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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1/2017

ECLI:EU:C:2017:508
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CC0383

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 29 giugno 2017 ( 1 ) Causa C‑383/16

[OSCURATO:PERSONA] BV

contro [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Corte d’appello del contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA])] «Agricoltura – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Protezione degli animali durante il trasporto – Articoli 5, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2 – Allegato II – Lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi – Giornale di viaggio – Trasporto che si svolge in parte al di fuori del territorio dell’Unione europea – Regolamento (UE) n. 817/2010 – Restituzioni all’esportazione»

1. Per citare liberamente [OSCURATO:PERSONA], tutti gli animali sono uguali, ma gli animali trasportati all’interno dell’Unione europea sono più uguali degli altri?

2. Le questioni oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Corte d’appello del contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]) possono essere intese ad esempio in tal senso.

3. In ogni caso, è ben noto che il pagamento di restituzioni all’esportazione di animali vivi dipende dal rispetto delle norme dell’Unione in materia di benessere degli animali durante il trasporto.

L’azione principale riguarda la validità di una decisione con cui è stato disposto il recupero di restituzioni all’esportazione concesse in base al regolamento (UE) n. 817/2010 ( 2 ) per mancata osservanza del regolamento (CE) n. 1/2005 ( 3 ) dopo che un carico di bovini aveva lasciato il territorio dell’Unione ( 4 ).

4. Sotto il profilo giuridico, la presente causa può verosimilmente rappresentare il passaggio successivo dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte») nella causa Zuchtvieh‑Export ( 5 ) vertente, dal canto suo, sull’applicabilità ratione loci del regolamento n. 1/2005 alla parte di viaggio compiuta in paesi terzi.

Tuttavia, diversamente dal suddetto caso, il presente procedimento riguarda le restituzioni all’esportazione.

Pertanto, la questione non è tanto dove si applichino le norme dell’Unione in materia di benessere degli animali durante il trasporto quanto piuttosto cosa possa pretendere in cambio l’Unione dagli esportatori di animali a fronte dell’assistenza finanziaria loro garantita sia «a casa», all’interno dell’Unione, che «all’estero», in paesi terzi.

5. In prosieguo illustrerò i motivi per cui, a prescindere da quanto possa essere ampliata la portata ratione loci del regolamento n. 1/2005 stesso, per quanto attiene alle richieste di restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina a norma del regolamento n. 817/2010, non possono esservi dubbi sul fatto che i requisiti derivanti dal primo regolamento succitato si applichino sino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale.

I. Contesto normativo A. Regolamento n. 1/2005

6. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2005 («Campo di applicazione»), «[i]l presente regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno dell[‘Unione], compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale dell[‘Unione] o che ne escono».

7. Il successivo articolo 5, paragrafo 4, («Obblighi di pianificazione per il trasporto di animali») così dispone: «Per i lunghi viaggi [ ( 6 )] tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina [in prosieguo: le «specie considerate» esclusi gli equidi registrati], i trasportatori [ ( 7 )] e gli organizzatori [ ( 8 )] ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all’allegato II».

8. L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento citato («Detentori») così stabilisce: «I detentori [ ( 9 )] controllano tutti gli animali che arrivano in un luogo di transito o in un luogo di destinazione e accertano se sono o sono stati sottoposti a un lungo viaggio tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi.

Nel caso di lunghi viaggi [delle specie considerate esclusi gli equidi registrati], i detentori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all’allegato II».

9. L’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento («Controlli e altre misure relative ai giornali di viaggio da adottarsi ad opera dell’autorità competente prima di lunghi viaggi») così dispone: «Per lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi che interessano [le specie considerate], l’autorità competente del luogo di partenza: a) effettua controlli adeguati per verificare che: i) i trasportatori indicati nel giornale di viaggio siano in possesso delle relative autorizzazioni valide del trasportatore, dei certificati di omologazione validi dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi e dei certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani; ii) il giornale di viaggio presentato dall’organizzatore sia realistico e indichi la conformità del trasporto al presente regolamento; b) qualora il risultato dei controlli di cui alla lettera a) non sia soddisfacente, chiede all’organizzatore di modificare le modalità del lungo viaggio previsto in modo da renderlo conforme al presente regolamento; c) qualora il risultato dei controlli di cui alla lettera a) sia soddisfacente, l’autorità competente appone un timbro sul giornale di viaggio; (…)».

