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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14009/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/08/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ( i [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze - ritenuta l'applicabilità dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 678 cod. proc. pen. - ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza inoltrata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'applicazione dell'affidamento al servizio sociale, o della semilibertà, ovvero della detenzione domiciliare, a seguito dell'emissione di un ordine di carcerazione relativo ad una pena da eseguire pari ad anni uno, mesi sette e giorni ventotto di reclusione.

Il provvedimento reiettivo nasce dal non avere l'istante dichiarato o eletto domicilio in sede di presentazione dell'istanza, come invece previsto dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 9, comma 4, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di norma processuale in relazione all'art. 677 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Evidenzia in particolare il ricorrente come il condannato avesse invece regolarmente effettuato l'elezione di domicilio, contestualmente alla nomina del difensore ed eleggendo domicilio presso lo studio di questi; tale circostanza è stata peraltro anche sottolineata al momento della presentazione dell'istanza ora impugnata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sottolineando come non risulti dimostrato né il tempestivo invio dell'elezione di domicilio come allegato alla nomina, né che il Tribunale di sorveglianza abbia potuto avere contezza dell'esistenza di tale elezione di domicilio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che, allorquando mediante ricorso per cassazione si deduca la sussistenza di un error in procedendo rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione diviene anche giudice del fatto e quindi - al fine di pervenire alla soluzione della relativa questione - ha accesso all'esame diretto degli atti processuali (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01).

3. L'art. 677. comma 2-bis, cod. proc. pen. prescrive testualmente che il condannato - quando, come nella fattispecie ora al vaglio di questa Corte, non sia detenuto, irreperibile o latitante - debba corredare l'istanza con la dichiarazione o elezione di domicilio; ciò è prescritto anche nell'ipotesi in cui l'istanza stessa sia presentata dal difensore.

Tale previsione è poi sanzionata con la inammissibilità.

Trattasi di adempimento avente i connotati della tassatività, che quindi non ammette equipollenti e al quale non può adempiersi secondo modalità difformi, rispetto a quelle contenute nel dettato normativo.

È infine un obbligo che incombe specificamente sul condannato, anche quando l'istanza sia presentata dal difensore (salva solo l'ipotesi del condannato latitante o irreperibile).

4. Con riferimento al profilo della dichiarazione di inammissibilità de plano, nel caso di mancanza di elezione di domicilio, la giurisprudenza è del tutto consolidata nel senso di ammetterne la legittimità (Sez.

U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720 01; Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 - 01; Sez. 1, n. 24803 del 23/03/2022, n.m.).

5. Tanto premesso al fine di inquadrare la questione di diritto, occorre solo precisare come colga nel segno l'obiezione difensiva.

L'istanza era infatti regolarmente corredata dalla necessaria elezione di domicilio.

L'elezione di domicilio è infatti graficamente inserita nella nomina del difensore; il tutto si trova poi unito all'istanza, che è anche menzionata nell'indice degli atti riportato sulla copertina del fascicolo del Tribunale.

Si deve anche precisare l'esistenza di un unico timbro di deposito, in data 26.11.2020, apposto sulla prima pagina dell'istanza volta alla concessione di misure alternative.

L'elezione di domicilio è infine espressamente menzionata nell'istanza, laddove è indicato l'allegato 1, ossia la nomina con elezione di domicilio.

5.1. Per ciò che attiene alla prova dell'invio dell'elezione di domicilio unitamente alla nomina, si può sottolineare ancora che quest'ultima si trova inserita in calce alla nomina di difensore, all'interno della stessa pagina; se l'intero foglio quindi non fosse stato trasmesso al tribunale, l'intera istanza sarebbe risultata presentata da difensore non legittimato, in quanto sprovvisto del mandato difensivo. 3 f t Ciò induce consente di ritenere provato che l'elezione di domicilio - si ripete, (riportata nella stessa pagina che conteneva la nomina del difensore - sia stata trasmessa unitamente a quest'ultima.

