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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10569/2026

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o Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6392/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 10569/2026Data pubblicazione 21/04/2026SCORZA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente–avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania n. 5481/12/24 depositata in data 23 settembre 2024 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania n. 5481/12/24 accoglieva l’appello proposto dalla società ScorzaS.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale diSalerno n. 3215/10/2023 con la quale veniva rigettato il ricorso presentatodalla contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso per IVA esanzioni relativamente all'anno di imposta 2018.2.

A seguito di verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza l’Agenziadelle entrate emetteva nei confronti della contribuente, esercente l’attivitàdi silvicoltura ed ogni altra attività forestale, l’atto impositivo contestandola violazione dell’art. 19 del d.P.R. 633/72 e l’indebita detrazione dell’IVAderivante dalla registrazione di fatture emesse dai fornitori [OSCURATO:SOCIETA] eS.C.L. [OSCURATO:PERSONA] ritenute relative ad operazioni soggettivamenteinesistenti.3.

Ricorreva la società sostenendo l’infondatezza del rilievo, l’illegittimosemplice richiamo al processo verbale di constatazione da parte dellamotivazione dell’avviso, il quale conteneva il rinvio ad un altro atto nonNumero registro generale 6392/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 10569/2026Data pubblicazione 21/04/2026conosciuto; contestava inoltre l’errata applicazione delle sanzioni, ma tuttele doglianze venivano disattese dal giudice di prime cure.Il giudice d’appello riformava tale decisione, richiamando alcuni precedentitra le parti relativi a diversi periodi di imposta e dichiarando che l’Agenzianon aveva dimostrato l’elemento soggettivo, prova a suo carico, ai fini dellasoggettiva inesistenza delle operazioni contestate, con conseguenteannullamento delle riprese ad imposizione.5.

Avverso la sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione,affidato a tre motivi, cui replica la società con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli articoli 19, 21, e 54del d.P.R. 633/1972, degli articoli 2697, 2727 e 2729 del codice civile inmateria di riparto dell’onere probatori, disciplina della detrazione Iva e dellepresunzioni semplici in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.2.

Il motivo non è inammissibile come eccepito in controricorso, in quantonon mira esclusivamente ad una diversa valutazione del quadro probatorioin relazione al quale il giudice di secondo grado si è pronunciato ed hafornito adeguata motivazione, bensì è diretto a censurare la non correttaindividuazione del canone probatorio da parte del giudice, ed è fondato.2.1.

Va premesso che nel processo tributario il ricorso alle presunzionisemplici, ossia gravi, precise e concordanti è la norma, salvo non valganoper legge regole specifiche in relazione alla singola tipologia diaccertamento, ed è pacifico il fatto che l’Amministrazione ha contestatoalla contribuente l’indebita detrazione dell’IVA in relazione a determinateoperazioni ritenute soggettivamente inesistenti.2.2.

Ciò premesso, in punto di onere della prova in caso di riprese peroperazioni contestate come soggettivamente inesistenti, va rammentatoNumero registro generale 6392/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 10569/2026Data pubblicazione 21/04/2026che, in tema di IVA come pure di imposte dirette, l'Amministrazionefinanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore,ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva inuna evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in basead elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, oavrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualitàprofessionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sulcontribuente la prova contraria di avere adoperato, per non esserecoinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massimaesigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e diproporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, nonassumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e deipagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o deiservizi (Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5,ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).2.3.

Orbene, è pacifica la qualità di cartiere delle danti causa dellacontribuente in rapporto alle operazioni suddette e la contestazione siincentra sul secondo requisito necessario, ossia l’elemento soggettivo.Al proposito il giudice ha sì compiuto una ampia statuizione a riguardo, dalmomento che si legge a pag.5 della sentenza: «incontestata dall’appellantesocietà, la natura fittizia della società emittente, quanto alla prova dellaconsapevolezza della ricorrente della colpevole ignoranza, osserva la Corteche gli elementi valorizzati nell'avviso di accertamento al fine di assolverela propria quota di onere della prova non consentono di affermare che lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., facendo uso dell'ordinaria diligenza, fosse in grado diavere contezza che le Società fornitrici risultassero: a) soggetti privi diesperienza manageriale; nullatenenti o gravati da precedenti penali o dipolizia; b) completamente destrutturate in quanto sprovviste di dipendenti,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6392/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 10569/2026Data pubblicazione 21/04/2026automezzi, locali, depositi, o altra struttura organizzativa; c) non hannoeffettuato alcun versamento d’imposta; d) hanno avuto un’operativitàlimitata nel tempo ed una crescita esponenziale del volume d’affari».3.

