CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 21686/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
45/2023) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82 A 49 E131V), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege in Ro ma presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, p.zza Cavour; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); -intimato – avverso il decreto della Corte di appello di Roma n. 1459/2022 (pubblicata il 14 luglio 2022); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Rilevato: -con decreto n. cronol. 50463\2021, la Corte di appello di Roma, in composizione monocratica, ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento di euro 1.600,00, oltre interessi e spese, in favore di R.G.N. 02745/2023 C.C. 19/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a titolo di ristoro per il danno non patrimoniale sofferto per l’irragionevole durata del precedente giudizio di equa riparazione dalla stessa instaurato con ricorso del 26 aprile 2012 e definito dalla Corte laziale con decreto del 20 ottobre 2017, passato in giudicato, al quale faceva seguito, il 17 aprile 2020, il giudizio di ottemperanza, conclusosi con sentenza del Tar n. 10661\2020, con la quale era stata accolta la domanda; -che, sull’opposizione avverso il citato decreto proposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia delMinistero della Giustizia, la Corte di appello di Roma, con decreto n. cronol. 1459\2022, la rigettava, ponendo a carico dell’opponente le spese della fase. - che avverso il citato decreto ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un solo motivo, [OSCURATO:PERSONA] e che l’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa sede. Considerato: - con l’unico motivo formulato, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione – in relazione alla rilevazione della ragionevole (e irragionevole) durata del giudizio presupposto di merito (di cognizione e di ottemperanza) e alla conseguente liquidazione del danno non patrimoniale – delle norme di cui all’art. 2, commi 2, 2 - bis e 2-quater, all’art. 3, comma 6, all’art. 5-sexies, commi 1, 5 e 7, della l. n. 89/01, all’art. 46, comma 1, all’art. 75, comma 1, 87, commi 2, lett. d) e 3, 114, comma 3, d.lgs. n. 104/10, agli artt.111, 117 Cost. e 6 Cedu e 47, comma 2, Carta di Nizza; -che, in particolare, la ricorrente – avuto riguardo allo svolgimento complessivo del procedimento giurisdizionale – ha inteso sostenere che, nel caso di specie, la Corte di appello avrebbe dovuto: -rilevare che il giudizio presupposto di merito (composto sia da quello di cognizione che da quello di ottemperanza) aveva avuto una durata irragionevole, totale ed effettiva, di anni 5, mesi 11 e 27 giorni (computando quella ragionevole in via principale in 8 mesi e in via gradata in un anno); -in via gradata, di anni 4, mesi 11 e giorni 27, arrotondabili a 5 anni (ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, legge n. 89/2001), con la conseguente condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore del danno non patrimoniale sulla scorta del rilevato più lungo periodo di durata irragionevole del giudizio presupposto di merito (5 anni) e, in ogni caso, nella misura da ritenersi di giustizia, il tutto con gli interessi dal deposito del ricorso al soddisfo, oltre alle spese processuali. Ritenuto: -che il riportato motivo attiene alla questione della determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, rappresentato unitariamente da un giudizio di equa riparazione nei confronti dello Stato ex art. 2 L. 24.3.2001 n. 89, seguito dal giudizio di ottemperanza, sulla quale non vi è uniformità di orientamenti all’interno di questa Sezione; - che, in particolare, con l'ordinanza n. 10182/2022, in una fattispecie in cui il giudizio di equa riparazionesi era articolato in un grado di merito ed uno di legittimità, seguito da giudizio di ottemperanza nei confronti dello Stato, ha determinato la ragionevole durata in un anno per il grado di merito ein un anno per il giudizio di legittimità, e quindi complessivamente in due anni, escludendo la maggiorazione di sei mesi prevista dall'art. 4 della L. n. 89/2001più cinque giorni (ai sensi dell’art. 133, comma 2, c.p.c.) non per la durata ragionevole del processo, ma quale spatium deliberandi implicitamente concesso allo Stato per provvedere alla riparazione; -che, di contro, con l'ordinanza n. 7000/2023, in una fattispecie in cui il giudizio di equa riparazione si era articolato in un grado di merito ed uno di legittimità nei confronti dello Stato, tenuto a dare esecuzione al giudicato a prescindere dall'iniziativa esecutiva del beneficiario dell'indennizzo, la ragionevole durata del giudizio presupposto unitariamente considerato (grado di merito e di legittimità) è stata determinata in due anni, sei mesi e cinque giorni, in tal senso interpretando, in linea con l’indirizzo di alcune Corti di appello, la sentenza delle Sezioni unite n. 19883/2019, e quindi ricomprendendo nel termine di durata ragionevole del giudizio presupposto di equa riparazione nei confronti dello Stato anche i sei mesidi cui all'art. 4 della L. n. 89/2001 più cinque giorni (ai sensi dell’art. 133, comma 2, c.p.c.); -che la controvertibilità della questione deriva dal fatto che la citata sentenza delle S ezioni unite n. 19883/2019, mentre nella motivazione ha sottolineato che il termine dell'art. 4 della L. n. 89/2001 é un termine concesso allo Stato per provvedere alla riparazione e non un termine di durata ragionevole del processo presupposto, per cui la durata massima del giudizio presupposto dovrebbe essere quella di due anni (un anno per il giudizio di merito davanti alla Corte d'Appello ed un anno per il giudizio di legittimità), come già ritenuto dalle sentenze n. 27365/2009 e n. 27348/2009 delle stesse Sezioni unite, nel valutare poila fattispecie concreta ha avallato una durata ragionevole determinata in due anni, sei mesi e cinque giorni, ed ha quindi ritenuto tale spatium deliberandi ricompreso nella determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto considerato unitamente alla sua esecuzione; -che, una volta riconosciuta l'unitarietà del giudizio presupposto di equa riparazione e del successivo giudizio di ottemperanza, equiparato al giudizio esecutivo (vedi Cass. sez. un. n. 9142/2016 e Cass. sez. un. n. 19883/2019), occorre valutare se- in assenza di una previsione normativa specifica in tal sensoe tenuto conto della più volte ribadita esigenza che gli Stati garantiscano una tutela effettiva e non solo teorica al diritto alla ragionevole durata del processo, per cui non è sufficiente il riconoscimento con provvedimento definitivo del diritto all'equa riparazione, e del fatto che tale tutela si realizza solo con il soddisfacimento spontaneo, o in sede esecutiva (vedi Cass. sez. un. n. 9142/2016), o con la conclusione del giudizio di ottemperanza - si debba o meno aumentare il termine di durata ragionevole del giudizio presupposto unitariamente considerato tra cognizione ed esecuzione (un anno in caso di unico grado di merito e due anni nel caso in cui a tale grado segua quello di legittimità), in via interpretativa, di sei mesi, ossia del tempo concesso allo Stato da quando la decisione del giudizio di equa riparazione presupposto è divenuta definitiva, per provvedere alla riparazione; - che, pertanto, alla stregua della problematicità dell’illustrata questione e della non univocità delle soluzioni –anche più recenti – cui è giunta questa Sezione (come in precedenza rimarcato), sussistono le condizioni perché la trattazione e la decisione del ricorso avvengano in pubblica udienza; P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera