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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05863/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23.8 digs n.137/20 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello de L'Aquila in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Vasto, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di truffa per non aver commesso il fatto e, con riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, ha applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, confermando nel resto la sentenza per il reato di truffa e la condanna alla pena di giustizia.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta la erronea applicazione della legge penale in mancanza di motivazione (articolo 600 lett. b) ed e) cod. proc. pen.): si sostiene che manca l'elemento oggettivo della truffa trattandosi di mero inadempimento contrattuale.

L'intestazione dell'assegno al Moretta è stata effettuata spontaneamente dalla persona offesa nonostante la proposta contrattuale recasse gli estremi per identificare la madre come titolare della azienda venditrice.

Anche la mancata restituzione della somma va intesa come mero inadempimento civilistico. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione della legge penale in relazione alla applicazione condizionata della sospensione condizionale della pena: pur senza uno specifico dovere di indagine, il giudice nell'applicare il beneficio condizionandolo al risarcimento deve prendere in considerazione elementi che emergano dagli atti che inducano, come nel caso di specie, a dubitare della capacità del condannato di soddisfare la condizione.

La motivazione sul punto è carente.

3. Con memoria inviata a mezzo PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento in relazione al secondo motivo formulato dall'imputato, concernente la subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno da parte dell'imputato.

All'opposto, il primo motivo di ricorso, inerente alla affermazione di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, conducendo perciò alla parziale inammissibilità del ricorso ed alla conseguente affermazione della irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli.

2. Seguendo l'ordine logico dei motivi, la Corte osserva che il primo è manifestamente infondato.

Ciò non solo perché si sostanzia nella ripetizione, senza profili di novità, di doglianze già espresse nelle precedenti fasi processuali (ciò che in primo luogo lo rende generico per aspecificità), ma anche perché rappresenta deduzioni che concernono la valutazione del merito, piuttosto che quella di legittimità.

Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità (come enunciato nella rubrica), le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Con le censure svolte, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio.

Si tratta quindi di una valutazione di merito, idonea a dar sostanza ad un atto di appello o ad una memoria formulata per la discussione del giudizio di appello, ma non consentita concettualmente in questa sede (ex multis, Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 272808 - 01, non massimata sul punto).

Tanto più che nel caso concreto, pur evocandola in rubrica, non si giunge nemmeno ad elaborare sotto quale profilo la carenza motivazionale si sia manifestata.

Ed in effetti, la sentenza impugnata è assai chiara proprio in relazione alla questione sollevata dal ricorso, evidenziando (pg.3) che la ripetizione del raggiro, attraverso la ripetuta rassicurazione della imminente consegna della cucina e la corresponsione di due successivi acconti, è incompatibile con la versione difensiva del mero inadempimento civilistico, non ipotizzabile anche solo perché l'imputato di fatto era già stato esautorato, all'epoca del fatto (circostanza celata alla acquirente) dagli affari societari ed era pertanto privo di poteri rappresentativi.

2. Il secondo motivo di ricorso merita invece accoglimento.

La decisione d'appello ha disposto la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno senza effettuare alcuna valutazione della concreta possibilità dell'imputato di adempiere alla condizione così impostagli.

Con ciò, si rischia di violare in concreto tanto il principio di eguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge (art.3 Cost.) che il principio rieducativo della pena (art.27 Cost.).

E se è vero che sulla sussistenza dell'obbligo di specifica motivazione sul punto in capo al giudice non vi è assoluta armonia interpretativa, occorre altresì riconoscere che l'orientamento che escludeva la sussistenza di qualsivoglia onere valutativo è stato superato o comunque è in corso di superamento a favore di pronunce di segno opposto che richiedono una specifica valutazione e motivazione (da ultimo, Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022, Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 283902 - 01, con ampia ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali in materia) o che comunque richiedono un apprezzamento nel caso che dagli atti emergano aspetti tali da far dubitare della sussistenza della capacità economica per il soddisfacimento della obbligazione (Sez. 6, n. 11142 del 07/02/2023 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 284609 - 01).

La sentenza va quindi annullata sul punto, con rinvio per nuova valutazione e, in caso di riaffermazione della condizione, adeguata motivazione.

3. Dall'annullamento della sentenza deriva l'esigenza del rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia chiamata ad attenersi ai criteri sopra esposti.

In punto di responsabilità, la sentenza va confermata, con conseguente necessità di dichiarare, in questa sede, la definitività di tale affermazione.

4. Dalla parziale inammissibilità non consegue invece la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile.

Costituisce infatti principio consolidato che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01).

