CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 24.9.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, in data 12.1.2018, il Tribunale del capoluogo marchigiano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della ricettazione di un telefono cellulare marca Nokia X6 risultato provento di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata al capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver riepilogato lo svolgimento del processo e riassunto il contenuto delle due sentenze di merito, deduce: 2.1 violazione di legge per inosservanza ovvero erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello ha fondato la conferma della sentenza di primo grado sulle dichiarazioni dell'odierno ricorrente il quale aveva riferito di aver posseduto, in passato, un cellulare che, una volta divenuto inutilizzabile, aveva gettato via; sottolinea che non era stato indicato il tipo e la marca del dispositivo che, peraltro, non era mai stato rinvenuto; segnala, perciò, la apoditticità della affermazione secondo cui il cellulare di cui aveva parlato il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato proprio quello menzionato nel capo di imputazione; sottolinea, in ogni caso, come il ricorrente avesse dato conto di quando, dove e da chi avesse acquistato il cellulare tenendo così una condotta di piena collaborazione con gli inquirenti ed assunto un atteggiamento non coerente con il dolo di fattispecie, anche sotto il profilo del dolo "indiretto" o "eventuale", in contrasto anche con la circostanza che il ricorrente aveva utilizzato una SIM Card a lui intestata; 2.2 vizio di motivazione sulle ragioni della inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato: rileva che la Corte di Appello ha apoditticamente giudicato le dichiarazioni dell'imputato inidonee a dimostrare la sua buona fede pur avendole poste a fondamento della decisione; 2.3 vizio di motivazione: segnala che la Corte si è limitata a ribadire la correttezza e completezza della motivazione della sentenza di primo grado senza dar conto delle ragioni addotte dalla difesa con i motivi di impugnazione che sono stati di fatto elusi; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il ricorso è totalmente destituito di fondamento rilevando la correttezza della motivazione quanto al primo motivo e la logicità e linearità della motivazione sul secondo e terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di ricettazione di un cellulare Nokia X6 provento di furto. 2. La Corte di Appello di Ancona, nel confermare la sentenza del Tribunale, ha richiamato la motivazione con cui il giudice di primo grado, procedendo con rito abbreviato, aveva argomentato in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato e che ha condiviso aggiungendo ulteriori considerazioni: ha infatti motivato in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato ai sensi dell'art. 350 comma 7 cod. proc. pen. quando questi aveva fatto presente agli operanti di aver utilizzato, in passato, il telefono di cui al capo di imputazione e che lo aveva acquistato nel luglio del 2013 da tale "Mohamed" da lui incontrato soltanto due volte e di cui non era in grado di fornire ulteriori elementi di identificazione. Quanto all'elemento soggettivo, ha fatto riferimento al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte circa la sufficienza della consapevolezza della generica provenienza delittuosa della "res", che non deve estendersi alla precisa tipologia ed alle circostanze di tempo e di luogo del delitto c.d. "presupposto" ben potendo essere desunta dalla mancata o insufficiente indicazione della sua provenienza. 3. Il ricorso deduce "violazione di legge" per inosservanza ovvero erronea applicazione del all'art. 192 cod. proc. pen.; in realtà, la difesa finisce per svolgere argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile). Si è chiarito, in questa sede, che le doglianze dedotte come la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti la valutazione delle prove, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo). 3. Tanto premesso, va rilevato che le due sentenze di merito hanno dato conto in maniera del tutto esaustiva e coerente della disponibilità, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del telefono sottratto a [OSCURATO:PERSONA]. Va ribadito, in primo luogo, come le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di perquisizione fossero a tal fine perfettamente utilizzabili in quanto riportate in un atto da lui sottoscritto ed acquisite in sede di giudizio abbreviato (cfr., sul punto, Sez. 6 - , Sentenza n. 14843 del 17/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280880 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 9354 del 08/01/2020, C., Rv. 278639 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 15197 del 08/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279125 - 01). In ogni caso, il dato fattuale della disponibilità, da parte del [OSCURATO:PERSONA], proprio di quello indicato nel capo di imputazione, e non già di qualsivoglia e non meglio identificato telefono cellulare, è stata correttamente desunta dalla pacifica circostanza che gli investigatori erano pervenuti al suo nominativo ed avevano proceduto alla perquisizione domiciliare in considerazione del fatto che i tabulati telefonici avevano evidenziato l'utilizzo proprio del telefono in questione in abbinamento con la scheda del ricorrente il quale non ha mai contestato questo dato. Incensurabile, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto, è infine la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla prova della consapevolezza della origine delittuosa del telefono, perché correttamente fondata sulla incapacità del ricorrente di fornire una spiegazione attendibile e verificabile circa le modalità con cui ne era venuto in possesso. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d