CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMarco Dall’Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria e la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso e di sollevare questione di legittimità costituzionale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 3 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato lapronuncia del 16 giugno 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diBologna ha dichiarato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 81cpv. cod. pen e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] ed in concorso con l’amministratore di fatto, al fine di consentire a terzil’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture riferite adoperazioni inesistenti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] nei periodi di imposta 2016e 2017, rispettivamente per euro 103.010,70 ed euro 100.470,66 (capo b); del delitto di cuiagli artt. 81 cpv. cod. pen e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, nella qualità indicata ed inconcorso con l’amministratore di fatto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valoreaggiunto, indicava nelle dichiarazioni presentate elementi passivi fittizi riferiti a fatture peroperazioni inesistente emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei periodi di imposta2016 e 2017 rispettivamente per euro 468.053,00 e euro 1.500.725,66 (capo c) e lacondannava, concesse le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolodella continuazione, operata la riduzione per rito abbreviato scelto, alla pena di mesi dieci direclusione, pena sospesa, oltre spese processuali, pene accessorie, disponendo la confiscaobbligatoria del profitto dei reati, quantificato nell’ammontare dell’imposta evasalimitatamente al reato di cui al capo c, da eseguirsi in via diretta sulle somme di denaroreperite, ovvero per equivalente, sui beni nella disponibilità dell’imputata.2 Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, che si è affidato aquattro motivi.2.1 Con il primo motivo, lamenta nullità della sentenza per mancanza di motivazione inrelazione alla diversa valutazione dell’elemento soggettivo del dolo, nella forma del doloeventuale, nei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000.Si evidenzia che se il giudice di primo grado aveva condannato la parte per dolospecifico, quello di appello sembra averlo condannato per dolo eventuale, con unaargomentazione che appare immotivata e non sufficientemente esaustiva, dalla quale non sicomprende il percorso argomentativo svolto.2.2 Con il secondo motivo, deduce nullità della sentenza per erronea applicazione dellalegge penale, in particolare in relazione alla condanna alla confisca obbligatoria perequivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.Si era dedotto in appello che la confisca per equivalente avrebbe dovuto riguardare ilprofitto incamerato dalla persona giuridica, su cui la Corte di appello non si è pronunciata,ritenendo che l’unica persona che avrebbe potuto dolersene era il pubblico ministero.Si afferma che la persona fisica, ossia l’odierna imputata, avrebbe dovuto rispondere invia equivalente ma solo laddove la persona giuridica, che aveva ottenuto direttamente ilvantaggio, non fosse stata fornita di un adeguato patrimonio aggredibile. Per tali ragioni èstato erroneamente applicato l’art. 12-bis d.lgs. cit.2.3 Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per mancanza o, comunque,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al quarto motivo diappello.Si afferma che, in punto di confisca, il giudice di appello si esprime laconicamente inordine al mancato esperimento della confisca diretta nei confronti della persona giuridica.2.4 Con il quarto motivo si solleva questione di costituzionalità dell’art. 12-bis d.lgs. n.74 del 2000, primo comma, laddove prevede la confisca per equivalente come obbligatoria.Si richiama Corte cost., sent. n. 7 del 2025 che ha riguardato l’art. 2641, commasecondo, cod. civ., che richiama il concetto espresso nell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000nella parte in cui prevede che quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione deibeni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni divalore equivalente. In tale pronuncia la Corte sottolinea la natura di pena della confiscarimarcando la necessità che, nell’irrogarla, vi sia il rispetto dei principi e delle garanzie chegovernano la previsione legislativa, l’applicazione e l’esecuzione delle pene ed in particolareil principio di proporzionalità.Il raffronto tra le due disposizioni lascia emergere che le stesse hanno le medesimecriticità in relazione alla confisca obbligatoria per equivalente, attinto dal tema dellasproporzionalità.Si