CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19720/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Gradodell’Emilia-Romagna n. 180/2023 depositata il 03/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA], poi incorporata in NTK EuropeS.p.A., impugnò l’atto di contestazione n. THHCO9D01313/2018, emessodalla [OSCURATO:PERSONA] di Modena dell’Agenzia delle Entrate, con ilNumero registro generale 18620/2024Numero sezionale 4895/2026Numero di raccolta generale 19720/2026Data pubblicazione 14/06/2026quale era stata irrogata, in relazione all’anno d’imposta 2014, la sanzionedi euro 146.050,89 per l’omessa trasmissione telematica delladichiarazione d’intento ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulpresupposto che, a fronte di operazioni effettuate in regime di nonimponibilità IVA ai sensi dell’art. 8, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, nonrisultasse adempiuto l’obbligo di comunicazione gravante, rationetemporis, sul fornitore. [OSCURATO:PERSONA] di Modena,con sentenza n. 351/2019, accolse il ricorso della contribuente,qualificando la violazione come meramente formale e reputandola,pertanto, non punibile. L’Agenzia delle Entrate propose appello,insistendo sulla natura sostanziale dell’inadempimento e sul pregiudizioche esso sarebbe idoneo ad arrecare all’attività di controllodell’Amministrazione; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 180/2023, rigettò il gravame econfermò integralmente la decisione di primo grado, rilevando, inparticolare, l’assenza di evasione d’imposta, la regolare annotazionecontabile della dichiarazione d’intento e la disponibilità, per l’Ufficio, delladocumentazione utile ai fini della verifica. Avverso tale pronuncial’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad ununico motivo, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Nelcorso del giudizio di legittimità è stata inoltre formulata proposta didefinizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ., con la quale è stataprospettata l’inammissibilità del ricorso per tardività; a tale propostal’Agenzia delle Entrate si è opposta, depositando istanza di decisione esuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 7, comma 4-bis, del d.lgs.n. 471 del 1997, per avere il giudice d’appello ritenuto che l’omessaNumero registro generale 18620/2024Numero sezionale 4895/2026Numero di raccolta generale 19720/2026Data pubblicazione 14/06/2026trasmissione telematica della dichiarazione d’intento integri unaviolazione meramente formale, non punibile, anziché un illecitosostanziale, idoneo a ostacolare l’attività di controllo dell’Amministrazionefinanziaria. L’Agenzia ricorrente sostiene, in particolare, che l’obbligo dicomunicazione della dichiarazione d’intento, gravante all’epoca dei fattisul cedente o prestatore, fosse funzionale ad assicurare l’effettività deicontrolli in materia di operazioni non imponibili IVA e che, pertanto, lasua inosservanza non potesse essere degradata a mera irregolaritàformale, neppure in assenza di evasione d’imposta. Deduce inoltre che ladisciplina sopravvenuta non avrebbe determinato alcuna abolitiodell’illecito e che, comunque, la sentenza impugnata avrebbeillegittimamente escluso in radice l’applicabilità della sanzione previstadalla norma vigente ratione temporis.In via preliminare, va rilevata la tempestività del ricorso, a fronte delladiversa prospettazione contenuta nella proposta di definizione anticipataex art. 380-bis cod. proc. civ.La sentenza impugnata è stata depositata il 3 febbraio 2023, mentre ilricorso per cassazione è stato notificato il 29 agosto 2024. Trovaapplicazione, nella specie, l’art. 1, comma 199, della l. n. 197 del 2022,secondo cui, per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi itermini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionalie di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso incassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore della legge e il 31luglio 2023. La disposizione, avuto riguardo al suo tenore letterale,aggancia l’effetto sospensivo alla scadenza del termine, e non al suodecorso, sicché essa non determina un congelamento del tempo residuo,ma uno slittamento fisso e automatico della scadenza finale per i terminiche vengano a maturare entro l’arco temporale normativamentedelimitato. In tal senso depone l’orientamento espresso con riguardo adaltra disposizione di analoga struttura e funzionamento, che, conNumero registro generale 18620/2024Numero sezionale 4895/2026Numero di raccolta generale 19720/2026Data pubblicazione 14/06/2026riferimento