CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 25941/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere [OSCURATO:PERSONA];a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 21/01/2026, con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di arresto ed euro 500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 02/03/2022 (trasporto di un coltello a serramanico di 19 cm, dei quali 7,5 cm di lama), ritenendo in essa assorbita la contestazione del reato di introduzione dell'arma nel territorio dello Stato (artt. 31 e 17 R.D. n. 773/1931); [OSCURATO:PERSONA] che è manifestamente infondata la doglianza secondo la quale l'unica condotta che avrebbe dovuto essere ravvisata nella condotta dell'imputato era quella di cui agli artt. 31 e 17 R.D. n. 773/1931, perché non vi è rapporto di specialità tra questa fattispecie e quella ravvisata e perché la condotta di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 si realizza comunque e in via ulteriore quando, dopo l'introduzione dell'arma nel territorio dello Stato è avvenuto, la medesima arma viene portata in luogo pubblico dallo stesso soggetto; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M