chiede quindi di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis,comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 per violazione degli artt. 3 e 27 comma primo e terzo, Cost.3. Il difensore ha inoltre depositato memoria sulla rilevanza della questione dicostituzionalità, premettendo che nei confronti della ricorrente è stata disposta la confiscaobbligatoria del profitto del reato – quantificabile nell’importo dell’imposta evasa - di cuiall’art. 2 D. Lgs. 74/2000, da eseguirsi, in via diretta, sulle somme di denaro reperite ovvero,per equivalente, sui beni nella disponibilità della medesima.Si evidenzia, quanto alla rilevanza della questione, che la disposizione di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 impone al giudice di disporre la confisca per equivalente senzapossibilità di ricorrere al suo potere discrezionale, impedendogli così di escludere omodulare la confisca in relazione all’effettiva responsabilità del reo e alla capacitàpatrimoniale del medesimo, in totale sfregio al principio di proporzionalità e di responsabilitàpenale personale.Sulla non manifesta infondatezza si evidenzia che alla luce del dettato normativo,presupposti per la confisca per equivalente sono la mancata individuazione e laconseguente mancata apprensione dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato;la non appartenenza dei beni ad un terzo estraneo e la ricorrenza di uno dei reati per i qualiè prevista.È, nello specifico, l’elisione di ogni rapporto di pertinenzialità del bene con il reato, edunque il fatto di aggredire beni sprovvisti di pericolosità intrinseca, a conferire alla confiscaper equivalente una funzione afflittiva del tutto diversa dalle finalità special preventive dellaconfisca diretta delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato” o dallealtre contemplate dall’art. 240 cod.pen., - prezzo del reato e profitto - aventi invece unoscopo recuperatorio-ripristinatorio, elevandola perciò a vera e propria sanzione penale.L’obbligatorietà della confisca per equivalente impedisce di agire in conformità delprincipio di proporzionalità, vincolando di fatto l’Autorità ad applicare la misura anchequando, come nel caso di specie, si riveli sproporzionata, con lesione degli artt. 27 e 3 Cost.e si richiama a tal proposito la sentenza della Corte cost. n. 7 del 2025.La confisca di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, si afferma, si pone in contrastocon gli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo inrelazione all’art. 1 Prot. add. CEDU, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma,Cost., in relazione agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE.4 [OSCURATO:PERSONA]. Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.4.1 Quanto al primo motivo, evidenzia che in ordine all’elemento soggettivo del reato laCorte di appello ha ben spiegato come il reato sia astrattamente configurabile anche in casodi dolo eventuale.4.2 Con riferimento alla confisca per equivalente si evidenzia che la stessa è stataprevista obbligatoriamente dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (oggi art. 87 d.lgs. n. 173 del2024) e che per natura è consentita solo laddove sia risultato impossibile procedere a quelladiretta.4.3 Quanto, infine, alla riferita potenziale incostituzionalità della disposizione di cuiall’art. 12-bis d.lgs. cit. si rimarca come detta disposizione sia del tutto distinta rispetto aquella di cui all’art. 2641 cod. civ. ante illegittimità, che prevedeva la diversa ipotesi dellaconfisca obbligatoria dei c.d. “beni strumentali” (non del profitto) che, appunto, con lasentenza n. 7 del 2025 della Corte costituzionale è divenuta facoltativa e valutabile dalgiudice tenendo conto del principio di proporzionalità.5. In replica alla requisitoria del pubblico ministero, il difensore dell’imputata hadepositato memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso,chiedendo di cassare l’impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione e rinviare allaCorte d’Appello competente per la decisione di merito; in subordine, di cassare l’impugnatasentenza limitatamente al capo che dispone la confisca per equivalente; infine, di sollevarequestione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000 perviolazione degli art. 3 e 27 Cost.