all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, ha chiarito comela sospensione straordinaria operi in ragione della sola collocazione dellascadenza naturale nel periodo protetto e si traduca in un differimentomeccanico e uniforme della data finale (Cass. n. 9927/2026). Neconsegue che la sospensione straordinaria così conformata è cumulabilecon la sospensione feriale, salvo il solo caso di sovrapposizione deirispettivi intervalli temporali. Nel caso di specie, pertanto, il termine perimpugnare deve ritenersi tempestivamente osservato, non potendosicondividere la diversa conclusione espressa nella proposta di definizioneanticipata.Nel merito, il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento diquesta Corte, l’obbligo di comunicazione della dichiarazione d’intento sicorrela all’esigenza di consentire un efficace controllo sull’applicazionedella disciplina in tema di IVA e, in particolare, del regime di nonimponibilità relativo alle operazioni di esportazione (Cass. n.25146/2025; Cass. n. 22178/2013; Cass. n. 12847/2015; Cass. n.19738/2021). Da ciò discende che la sua inosservanza non integra unaviolazione meramente formale, bensì una violazione sostanziale, perchéidonea a ostacolare l’attività di verifica dell’Amministrazione finanziaria(Cass. n. 25146/2025 cit.; Cass. n. 19738/2021 cit.). Non viene infatti inrilievo una difformità puramente esteriore nelle modalità dicomunicazione del documento, bensì l’inosservanza di un obbligodichiarativo e di verifica posto a carico del fornitore, funzionale alcontrollo sulla corretta applicazione del regime di non imponibilità IVA(Cass. n. 25146/2025 cit.; Cass. n. 12847/2015 cit.). In questaprospettiva, l’omessa comunicazione non può essere neutralizzata inragione della sola assenza di evasione d’imposta o della regolare tenutadella documentazione contabile, poiché ciò che rileva è l’idoneitàdell’inadempimento a interferire con il sistema dei controlli predispostodal legislatore (Cass. n. 19738/2021 cit.; Cass. n. 25146/2025 cit.). LaNumero registro generale 18620/2024Numero sezionale 4895/2026Numero di raccolta generale 19720/2026Data pubblicazione 14/06/2026Corte territoriale ha dunque errato nel qualificare l’omessa trasmissionetelematica della dichiarazione d’intento quale violazione meramenteformale e, perciò, non punibile, giacché l’adempimento omesso, nelregime vigente ratione temporis, assolveva a una funzione di presidio delcontrollo sulla corretta applicazione del regime di non imponibilità IVA,sicché la sua inosservanza non poteva essere degradata a merairregolarità sulla base della regolare tenuta della documentazionecontabile o della mancata emersione di un’imposta evasa. Deve, percontro, escludersi che la disciplina sopravvenuta abbia determinato unaabolitio dell’illecito, atteso che le modifiche normative intervenute hannoinciso sulla conformazione dell’obbligo e sul relativo assettosanzionatorio, senza eliminare il disvalore della condotta (Cass. n.25146/2025 cit.; Cass. n. 19738/2021 cit.; Cass. n. 23695/2022).Sussiste, infatti, una continuità strutturale tra la previsione originaria e lemodifiche successivamente intervenute, che hanno comportato unadiversa modulazione degli adempimenti, ma non la soppressionedell’illecito (Cass. n. 25146/2025 cit.; Cass. n. 19738/2021 cit.; Cass. n.23695/2022 cit.). Ne consegue che resta esclusa l’applicabilità retroattivadella disciplina introdotta dal d.lgs. n. 175 del 2014, mentre opera, inforza del principio del favor rei, il più mite regime sanzionatoriointrodotto dal d.lgs. n. 158 del 2015 (Cass. n. 25146/2025 cit.; Cass. n.19738/2021 cit.; Cass. n. 23695/2022 cit.). Resta tuttavia fermo che lavicenda va scrutinata anche alla luce del principio del favor rei in materiadi successione di leggi sanzionatorie nel tempo, sicché la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio al giudice di merito, affinché, esclusa lanatura meramente formale della violazione, proceda a rideterminare iltrattamento sanzionatorio eventualmente applicabile secondo il regimepiù favorevole.Il ricorso va, in definitiva, accolto. La sentenza impugnata va cassata e lacausa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoNumero registro generale 18620/2024Numero sezionale 4895/2026Numero di raccolta generale 19720/2026Data pubblicazione 14/06/2026dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché, in applicazionedei principi sopra enunciati, proceda a nuovo esame e provveda anchesulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, indiversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/06/2026.Il PresidenteLucio Luciotti