CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 1977
Cassazione n. 41949/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/02/2023 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 9 febbraio 2023, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti condanne irrevocabili: 1) sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 27 novembre 2019, irrevocabile il 25 febbraio 2022, che ha condannato l'istante alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso in Taranto 1'8 luglio 2015; 2) sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 2 novembre 2015, irrevocabile il 15 gennaio 2016, che ha condannato l'istante alla pena di mesi 10 e giorn . 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 385 e 495 comma 1 cod. pen., commesso in Taranto il 23 luglio 2015. Il giudice dell'esecuzione riteneva non potersi ravvisare il medesimo disegno criminoso in ragione della mancata allegazione di elementi concreti significativi di una specifica comune preordinazione delle condotte criminose, ad eccezione della vicinanza temporale (pari a quindici giorni) e dell'omogeneità delle violazioni. In motivazione, il Tribunale osservava che l'insussistenza del suddetto vincolo era confermata dalle modalità esecutive dei fatti da cui non emergeva alcun dato positivo indicativo di una preventiva programmazione unitaria: invero, in uno dei due fatti Santoiemma non veniva rinvenuto nella sua abitazione, senza che fosse noto il luogo in cui si trovasse in quel momento, mentre nell'altro questi veniva trovato all'interno di un bar in assenza di autorizzazione, fornendo false generalità agli agenti che stavano procedendo al controllo. Il decidente valorizzava altresì, ai fini del diniego della continuazione, la circostanza che, nell'ambito di uno dei due procedimenti, il condannato aveva negato gli addebiti contestati, sostenendo in sede dibattimentale che, al momento del controllo, egli si trovava presso la propria abitazione e non aveva risposto al citofono in quanto non funzionante. Orbene, secondo il Tribunale, era evidente come tali argomentazioni difensive confutassero l'assunto che, alla data dell'8 luglio 2015, l'interessato avesse programmato la commissione della successiva condotta evasiva. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il condannato, per mezzo del difensore, adducendo un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione. Innanzitutto, si sottolinea che, secondo il costante orientamento di questa Corte, l'istante ha l'onere di produrre le sentenze relative ai reati di cui invoca il riconoscimento della continuazione, ma non anche quello di rappresentare gli elementi specifici indicativi del medesimo disegno criminoso, la cui mancata allegazione non può dunque essere valorizzata dal giudice in senso negativo all'accoglimento della domanda. Quanto al rilievo svolto dal Tribunale in ordine alla negazione degli addebiti contestati nell'ambito di uno dei procedimenti, il ricorrente evidenzia che tale circostanza non può essere assunta a indice negativo, dal momento che valorizza una scelta processuale dell'imputato che non può in alcun modo incidere negativamente sull'accertamento della continuazione promosso in sede esecutiva. L'impugnante denuncia, inoltre, vizio di carenza e illogicità della motivazione dell'ordinanza gravata laddove pone a fondamento del rigetto le differenti modalità di accertamento delle violazioni, ossia il ritrov mento del condannato presso un bar nell'episodio consumatosi il 23 luglio 2015 e il mancato rinvenimento di questi all'interno della propria abitazione nell'altro, atteso che in entrambi i casi si è trattato di allontanamento volontario dal domicilio. La difesa del condannato censura altresì che il Tribunale non abbia tenuto in debito conto, ai fini del riconoscimento del vincolo criminoso, il dato temporale e la omogeneità delle condotte, rilevando come anche l'ulteriore contestazione sub 2), inerente alla falsa attestazione delle proprie generalità, sia comunque riconducibile al proposito dell'interessato di sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine. Il ricorso deduce, infine, difetto di motivazione anche con riferimento alla mancata valorizzazione da parte del decidente della già ritenuta continuazione con sentenza del Tribunale di Taranto del 18 gennaio 2016, irrevocabile il 20 febbraio 2016, tra gli illeciti di cui alla sentenza sub 2) e le analoghe fattispecie delittuose previste dagli artt. 385 e 495 cod. pen., consumate in data 23 dicembre 2015. 