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.1. Generico e quindi inammissibile è il primo motivo di ricorso con il quale la difesalamenta mancanza di motivazione, da parte della Corte di appello, in relazione alla diversavalutazione dell’elemento soggettivo del dolo che, in tesi, sarebbe stato ritenuto essereeventuale, laddove la sentenza di primo grado aveva condannato la ricorrente per dolospecifico.1.1 Va premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, nel casoin esame ricorre la c.d. “doppia conforme” e la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado sia attraverso ripetutirichiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove,con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendoun unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218–01; in termini conformi, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01;Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01;).La sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna e quelladella Corte di appello di Bologna si saldano, infatti, perfettamente tra loro e formano un unicocomplesso motivazionale, avendo i giudici di appello esaminato le censure proposte daisingoli appellanti con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequentiriferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici delladecisione, tenendo conto che i motivi di gravame, illustrati nella prima parte della decisionedella corte territoriale, non hanno riguardato elementi nuovi (che si versi, in questasituazione, in un tipico caso di “doppia conforme” cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.,Rv. 277218–01; Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013 Argentieri).Nel caso di specie, per altro, le conformi sentenze di primo e di secondo grado siintegrano perfettamente tra loro e fanno buon governo dei principi espressi da questa Cortesul tema (cfr Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01).Laddove, infatti, l'appellante si è limitato alla riproposizione di questioni di fatto o didiritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, o haprospettato critiche generiche, il giudice dell'impugnazione ha motivato, correttamente, perrelationem; mentre, quando sono state formulate censure o contestazioni specifiche,introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che ponganoin discussione le valutazioni in esso compiute, la Corte di appello le ha compiutamenteanalizzate e ciò esclude qualunque vizio di motivazione della decisione (in questo senso,oltre a Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01, anche leconformi, Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435-01 e Sez. 6,n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392-01).1.2 Con il primo composito motivo di appello la ricorrente lamentava l’omessaassoluzione perché il fatto non costituisce reato sotto il profilo, tra l’altro, della mancanza diconsapevolezza e quindi della insussistenza del dolo, censure, queste, di cui la Corte diappello si è fatta carico, evidenziando che l’imputata, a differenza degli altri appellanti, avevaarticolato una linea difensiva diversa, essendosi affermato nel gravame che la stessaprendeva effettivamente parte alla vita societaria, senza disinteressarsene.1.3 Su tali elementi la Corte di appello, a differenza di quanto si sostiene nel primomotivo di ricorso, motiva compiutamente (pag 8), rilevando come l’imputata, pur redigendo lefatture e nonostante fosse capace di farlo e di comprenderne il significato (si dà atto che eraun’amministratrice condominiale) «volse lo sguardo altrove, nell’assoluta indifferenza diquanto tutto ciò corrispondesse o meno alla realtà», e ciò sia con riferimento ai servizipubblicitari offerti dalla Agenzia (la [OSCURATO:PERSONA]), di cui era formale amministratricenell’ambito del campionato italiano di motociclismo, sia quando gli stessi servizi venivanoresi per la [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva ad oggetto un’attività commerciale – settoremedicale – del tutto diversa dagli altri clienti, che avrebbe necessitato dell’impiego dipersonale qualificato di cui la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva.Di qui l’affermazione, priva di qualunque aporia o illogicità, in ordine al fatto chel’imputata aveva assunto la carica, dietro compenso (nell’ultimo anno neanche corrisposto)«senza porsi alcuna domanda, con ciò pienamente integrandosi il dolo nella forma,quantomeno, eventuale», decisione, questa, che non si pone in termini di contraddittorietàrispetto a quella assunta in primo grado, ma che anzi, proprio con riferimento allacomponente dell’elemento soggettivo, la integra e la rafforza («...nella forma, quantomeno,eventuale..»).1.4 Non vi è, dunque, alcuna censura da muovere alla motivazione assunta dalla Cortedi appello, tenuto conto del principio espresso da questa Corte secondo cui il delitto didichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistentirichiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevoleindicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, dielementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accettil'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deveanimare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per