiglia dell'imputato al momento della visita del perito), dalla contraffazione dei documenti di identità utilizzati dai legali per accompagnare le pratiche risarcitorie. 1.3. vizi esiziali di motivazione per illogicità manifesta ed inosservanza della norma processuale (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), non avendo la Corte superato, con la motivazione posta a sostegno della decisione, il dubbio, più che ragionevole, sull'accertamento della responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono fondati. La Corte ha rigettato le specifiche argomentazioni dubitative svolte in ordine alla prova della reale consapevolezza e partecipazione dell'imputato ai fatti contestati, con motivazione apparente (concreto interesse al risarcimento, non confortato da alcuna evidenza di effettivo arricchimento e contrastante con la concretezza di un falso mandato alla riscossione), manifestamente illogica (ruolo svolto da due legali già versati nel settore delle frodi assicurative, consumate all'oscuro dei soggetti titolari dei veicoli asseritamente danneggiati) e pure travisante la prova esaminata (perizie mai effettuate sui mezzi, stato detentivo inframurario ininterrotto dell'imputato all'epoca dei fatti, contraffazione delle firme apposte in calce ai mandati e dei documenti utilizzati per accompagnare le pratiche di risarcimento). Permaneva dunque, assai concreto, il dubbio ragionevole circa la riferibilità all'imputato delle condotte ascritte. 1.1. Occorrerebbe, pertanto, se sui tempi del processo non cadesse la scure della prescrizione, che sui punti oggetto di fondata censura la Corte provvedesse ad una nuova e più approfondita valutazione, che tenesse realmente, e non solo apparentemente, conto delle doglianze sviluppate con i motivi di gravame, accompagnati da pertinente corredo documentale. 2. Tuttavia, stante la fondatezza dei motivi di ricorso, il decorso del tempo successivo alla data della decisione di appello (1/2/2022) può essere efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione). 2.1. Non ricorrendo eventi che possano aver determinato la sospensione del corso della prescrizione (l'unico differimento della udienza nel corso del processo di primo grado è stato determinato dalla necessità di escutere i testi dell'accusa assenti), deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso in data 16 giugno 2015 per la prescrizione intervenuta il 16 dicembre 2022 (anni 6 dalla data del commesso reato, in ragione della pena prevista per il reato per cui si procede, oltre il quarto, per effetto degli eventi interruttivi verificatisi nel corso del processo). 2.2. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata, per tale fatto-reato, senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 3. Va viceversa disposto, a seguito dell'annullamento, il rinvio ad altra Corte di appello, nella efficace decorrenza del termine di prescrizione, in riferimento al reato commesso in data 16 dicembre 2015. Per tale reato il termine di prescrizione non era infatti ancora elasso alla data della decisione. 3.1. La Corte onerata del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali sostenute nel presente grado dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA].. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato commesso in data 16/06/2015, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato commesso in data 16/12/2015, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia. Così deciso in