CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20808/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:SOCIETA].;– intimate –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, Sezione Staccata di Salerno, n. 1085/12/2021,depositata in data 3 febbraio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., esercentel’attività di trasporto merci, con ricorso del 12 febbraio 2007Numero registro generale 6467/2022Numero sezionale 4984/2026impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale diNumero di raccolta generale 20808/2026Avellino l’avviso di accertamento n. RE002TA00532, conD aitla pqubublaicalezio ne 19/06/2026l’Ufficio, aveva determinato maggiori ricavi della società, per l’anno1999, per oltre mezzo 500 milioni di lire, liquidando la relativa IVA.La CTP accoglieva il ricorso.2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributariaregionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, rilevata lasussistenza di un litisconsorzio necessario tra la società ed i soci,annullava la sentenza di prime cure e rimetteva le parti innanzi allaCTP per l’integrazione del contraddittorio.3. Riassunto il giudizio ed integrato il contraddittorio neiconfronti delle eredi dei due soci (nelle more deceduti), la CTP irpinaaccoglieva il ricorso.4. Proposto nuovo gravame dall’Ufficio, la Commissionetributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno,nella contumacia delle contribuenti dichiarava l’appello tardivo, inquanto proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 38 d.lgs.n. 546/1992.5. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazionel’Ufficio, notificato il 4.3.2022 alla società a mezzo pec presso ildifensore domiciliatario dei gradi di merito e alle eredi dei soci amezzo raccomandata il 10.3.2022, ed affidato ad un motivo. Lecontribuenti sono rimaste intimate.È stata fissata l’adunanza camerale per il 17 giugno 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’articolo360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazionedell’art. 58, comma 1 della legge n. 69/2009, dell’art. 149, comma3 c.p.c., dell’art. 16, comma 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 4,terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890»; censura ladeclaratoria di inammissibilità dell’appello, basata dalla CTR sulduplice erroneo presupposto, da un lato, dell’applicabilità del terminedi sei mesi e, dall’altro, della notifica del gravame in data 11 giugnoNumero registro generale 6467/2022Numero sezionale 4984/2026Numero di raccolta generale 20808/20262018. Opina, di contro, che nella fattispecie troverebbe applicazioneData pubblicazione 19/06/2026l’art. 327 c.p.c. nella formulazione antecedente alla modifica del2009 (e, quindi, il termine lungo nella misura di un anno), essendoil giudizio iniziato in primo grado nel 2007; inoltre, l’appello era statonotificato il 5 giugno 2018 (nel rispetto del detto termine), avendol’Ufficio in quella data consegnato il plico all’agente postale per lanotifica alla società (eseguita poi con raccomandata, seguita dallaCAD, con ritiro del plico l’11 giugno 2018) ed alle due socie (eseguitacon raccomandate consegnate alle destinatarie il 7 giugno 2018).Per la ricorrente-notificante la notifica doveva ritenersi, infatti,avvenuta il 5 giugno 2018, per il principio di ‘anticipazione deglieffetti della notifica’.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Il giudizio di primo grado risulta, nella specie, iniziato nel2007 (cfr. la prima pagina della originaria impugnazione riprodottanel ricorso per cassazione, dalla quale risulta la protocollazione dellastessa in data 12 febbraio 2007 presso l’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA]); diqui, l’applicabilità dell’art. 327 c.p.c. nella formulazione antecedentealla riforma del 2009 (riforma applicabile ai giudizi iniziati dopo il 4luglio 2009), che prevedeva il termine lungo di impugnazione pari adun anno.Né tale conclusione può essere messa in discussione dallacircostanza che la sentenza di prime cure sia stata annullata, pervizio di integrità del contraddittorio, dalla Commissione tributariaregionale campana con rimessione del giudizio al primo grado; si è,infatti, chiarito che ‘in tema di incidenza dello ius superveniens sulgiudizio di rinvio, il giudice di merito (di primo o di secondo grado),anche in caso di nullità del processo per mancato rispetto dellitisconsorzio necessario, non deve tener conto delle modificheprocessuali medio tempore intervenute, a prescindere dalladistinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio, che ha effettosolo descrittivo, per la determinazione dei poteri del giudice nelriesame della controversia, senza alcuna ricaduta pratica in caso diNumero registro generale 6467/2022Numero sezionale 4984/2026Numero di raccolta generale 20808/2026disciplina processuale sopravvenuta, trattandosi in ogni caso di unaData pubblicazione 19/06/2026fase ulteriore dell'originario procedimento’ (cfr. le sentenze gemelledi questa Corte 19/09/2024, nn. 25145 e 25147).Nella fattispecie, quindi, il termine per proporre appelloavverso la sentenza della CTP emessa in sede di rinvio era pari adun anno.1.3. Sotto altro aspetto deve ritenersi che il detto termine siastato rispettato dall’Ufficio. Contrariamente a quanto ritenuto dallaCTR, infatti, al fine di verificare la tempestività del gravame non vavista la data di ricezione dell’atto (11 giugno 2018, tra l’altro riferitaa soltanto una delle tre appellate), bensì, nel caso di notificamediante agente postale (come nella specie), quella della consegnadei plichi all’ufficio postale.Costituisce principio ormai immanente nell’ordinamento(anche tributario; cfr. Cass. Sez. U. 17/12/2021, n. 40543) quellodella scissione soggettiva degli effetti della notificazione tra mittentee destinatario: con particolare riferimento al processo tributario, si èaffermato (Cass. 18/11/2014, n. 24568; Cass. 04/01/2018, n. 123;Cass. 06/07/2022, n. 21483) che per la notificazione a mezzo postadell'appello secondo le modalità fissate dall'art. 20, comma 2, deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, richiamato dal successivo art. 53,comma 2, la data di presentazione delle raccomandate, consegnateall'ufficio postale, risultante dalla copia dell'elenco delleraccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane cheannovera il codice a barre identificativo e che reca il timbro postale,è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente aquelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia statoapposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta dellaraccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, dinotoria conoscenza, e riconducibile ad una nozionecostituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche inrispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali,Numero registro generale 6467/2022Numero sezionale 4984/2026Numero di raccolta generale 20808/2026posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla CorteData pubblicazione 19/06/2026costituzionale (Cass. nn. 189/2000 e 520/2002).Pertanto, nella specie, a prescindere dall’individuazione delgiorno dell’avvenuta consegna delle raccomandate, la consegna deiplichi da parte dell’Ufficio all’Agente postale (cfr. elenco riprodotto apagina 14 del ricorso) in data 5 giugno 2018 (ultimo giorno utile afronte della decisione della CTP pubblicata il 5 maggio 2017, dovendocomputarsi anche i 31 giorni di sospensione feriale dal 1° al 31agosto 2017) rende l’appello erariale tempestivamente proposto.2. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata vacassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, Sezione Staccata di Salerno, in diversacomposizione, perché proceda all’esame dell’appello propostodall’Ufficio ed alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,Sezione Staccata di Salerno, perché proceda all’esame dell’appelloproposto dall’Ufficio ed alla regolamentazione delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]