ilperfezionamento del reato (Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024, Pandolfini, Rv. 287020 - 01).Né vi è alcuna contraddittorietà tra il dolo specifico di evasione e quello eventuale,come già in affermato da Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104 – 01 secondo cui,in tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazionefraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previstodall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalitàevasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione delladichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischioche l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altridocumenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette odell'Iva.2 Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, in quantoriguardano la disposta confisca, sono infondati.2.1 La parte, con il quarto motivo di appello (oggetto di censura nel terzo motivo diricorso, in cui si lamenta l’omessa risposta su tale doglianza), aveva dedotto che «laconfisca per equivalente è subordinata all’impossibilità della confisca di valore», con ciòevidentemente equivocando – come rileva anche la Corte di appello – la confisca diretta equella per equivalente (o di valore) salvo poi, nell’ultimo periodo del motivo di gravame,precisare che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare la misura ablativa solo nel caso incui «non sia possibile la confisca di valore nei confronti della persona giuridica che ha trattovantaggio dal reato».Il quarto motivo di gravame, pur se così come formulato – confondendo la confiscadiretta con la confisca di valore e facendo riferimento ad omesse verifiche istruttorie da partedel giudice di primo grado antecedenti alla disposta confisca per equivalente - potevarisultare poco comprensibile, è stato comunque analizzato dalla Corte di appello, che si èfatta carico di comprenderne il significato e di fornirvi una risposta, in temini che nonpresentano profili di illogicità e che sono giuridicamente corretti, avendo affermato che laconfisca per equivalente discende dal disposto normativo di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del2000 ed essa per natura è consentita solo laddove sia risultato impossibile procedere aquella diretta.Nel ricorso proposto la parte riprende il motivo di doglianza, soffermandosimaggiormente sulla necessità di disporre, in via principale, la confisca nei confronti dellapersona giuridica, e quindi poi nei confronti della persona fisica o comunque di verificareprima la possibilità della confisca diretta nei confronti della società.2.2 Le censure sono infondate.Premesso che in relazione alla terza censura, si è già precisato che la Corte di appelloha risposto sul quarto motivo di gravame riguardante la confisca, va qui rilevato che ilgiudice di primo grado ha disposto prima di tutto la confisca diretta sulle somme di denaroreperite e poi, solo in subordine, la confisca per equivalente, dispositivo, questo, confermatodalla Corte di appello, e con il quale la parte non si confronta, continuando a sostenere cheavrebbe dovuto essere verificata la possibilità della confisca diretta, precisandosi poi nelricorso che essa avrebbe dovuto essere verificata nei confronti della società.Al di là della risposta data al quesito dalla Corte di appello, nella parte in cui sembraaffermare, in termini non corretti, che la società non è coinvolta nella esecuzione dellaconfisca, le censure, così come poste dalla ricorrente, riguardano l’esecuzione della confiscae non la sua decisione, unica questione che avrebbe potuto costituire oggetto di ricorso, eciò rende infondati i motivi dedotti, dovendosi ribadire che i giudici di merito – a differenza diquanto affermato dalla difesa – hanno comunque disposto, in primis, la confisca diretta dellesomme di denaro, la cui esecuzione si estende anche alla stessa società, e quindi, insubordine, ma sempre al momento della sua esecuzione, la confisca per equivalente suibeni nella disponibilità dell’imputata, laddove non sia possibile (in fase di esecuzione)procedere alla confisca diretta.Di qui l’infondatezza dei motivi dedotti.3. Infondato è il quarto motivo di ricorso, sviluppato anche nella ulteriore memoriadepositata.3.1 In premessa, va rimarcato che la questione non risulta essere stata posta nei motividi appello, ed in particolare nell’unico motivo di appello (il quarto) riguardante la confisca (néin motivi nuovi), posto che lo stesso riguardava il profilo della esecuzione della confisca perequivalente, come osservato in precedenza, e non faceva menzione della obbligatorietà omeno della confisca, per cui essa deve ritenersi dedotta per la prima volta con il ricorso percassazione.La difesa ha ancorato la deduzione alla sentenza della Corte cost. n. 7 del 2025, cheha inciso sulla disposizione di cui all’art. 2641 cod. civ., che – si legge nel ricorso – ha unaformulazione sovrapponibile a quella qui censurata.3.2 Ebbene, la questione di costituzionalità dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (oggiart. 