6. Alla luce delle considerazioni che precedlono, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/08/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ( i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze - ritenuta l'applicabilità dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 678 cod. proc. pen. - ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza inoltrata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'applicazione dell'affidamento al servizio sociale, o della semilibertà, ovvero della detenzione domiciliare, a seguito dell'emissione di un ordine di carcerazione relativo ad una pena da eseguire pari ad anni uno, mesi sette e giorni ventotto di reclusione. Il provvedimento reiettivo nasce dal non avere l'istante dichiarato o eletto domicilio in sede di presentazione dell'istanza, come invece previsto dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 9, comma 4, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di norma processuale in relazione all'art. 677 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Evidenzia in particolare il ricorrente come il condannato avesse invece regolarmente effettuato l'elezione di domicilio, contestualmente alla nomina del difensore ed eleggendo domicilio presso lo studio di questi; tale circostanza è stata peraltro anche sottolineata al momento della presentazione dell'istanza ora impugnata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sottolineando come non risulti dimostrato né il tempestivo invio dell'elezione di domicilio come allegato alla nomina, né che il Tribunale di sorveglianza abbia potuto avere contezza dell'esistenza di tale elezione di domicilio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che, allorquando mediante ricorso per cassazione si deduca la sussistenza di un error in procedendo rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione diviene anche giudice del fatto e quindi - al fine di pervenire alla soluzione della relativa questione - ha accesso all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01). 3. L'art. 677. comma 2-bis, cod. proc. pen. prescrive testualmente che il condannato - quando, come nella fattispecie ora al vaglio di questa Corte, non sia detenuto, irreperibile o latitante - debba corredare l'istanza con la dichiarazione o elezione di domicilio; ciò è prescritto anche nell'ipotesi in cui l'istanza stessa sia presentata dal difensore. Tale previsione è poi sanzionata con la inammissibilità. Trattasi di adempimento avente i connotati della tassatività, che quindi non ammette equipollenti e al quale non può adempiersi secondo modalità difformi, rispetto a quelle contenute nel dettato normativo. È infine un obbligo che incombe specificamente sul condannato, anche quando l'istanza sia presentata dal difensore (salva solo l'ipotesi del condannato latitante o irreperibile). 4. Con riferimento al profilo della dichiarazione di inammissibilità de plano, nel caso di mancanza di elezione di domicilio, la giurisprudenza è del tutto consolidata nel senso di ammetterne la legittimità (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720 01; Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 - 01; Sez. 1, n. 24803 del 23/03/2022, n.m.). 5. Tanto premesso al fine di inquadrare la questione di diritto, occorre solo precisare come colga nel segno l'obiezione difensiva. L'istanza era infatti regolarmente corredata dalla necessaria elezione di domicilio. L'elezione di domicilio è infatti graficamente inserita nella nomina del difensore; il tutto si trova poi unito all'istanza, che è anche menzionata nell'indice degli atti riportato sulla copertina del fascicolo del Tribunale. Si deve anche precisare l'esistenza di un unico timbro di deposito, in data 26.11.2020, apposto sulla prima pagina dell'istanza volta alla concessione di misure alternative. L'elezione di domicilio è infine espressamente menzionata nell'istanza, laddove è indicato l'allegato 1, ossia la nomina con elezione di domicilio. 5.1. Per ciò che attiene alla prova dell'invio dell'elezione di domicilio unitamente alla nomina, si può sottolineare ancora che quest'ultima si trova inserita in calce alla nomina di difensore, all'interno della stessa pagina; se l'intero foglio quindi non fosse stato trasmesso al tribunale, l'intera istanza sarebbe risultata presentata da difensore non legittimato, in quanto sprovvisto del mandato difensivo. 3 f t Ciò induce consente di ritenere provato che l'elezione di domicilio - si ripete, (riportata nella stessa pagina che conteneva la nomina del difensore - sia stata trasmessa unitamente a quest'ultima. 6. Alla luce delle considerazioni che precedlono, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza d
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