Nel caso concreto la difesa della parte si è limitata a presentare conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese ulteriori senza elaborare o fornire alcun reale supporto argomentativo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così ieciso in Roma, 26 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere rei tore [OSCURATO:PERSONA] e Fran esc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23.8 digs n.137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello de L'Aquila in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Vasto, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di truffa per non aver commesso il fatto e, con riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, ha applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, confermando nel resto la sentenza per il reato di truffa e la condanna alla pena di giustizia. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta la erronea applicazione della legge penale in mancanza di motivazione (articolo 600 lett. b) ed e) cod. proc. pen.): si sostiene che manca l'elemento oggettivo della truffa trattandosi di mero inadempimento contrattuale. L'intestazione dell'assegno al Moretta è stata effettuata spontaneamente dalla persona offesa nonostante la proposta contrattuale recasse gli estremi per identificare la madre come titolare della azienda venditrice. Anche la mancata restituzione della somma va intesa come mero inadempimento civilistico. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione della legge penale in relazione alla applicazione condizionata della sospensione condizionale della pena: pur senza uno specifico dovere di indagine, il giudice nell'applicare il beneficio condizionandolo al risarcimento deve prendere in considerazione elementi che emergano dagli atti che inducano, come nel caso di specie, a dubitare della capacità del condannato di soddisfare la condizione. La motivazione sul punto è carente. 3. Con memoria inviata a mezzo PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento in relazione al secondo motivo formulato dall'imputato, concernente la subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno da parte dell'imputato. All'opposto, il primo motivo di ricorso, inerente alla affermazione di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, conducendo perciò alla parziale inammissibilità del ricorso ed alla conseguente affermazione della irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli. 2. Seguendo l'ordine logico dei motivi, la Corte osserva che il primo è manifestamente infondato. Ciò non solo perché si sostanzia nella ripetizione, senza profili di novità, di doglianze già espresse nelle precedenti fasi processuali (ciò che in primo luogo lo rende generico per aspecificità), ma anche perché rappresenta deduzioni che concernono la valutazione del merito, piuttosto che quella di legittimità. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità (come enunciato nella rubrica), le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure svolte, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Si tratta quindi di una valutazione di merito, idonea a dar sostanza ad un atto di appello o ad una memoria formulata per la discussione del giudizio di appello, ma non consentita concettualmente in questa sede (ex multis, Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 272808 - 01, non massimata sul punto). Tanto più che nel caso concreto, pur evocandola in rubrica, non si giunge nemmeno ad elaborare sotto quale profilo la carenza motivazionale si sia manifestata. Ed in effetti, la sentenza impugnata è assai chiara proprio in relazione alla questione sollevata dal ricorso, evidenziando (pg.3) che la ripetizione del raggiro, attraverso la ripetuta rassicurazione della imminente consegna della cucina e la corresponsione di due successivi acconti, è incompatibile con la versione difensiva del mero inadempimento civilistico, non ipotizzabile anche solo perché l'imputato di fatto era già stato esautorato, all'epoca del fatto (circostanza celata alla acquirente) dagli affari societari ed era pertanto privo di poteri rappresentativi. 2. Il secondo motivo di ricorso merita invece accoglimento. La decisione d'appello ha disposto la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno senza effettuare alcuna valutazione della concreta possibilità dell'imputato di adempiere alla condizione così impostagli. Con ciò, si rischia di violare in concreto tanto il principio di eguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge (art.3 Cost.) che il principio rieducativo della pena (art.27 Cost.). E se è vero che sulla sussistenza dell'obbligo di specifica motivazione sul punto in capo al giudice non vi è assoluta armonia interpretativa, occorre altresì riconoscere che l'orientamento che escludeva la sussistenza di qualsivoglia onere valutativo è stato superato o comunque è in corso di superamento a favore di pronunce di segno opposto che richiedono una specifica valutazione e motivazione (da ultimo, Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022, Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 283902 - 01, con ampia ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali in materia) o che comunque richiedono un apprezzamento nel caso che dagli atti emergano aspetti tali da far dubitare della sussistenza della capacità economica per il soddisfacimento della obbligazione (Sez. 6, n. 11142 del 07/02/2023 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 284609 - 01). La sentenza va quindi annullata sul punto, con rinvio per nuova valutazione e, in caso di riaffermazione della condizione, adeguata motivazione. 3. Dall'annullamento della sentenza deriva l'esigenza del rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia chiamata ad attenersi ai criteri sopra esposti. In punto di responsabilità, la sentenza va confermata, con conseguente necessità di dichiarare, in questa sede, la definitività di tale affermazione. 4. Dalla parziale inammissibilità non consegue invece la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Costituisce infatti principio consolidato che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01). Nel caso concreto la difesa della parte si è limitata a presentare conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese ulteriori senza elaborare o fornire alcun reale supporto argomentativo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così ieciso in Roma, 26 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere rei tore [OSCURATO:PERSONA] e Fran esc
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