87 d.lgs. n. 173 del 2024), posta in relazione alla confisca per equivalente e alla suaobbligatorietà, riguarda sostanzialmente - come già è stato precisato nell’analisi del secondoe del terzo motivo di ricorso - l’esecuzione della misura, non la sua decisione, per cui giàsotto questo profilo la questione risulta essere del tutto irrilevante.In ogni caso, essa è irrilevante non potendosi sovrapporre la questione di legittimitàcostituzionale decisa dalla Consulta con sent. n. 7 del 2025 in ordine alla confisca nei reatisocietari, rispetto a quella riguardante la confisca tributaria del profitto.3.3 Con la sent. n. 7 del 2025 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 2641, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria diuna somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reatoed ha, in via consequenziale, dichiarato, ai sensi dell’art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87,l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «edei beni utilizzati per commetterlo».L’art. 2641 cod. civ. prevede(va) la confisca obbligatoria di una somma di denaro o dibeni di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere taluno dei reati societaridisciplinati dal Titolo XI del Libro V del codice civile, quando non è possibile l’individuazioneo l’apprensione di tali ultimi beni: ne deriva che la Consulta si è pronunciata su una specificatipologia di confisca, ossia sulla «confisca, diretta e per equivalente, dei beni utilizzati percommettere uno dei reati disciplinati dal Titolo XI del Libro V del codice civile, prevista dalladisposizione censurata» rispetto alla quale il giudice delle leggi ha affermato che la stessa«ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, e in quanto tale deve rispettare ilprincipio di proporzionalità della pena».E’ di tutta evidenza che l’oggetto della pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 7del 2025 ma anche sent. n. 112 del 2019), ossia la confisca di beni strumentali, quali sono ibeni utilizzati per commettere i reati societari, è fattispecie diversa dalla confisca del profitto,nel caso di specie tributaria.E’ proprio la stessa Consulta a puntualizzare la differenza tra le due ipotesi di confisca,laddove al § 3.1.2 afferma testualmente: «..la confisca del “profitto” di un illecito ha «merafunzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente» alla commissione del fattoin capo all’autore (nello stesso senso, ora, Corte EDU, sentenza 19 dicembre 2024,Episcopo e Bassani contro Italia, paragrafo 74). Una tale osservazione vale, allo stessomodo, per le confische disposte dall’autorità amministrativa e per quelle disposte dal giudicepenale. Anche in relazione a queste ultime, infatti, la finalità essenziale della misura risiedenel sottrarre al reo l’utilità economica acquisita mediante la violazione della legge penale, eche egli non ha il diritto di trattenere, proprio in ragione della sua origine radicalmente illecita.Ciò che esclude quell’effetto peggiorativo della sua situazione patrimoniale preesistente, chenecessariamente inerisce alle sanzioni dal contenuto “punitivo”.Al contrario, la confisca dei “beni utilizzati per commettere l’illecito” (o semplicemente“beni strumentali”) incide su beni non ottenuti attraverso un’attività criminosa, e che dunque,di regola, erano legittimamente posseduti dall’autore del reato al momento del fatto; sicchéla loro ablazione ad opera del giudice penale determina un peggioramento della suasituazione patrimoniale preesistente al reato. Il che senz’altro esclude che tale misura possaavere una natura meramente “ripristinatoria” dello status quo ante».E’ dunque la stessa Corte costituzionale, nella decisione citata dalla difesa a sostegnodella sua tesi, ad escludere una sovrapponibilità tra le due confische, quella di benistrumentali e quella del profitto, avendo il giudice delle leggi affermato la natura di pena dellaconfisca, diretta, dei beni strumentali e della corrispondente ipotesi di confisca perequivalente, senza che lo stesso discorso possa automaticamente estendersi alla confiscadel profitto, come fa invece il ricorrente.Alla luce, infatti, di quanto affermato dalla Consulta, nella parte in cui analizza le dueipotesi di confisca, la ablazione del profitto, ad opera del giudice penale, non determina unpeggioramento della sua situazione