Tuttavia, tale apprezzamento è compiuto sulla base di un primo nucleocircostanze fattuali irrilevanti, ossia: «non sono emersi né, allo statodelle operazioni relative alle fatture contestate nel presente procedimento,soprattutto a fronte della documentazione, correlata, la quale consente diritenere che le operazioni ritenute fittizie siano, al contrario, effettivamenteavvenute e dagli stessi verificatori confermate» (ibidem).3.1.

Il giudice ha, per altro verso, valorizzato profili meramente formalicome la contabilità, facilmente falsificabile, e, più in generale, ha dato pesoa circostanze irrilevanti secondo il consolidato orientamento interpretativodella Corte sopra richiamato, come ad esempio il fatto che: «la [OSCURATO:SOCIETA].: non ha alterato il mercato, né ha ottenuto indebiti vantaggi.Questo elemento fondamentale non è rinvenibile nel pvc, atteso che laGG.FF non ha dato prova dell'esistenza di un beneficio dall'acquisto delleforniture ad un prezzo sottocosto e, quindi, non in linea con i prezzipraticati sul mercato italiano e comunitario di riferimento» (ibidem).E, ancora, alla pagina successiva della decisione impugnata si ribadisce:«Non risulta alcun indizio, men che meno prova, che il contribuentenegoziasse autonomamente gli acquisti con il reale fornitore del pelletacquistato dai due fornitori in contestazione; che il prezzo di acquisto nonfosse allineato a quello di mercato.

Inoltre, l’Ufficio nulla prova circa ilcoinvolgimento del contribuente nella frode fiscale, limitandosi a ritenerealquanto improbabile ed inverosimile che non abbia avuto la capacità diriconoscerla.

Vero è che i due fornitori rivestono la figura di società filtro,ma è altrettanto vero che, per quanto sopra esposto, il contribuente nonne fosse a conoscenza.

Non può trovare quindi applicazione il recupero ivaoperato dall’Ufficio, proprio perché non provata la consapevolezza delcontribuente di partecipare ad una frode fiscale (…)».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6392/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 10569/2026Data pubblicazione 21/04/20263.2.

Infine, il giudice tralascia circostanze molto rilevanti ai fini delladimostrazione della consapevolezza della frode, a partire dagli elementiindividuati nel PVC alle pp. 35-36-37 quanto agli stretti rapportiintercorrenti tra il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] signor ScorzaAntonio e il fornitore comunitario comune a tutte le società cartiere, la SKVIndustry Ltd, società bulgara, riconducibile in termini di “azionista diriferimento globale” a [OSCURATO:PERSONA], risultata essere lacompagna del primo.Ne deriva così lo stravolgimento del ragionamento presuntivo, conconseguente falsa applicazione delle richiamate disposizioni di legge.3.3.

Conclusivamente, va chiarito il corretto procedimento logico che ilgiudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini delladisamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanzarichiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in ungiudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essereinsufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognunoper individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazionein un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo traevigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017;Cass. n. 5374 del 2017).

Ciò che rileva è che dalla valutazione complessivaemerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice difondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornirela prova contraria.

Il giudice del rinvio si atterrà a tale principio di diritto,cui va data continuità anche nella presente fattispecie.4.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo,con il quale viene anche denunciato l’omesso esame di fatti decisivi oggettodi discussione tra le parti, che risultano dagli atti di causa, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e della terza censura, recantedenuncia di vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ. con riferimento al medesimo fatto storico oggetto del precedentemotivo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6392/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 10569/2026Data pubblicazione 21/04/20265.

