CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 40044/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA • sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2015 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 luglio 2015, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale, riconosciuta la recidiva reiterata infraquinquennale, l'imputato veniva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ometteva di versare l'imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di imposta 2008, per un ammontare complessivo evaso pari a euro 157.908,00. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. Con un unico motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione, nonché il travisamento delle prove, in relazione alla valutazione della gravità del fatto contestato, sul rilievo che la Corte d'appello, pur dando atto del tentativo dell'imputato di assolvere al pagamento dei tributi erariali utilizzando tutte le risorse economiche a propria disposizione, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il dolo della fattispecie di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000. Il ricorrente lamenta, inoltre, l'eccessiva misura della pena rispetto alla lieve entità del fatto contestato, nonché la mancata con-cessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso risulta assorbito dal preliminare rilievo che l'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 è stato sostituito dalla I. 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019), che ha confermato il testo già in vigore dal 22 ottobre 2015, il quale dispone: «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta». Tale ultima formulazione, da ritenersi più favorevole di quella vigente al momento della commissione del reato, nella parte in cui innalza la soglia di rilevanza penale del fatto, prima fissata in euro centocinquantamila, trova applicazione, per il principio del favor rei di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen., anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Poiché la contestazione mossa all'imputato nel caso di specie riguarda un importo (euro 157.908,00) inferiore alla soglia di punibilità di euro 250.000,00, la sentenza impugnata deve essere annullata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.I Così deciso il 09/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]