3. Il Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], intervenuta con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo argomento speso nell'unico motivo è che l'istante ha l'onere di produrre le sentenze relative ai reati di cui invoca il riconoscimento della continuazione, ma non anche quello di rappresentare gli elementi specifici indicativi del medesimo disegno criminoso, la cui mancata allegazione non può dunque essere valorizzata dal giudice in senso negativo all'accoglimento della domanda. L'argomento è infondato, perché la motivazione dell'ordinanza è conforme sul punto all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che l'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull'imputato, se questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580 - 01: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici nn di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti). 1.2. Il secondo argomento speso nel ricorso è che la negazione degli addebiti contestati nell'ambito del procedimento sub 2) non può essere assunta a indice negativo dell'esistenza della volizione unitaria tra i due fatti. L'argomento è infondato, perché il giudice dell'esecuzione deve fondare il proprio giudizio sulle circostanze di fatto accertate nelle sentenze divenute irrevocabili oggetto dell'istanza (Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264), talchè, qualora contenuta nei passaggi logici della sentenza di cognizione, anche la versione del fatto fornita in giudizio dall'imputato può costituire elemento di valutazione da cui desumere l'esistenza o meno della volizione unitaria. 1.3. Il terzo argomento speso nel ricorso è che l'ordinanza impugnata abbia posto a fondamento del rigetto un elemento irrilevante, quale le differenti modalità di accertamento delle violazioni, e non abbia tenuto in debito conto, ai fini del riconoscimento del vincolo criminoso, del dato temporale e della omogeneità delle condotte. L'argomento è infondato, perché la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del "medesimo disegno criminoso" si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, ma che in ogni caso si debba verificare anche se esistano elementi di estemporaneità delle condotte che si chiede di unificare (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea). Pertanto, nel momento in cui ha vallorizzato le differenti modalità di esecuzione, ed in particolare, la circostanza che l'imputato fosse stato trovato al bar in occasione di una delle due evasioni, il giudice dell'esecuzione ha fatto applicazione non illogica della sistematica di legittimità che impone or verificare se il comportamento costituente reato abbia caratteri di estemporaneità; l'esigenza di recarsi al bar, infatti, non è illogico sia stata ritenuta estemporanea, e non compatibile con un disegno criminoso già programmato "almeno nelle sue linee essenziali"i(cfr. Sez. U Gargiulo citata) in occasione dell'evasione di quindici giorni prima. L'evasione, d'altronde, è un reato che, per sua natura, nasce da circostanze ed esigenze estemporanee, e la eventuale pluralità di comportamenti di evasione posto in essere dallo stesso soggetto, pur in arco temporale ridotto, non si presta ad essere sussunta sotto una volizione unitaria. 1.4. Il ricorso attacca la motivazione della ordinanza impugnata anche deducendo, da ultimo, la mancata valorizzazione nella ordinanza impugnata della continuazione riconosciuta dalla ulteriore sentenza di condanna del Tribunale di Taranto del 18 gennaio 2016, irrevocabile il 20 febbraio 2015, tra il fatto di cui agli artt. 385 e 495 cod. pen., consumato il 23 dicembre 2015 e gli analoghi fatti del 23 luglio 2015 oggetto della pronuncia sub 2). Nel ragionamento del difensore l'avvenuto riconoscimento della continuazione fra un'evasione del 23 dicembre 2015 e un'evasione del 23 luglio 2015 dovrebbe comportare il riconoscimento della continuazione anche fra quelle, molto più vicine sul piano temporale, del 23 luglio 2015 e dell'8 luglio 2015. Il giudice della cognizione dell'esecuzione ha risposto a questo argomento che la valutazione compiuta sinteticamente dal giudice della sentenza del Tribunale di Taranto del 18 gennaio 2016 non consente in alcun modo di sostenere che i reati fossero già stati preordinati alla data dell'8 luglio 2015, e si tratta di risposta non illogica, atteso che, pur se il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, nella sua piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame (Sez. 1, Sentenza n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 ), però egli deve confrontarsi con la motivazione del provvedimento del giudice che ha ritenuto l'esistenza della continuazione, non con la decisione in sé, e, nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, la continuazione tra le evasioni del 23 luglio 2015 e del 23 dicembre 2015 era stata riconosciuta nella sostanza senza motivazione, talchè non vi era un percorso logico di altro giudice con cui il giudice dell'esecuzione era tenuto a confrontarsi e che era tenuto a superare. In definitiva, il ricorso è infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del p