La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e per ilregolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6392/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 10569/2026Data pubblicazione 21/04/2026SCORZA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente–avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania n. 5481/12/24 depositata in data 23 settembre 2024 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania n. 5481/12/24 accoglieva l’appello proposto dalla società ScorzaS.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale diSalerno n. 3215/10/2023 con la quale veniva rigettato il ricorso presentatodalla contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso per IVA esanzioni relativamente all'anno di imposta 2018.2. A seguito di verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza l’Agenziadelle entrate emetteva nei confronti della contribuente, esercente l’attivitàdi silvicoltura ed ogni altra attività forestale, l’atto impositivo contestandola violazione dell’art. 19 del d.P.R. 633/72 e l’indebita detrazione dell’IVAderivante dalla registrazione di fatture emesse dai fornitori [OSCURATO:SOCIETA] eS.C.L. [OSCURATO:PERSONA] ritenute relative ad operazioni soggettivamenteinesistenti.3. Ricorreva la società sostenendo l’infondatezza del rilievo, l’illegittimosemplice richiamo al processo verbale di constatazione da parte dellamotivazione dell’avviso, il quale conteneva il rinvio ad un altro atto nonNumero registro generale 6392/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 10569/2026Data pubblicazione 21/04/2026conosciuto; contestava inoltre l’errata applicazione delle sanzioni, ma tuttele doglianze venivano disattese dal giudice di prime cure.Il giudice d’appello riformava tale decisione, richiamando alcuni precedentitra le parti relativi a diversi periodi di imposta e dichiarando che l’Agenzianon aveva dimostrato l’elemento soggettivo, prova a suo carico, ai fini dellasoggettiva inesistenza delle operazioni contestate, con conseguenteannullamento delle riprese ad imposizione.5. Avverso la sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione,affidato a tre motivi, cui replica la società con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli articoli 19, 21, e 54del d.P.R. 633/1972, degli articoli 2697, 2727 e 2729 del codice civile inmateria di riparto dell’onere probatori, disciplina della detrazione Iva e dellepresunzioni semplici in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.2. Il motivo non è inammissibile come eccepito in controricorso, in quantonon mira esclusivamente ad una diversa valutazione del quadro probatorioin relazione al quale il giudice di secondo grado si è pronunciato ed hafornito adeguata motivazione, bensì è diretto a censurare la non correttaindividuazione del canone probatorio da parte del giudice, ed è fondato.2.1. Va premesso che nel processo tributario il ricorso alle presunzionisemplici, ossia gravi, precise e concordanti è la norma, salvo non valganoper legge regole specifiche in relazione alla singola tipologia diaccertamento, ed è pacifico il fatto che l’Amministrazione ha contestatoalla contribuente l’indebita detrazione dell’IVA in relazione a determinateoperazioni ritenute soggettivamente inesistenti.2.2. Ciò premesso, in punto di onere della prova in caso di riprese peroperazioni contestate come soggettivamente inesistenti, va rammentatoNumero registro generale 6392/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 10569/2026Data pubblicazione 21/04/2026che, in tema di IVA come pure di imposte dirette, l'Amministrazionefinanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore,ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva inuna evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in basead elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, oavrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualitàprofessionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sulcontribuente la prova contraria di avere adoperato, per non esserecoinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massimaesigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e diproporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, nonassumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e deipagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o deiservizi (Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5,ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).2.3. Orbene, è pacifica la qualità di cartiere delle danti causa dellacontribuente in rapporto alle operazioni suddette e la contestazione siincentra sul secondo requisito necessario, ossia l’elemento soggettivo.Al proposito il giudice ha sì compiuto una ampia statuizione a riguardo, dalmomento che si legge a pag.5 della sentenza: «incontestata dall’appellantesocietà, la natura fittizia della società emittente, quanto alla prova dellaconsapevolezza della ricorrente della colpevole ignoranza, osserva la Corteche gli elementi valorizzati nell'avviso di accertamento al fine di assolverela propria quota di onere della prova non consentono di