CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 38209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE Ldato avviso alle parti; 1, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 10 febbraio 2022 la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in data 22.12.2015 dal Tribunale di Siena che dichiarava LESKAJ Jeno colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13 secondo periodo D.Lgs. 286/1998 e, computata la diminuente del rito, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione LESKAJ Jeno a mezzo del difensore. 3. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.). La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5bis cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro duemila. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente