CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07290/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità di quello di [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati atti del loro difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza della Corte di appello di Torino del 17 novembre 2022, che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ne ha confermato la condanna per il delitto di riciclaggio, commesso in concorso tra loro e con altre persone. 1.1. In sintesi, [OSCURATO:PERSONA], attraverso una società a lui riferibile, con atto di compravendita del 13 luglio 2005, si è reso fittizio acquirente di alcuni terreni nella disponibilità effettiva del [OSCURATO:PERSONA] e della sua famiglia, da questi ultimi acquisiti attraverso i proventi illegali del narcotraffico; terreni che [OSCURATO:PERSONA] ha poi venduto ad ulteriori proprietari fittizi il 26 novembre 2008. Vero artefice di tali operazioni è stato principalmente [OSCURATO:PERSONA], che ha agito per conto e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], del quale era uomo di fiducia. 1.2. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, la Corte d'appello, ravvisando distinti reati di riciclaggio per ognuno dei passaggi di proprietà di quei terreni, ha dichiarato prescritto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il reato da lui commesso con l'acquisto del 2005, mentre ne ha confermato la condanna per quello realizzato con la vendita del 2008. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invece, ha ritenuto che la sua condotta delittuosa sia cessata con l'ultima di quelle successive compravendite fittizie, avvenuta il 30 luglio 2009, escludendo perciò la maturazione della prescrizione. A tal fine, la Corte d'appello ha valorizzato una conversazione intercettata nel novembre del 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio Antonio, in cui quest'ultimo riferiva che l'identità del titolare, a quel momento, della società proprietaria dei terreni era conosciuta da «zio Nicola», identificato per l'imputato. 2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, con l'effetto che il reato sarebbe prescritto. L'estensione del suo concorso in tutta la sequenza delle intestazioni fittizie sarebbe arbitraria, avendo le prime due sentenze di merito ritenuto che egli fosse consapevole della sola vendita in favore di [OSCURATO:PERSONA] nel 2005. In particolare, la conversazione intercettata tra Domenico ed [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe avvenuta nel 2017, bensì il 15 aprile 2008, talché la sentenza si fonderebbe su un palese errore. Inoltre, la motivazione sarebbe contraddittoria, perché la Corte d'appello qualifica il riciclaggio come reato a consumazione istantanea, ma che può atteggiarsi come reato permanente in caso di condotte tenute in un medesimo contesto e relative al medesimo bene, e tuttavia riconosce a carico di esso ricorrente plurimi e distinti reati, senza però dichiarare la prescrizione del primo di essi, come invece ha fatto per l'acquirente [OSCURATO:PERSONA]. 3. Quest'ultimo lamenta i medesimi vizi della decisione, chiedendo perciò di dichiarare l'intervenuta prescrizione anche del reato relativo alla vendita da lui effettuata nel 2008, in quanto non sarebbe dimostrato che, in tale secondo episodio, egli, titolare puramente formale della società, abbia agito con intento dissimulatorio, nella consapevolezza, cioè, della strumentalità anche di quell'ulteriore atto negoziale ad attività di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei due ricorsi può essere ammesso, postulando entrambi una rivalutazione delle condotte, tuttavia preclusa per effetto dell'ambito di cognizione delimitato dalla sentenza di annullamento cori rinvio di questa Corte (n. 7501 del 7 dicembre 2021, dep. 2022). Tale sentenza, infatti, ha rinviato il processo al giudice di merito esclusivamente per decidere sul punto della configurabila o meno della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., con le eventuali conseguenze sul piano sanzionatorio, dichiarando inammissibili le restanti doglianze rassegnate dai ricorrenti e, dunque, rendendo intangibile la ricostruzione dei fatti di causa e la valutazione giuridica cornpiutane dai giudici di merito. 2. Tanto dicasi per [OSCURATO:PERSONA], per il quale la sentenza rescindente ha confermato il coinvolgimento in tutta la sequenza delle compravendite di quei terreni, peraltro specificamente valorizzando la citata telefonata in cui Domenico ed [OSCURATO:PERSONA] fanno riferimento a «zio Nicola» e collocandola a novembre del 2017. Il ricorso, dunque, non soltanto chiede alla Corte di pronunciarsi su un punto già deciso dalla Corte di cassazione, ciò che è espressamente vietato dal codice di rito (art. 628 ,comma 2, cod. proc. pen.); ma fonda altresì la propria richiesta sulla rivalutazione di una circostanza di fatto, che al giudice di legittimità è preclusa a prescindere. 3. Le stesse considerazioni valgono, a maggior ragione, per [OSCURATO:PERSONA], il quale vorrebbe, peraltro sulla base di pure e semplici asserzioni, che la Corte di cassazione rivalutasse addirittura le intenzioni del suo agire, e quindi s'impegnasse, anche per lui, in un giudizio di puro fatto su questione già decisa. 4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna dei proponenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio delle doglianze addotte, va fissata in tremila euro per ognuno di essi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de