affermare che lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., facendo uso dell'ordinaria diligenza, fosse in grado diavere contezza che le Società fornitrici risultassero: a) soggetti privi diesperienza manageriale; nullatenenti o gravati da precedenti penali o dipolizia; b) completamente destrutturate in quanto sprovviste di dipendenti,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6392/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 10569/2026Data pubblicazione 21/04/2026automezzi, locali, depositi, o altra struttura organizzativa; c) non hannoeffettuato alcun versamento d’imposta; d) hanno avuto un’operativitàlimitata nel tempo ed una crescita esponenziale del volume d’affari».3. Tuttavia, tale apprezzamento è compiuto sulla base di un primo nucleocircostanze fattuali irrilevanti, ossia: «non sono emersi né, allo statodelle operazioni relative alle fatture contestate nel presente procedimento,soprattutto a fronte della documentazione, correlata, la quale consente diritenere che le operazioni ritenute fittizie siano, al contrario, effettivamenteavvenute e dagli stessi verificatori confermate» (ibidem).3.1. Il giudice ha, per altro verso, valorizzato profili meramente formalicome la contabilità, facilmente falsificabile, e, più in generale, ha dato pesoa circostanze irrilevanti secondo il consolidato orientamento interpretativodella Corte sopra richiamato, come ad esempio il fatto che: «la [OSCURATO:SOCIETA].: non ha alterato il mercato, né ha ottenuto indebiti vantaggi.Questo elemento fondamentale non è rinvenibile nel pvc, atteso che laGG.FF non ha dato prova dell'esistenza di un beneficio dall'acquisto delleforniture ad un prezzo sottocosto e, quindi, non in linea con i prezzipraticati sul mercato italiano e comunitario di riferimento» (ibidem).E, ancora, alla pagina successiva della decisione impugnata si ribadisce:«Non risulta alcun indizio, men che meno prova, che il contribuentenegoziasse autonomamente gli acquisti con il reale fornitore del pelletacquistato dai due fornitori in contestazione; che il prezzo di acquisto nonfosse allineato a quello di mercato. Inoltre, l’Ufficio nulla prova circa ilcoinvolgimento del contribuente nella frode fiscale, limitandosi a ritenerealquanto improbabile ed inverosimile che non abbia avuto la capacità diriconoscerla. Vero è che i due fornitori rivestono la figura di società filtro,ma è altrettanto vero che, per quanto sopra esposto, il contribuente nonne fosse a conoscenza. Non può trovare quindi applicazione il recupero ivaoperato dall’Ufficio, proprio perché non provata la consapevolezza delcontribuente di partecipare ad una frode fiscale (…)».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6392/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 10569/2026Data pubblicazione 21/04/20263.2. Infine, il giudice tralascia circostanze molto rilevanti ai fini delladimostrazione della consapevolezza della frode, a partire dagli elementiindividuati nel PVC alle pp. 35-36-37 quanto agli stretti rapportiintercorrenti tra il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] signor ScorzaAntonio e il fornitore comunitario comune a tutte le società cartiere, la SKVIndustry Ltd, società bulgara, riconducibile in termini di “azionista diriferimento globale” a [OSCURATO:PERSONA], risultata essere lacompagna del primo.Ne deriva così lo stravolgimento del ragionamento presuntivo, conconseguente falsa applicazione delle richiamate disposizioni di legge.3.3. Conclusivamente, va chiarito il corretto procedimento logico che ilgiudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini delladisamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanzarichiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in ungiudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essereinsufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognunoper individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazionein un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo traevigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017;Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessivaemerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice difondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornirela prova contraria. Il giudice del rinvio si atterrà a tale principio di diritto,cui va data continuità anche nella presente fattispecie.4. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo,con il quale viene anche denunciato l’omesso esame di fatti decisivi oggettodi discussione tra le parti, che risultano dagli atti di causa, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e della terza censura, recantedenuncia di vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ. con riferimento al medesimo fatto storico oggetto del precedentemotivo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6392/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 10569/2026Data pubblicazione 21/04/20265. La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e per ilregolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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