patrimoniale preesistente al reato, avendo naturameramente ripristinatoria, il che esclude che possa ritenersi – come invece la confisca deibeni strumentali - una sanzione dal contenuto “punitivo”.Si legge nel prosieguo del § 3.1.2. ed al § 3.1.3: «Come ritenuto dalla sentenza n. 112del 2019, alla confisca (obbligatoria) dei beni strumentali deve, piuttosto, riconoscersi naturaautenticamente “punitiva”. Una tale confisca si risolve, infatti, nell’ablazione di beni di regolalegittimamente acquistati e posseduti dal reo, ma dei quali egli abbia fatto un uso illegittimo,in tal modo perdendo – proprio in conseguenza della sua decisione di commettere il reato –la tutela che l’ordinamento normalmente assicura al diritto di proprietà su quegli stessi beni;senza che sia invece necessario accertare nel caso concreto la possibilità di un loro usoillecito futuro, quale condizione per poter disporne l’ablazione (per analoghe considerazioni,sentenza n. 196 del 2010, punto 5.1. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, in relazione alla confiscaobbligatoria del veicolo stabilita a carico del responsabile del reato di guida in stato diebbrezza, la quale va disposta, in base alla legge, anche quando il veicolo risulti ormaiinutilizzabile e pertanto sia «privo di attuale pericolosità oggettiva»).Laddove, dunque, la confisca in parola sia disposta dal giudice penale, come nel casodisciplinato dall’art. 2641, primo comma, cod. civ., nulla osta a riconoscere che essa debbaessere qualificata come vera e propria “pena” di carattere patrimoniale, che si aggiunge allealtre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione di ciascun reato»3.1.3.– Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla confisca di benio somme di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere il reato.In linea generale, infatti, la confisca per equivalente mira a far sì che il reo subisca, nelsuo patrimonio complessivo, la medesima perdita – in termini economici – che avrebbesofferto laddove fosse stato possibile eseguire, in via diretta, l’ablazione degli specifici benidei quali la legge dispone la confisca; sì da evitare che egli possa continuare a godere delleutilità derivanti da tali beni, una volta che li abbia comunque messi al riparo dalla pretesaablatoria statale.Laddove, dunque, la confisca di un bene o di una somma di denaro abbia natura dipena, quella medesima natura dovrà essere ascritta anche alla corrispondente ipotesi diconfisca per equivalente».In linea con quanto osservato dalla Corte costituzionale, deve dunque affermarsi checosì come dalla riconosciuta natura di pena delle confische dei «beni utilizzati percommettere il reato» (art. 2641, primo comma, cod. civ.), o del «denaro o beni di valoreequivalente» a tali beni (art. 2641, secondo comma, cod. civ.), deriva il loro necessarioassoggettamento all’insieme dei principi e delle garanzie che governano la previsionelegislativa, l’applicazione e l’esecuzione delle pene, allo stesso modo l’assenza, conriferimento alla confisca del profitto, della natura di pena, porta ad escludere un suoassoggettamento ai principi che governano la pena, e con essi al principio di proporzionalità,rapportato alla gravità del reato (e, in caso di confisca per equivalente, alle condizionieconomiche e patrimoniali dell’interessato – cfr § 4, pag. 18 di Corte cost. n. 7 del 2025 cit.).Né, sotto altro profilo, può ritenersi che la confisca di beni strumentali e quella delprofitto siano assimilabili tra loro per il fatto – evidenziato in tesi difensiva - che l’art. 2641cod. civ. menzioni oltre alla confisca obbligatoria delle somme di denaro anche quella di benidi valore equivalente, essendo differente, come visto, l’oggetto e la natura della misuraablativa, riguardante, giova ribadirlo, beni strumentali e non già il profitto, aventi,rispettivamente, natura punitiva e ripristinatoria.3.4 Il discorso effettuato dalla Consulta in riferimento al principio di proporzionalità dellapena di cui agli artt. 3, 27, terzo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.,questi ultimi in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE ed in base al quale sono stateritenute fondate le questioni di legittimità dell’art. 2641 cod. civ, sollevate in riferimento alprincipio di proporzionalità, non è, in conclusione, sovrapponibile, per le ragionisopraevidenziate, al caso che occupa, che riguarda una tipologia differente di confisca, di cuiviene censurata non già la decisione, conforme, assunta dai giudici di merito, ma la suaeventuale (e successiva) esecuzione, per equivalente, nei confronti della parte ricorrente,con conseguente rigetto del motivo di doglianza.4. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVALERIA [OSCURATO:PERSONA]