10. A norma dell’articolo 21 del regolamento in parola («Controlli ai punti di uscita e ai posti d’ispezione frontalieri»): «1. (…) allorché gli animali sono presentati ai punti di uscita [ ( 10 )] o ai posti d’ispezione frontalieri, i veterinari ufficiali [ ( 11 )] degli Stati membri controllano che gli animali siano trasportati conformemente al presente regolamento e in particolare: a) che i trasportatori abbiano presentato copia di un’autorizzazione valida (...); b) che i conducenti dei veicoli stradali che trasportano [le specie considerate] abbiano presentato un certificato di idoneità valido (…)»; c) che gli animali siano idonei a continuare il viaggio; (…); e) che, in caso di esportazione, i trasportatori abbiano fornito prova del fatto che il viaggio dal luogo di partenza al primo luogo di scaricamento nel paese di destinazione finale è conforme [alla Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali firmata a Chişinau il 6 novembre 2003 ( 12 )] applicabile ai paesi terzi in questione; f) se [le specie considerate] siano stat[e] o debbano essere sottopost[e] a lunghi viaggi.

2. In caso di lunghi viaggi per [le specie considerate], i veterinari ufficiali dei punti di uscita e dei posti d’ispezione frontalieri eseguono e registrano nel giornale di viaggio i controlli di cui all’allegato II, sezione 3 “Luogo di destinazione”.

Le registrazioni di tali controlli e di quelli di cui al paragrafo 1 sono conservate dall’autorità competente per un periodo di almeno tre anni dalla data dei controlli (…).

3. Qualora l’autorità competente ritenga che gli animali non siano idonei a completare il viaggio, essi sono scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare».

11. Secondo l’articolo 25 del regolamento in esame («Sanzioni»), «[g]li Stati membri stabiliscono regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate.

Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».

12. L’allegato II del regolamento citato («Giornale di viaggio») così dispone: «1.

La persona che pianifica un viaggio deve preparare, timbrare e firmare tutte le pagine del giornale di viaggio conformemente alle disposizioni del presente allegato. (…)

3. L’organizzatore: (…) e) si assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al luogo di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo, almeno fino al punto di uscita. (…)

7. Se gli animali sono esportati verso un paese terzo, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita.

In caso di esportazione di bovini vivi cui si applica il regime di restituzione all’esportazione, non è necessario compilare la sezione 3 del giornale di viaggio se la legislazione agricola prevede una relazione.

8. Il trasportatore menzionato nella sezione 3 del giornale di viaggio tiene: a) una copia del giornale di viaggio compilato; (…) I documenti di cui alla lettera a) e b) sono messi a disposizione dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione al trasportatore e, su richiesta dell’autorità competente del luogo di partenza, entro un mese dalla compilazione, e sono conservati dal trasportatore per un periodo di almeno tre anni dalla data del controllo.

Il documento di cui alla lettera a) è restituito all’autorità competente del luogo di partenza entro un mese dalla fine del viaggio, (…)».

13. L’appendice all’allegato II del regolamento n. 1/2005 si compone di varie sezioni, ciascuna costituita da un modello standard.

La sezione 3, in particolare, è un modello intitolato «Luogo di destinazione».

Il punto 4 del modello specifica i «controlli [da] effettua[re]» dal detentore nel luogo di destinazione o dal veterinario ufficiale.

Uno di tali controlli – punto 4.5 – riguarda le «registrazioni sul giornale di viaggio e limiti orari del viaggio».

Inoltre, la sezione 4 è costituita da un modello contenente una dichiarazione del trasportatore che deve essere redatta dal conducente durante il viaggio.

Con riferimento all’effettivo itinerario (soste, trasferimenti o punti di uscita), tale dichiarazione deve specificare i vari luoghi e indirizzi, la data e l’ora di arrivo e di partenza, la durata delle soste e il motivo, i motivi di eventuali differenze tra itinerari effettivi e proposti e altre osservazioni così come il numero e i motivi di lesioni o decessi verificatisi nel corso del trasporto.

La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal conducente (o dai conducenti) e dal trasportatore.

B. Regolamento n. 817/2010

14. L’articolo 1 del regolamento n. 817/2010 («Campo di applicazione») così dispone: «Il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina (…) è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, degli articoli da 3 a 9 del [regolamento n. 1/2005] e degli allegati in esso menzionati nonché del presente regolamento. (…)».

15. L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento citato («Controlli nel territorio doganale [dell’Unione]») stabilisce quanto segue: «Per gli animali per i quali è accettata una dichiarazione di esportazione, il veterinario ufficiale del punto di uscita verifica (…) se: a) le disposizioni del [regolamento n. 1/2005] sono state rispettate dal luogo di partenza (…) fino al punto di uscita; e b) le condizioni di trasporto per il resto del viaggio sono conformi al [regolamento n. 1/2005] e sono stati presi i provvedimenti necessari per garantire che venga rispettato fino al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

Il veterinario ufficiale che ha effettuato i controlli redige una relazione conforme al modello di cui all’allegato I di questo regolamento certificando se i risultati dei controlli eseguiti conformemente al primo comma sono soddisfacenti o non soddisfacenti.

L’autorità veterinaria responsabile del punto di uscita conserva tale relazione per almeno tre anni.

Una copia della relazione è inviata all’organismo pagatore».

16. L’articolo 3 del regolamento in parola («Controlli nei paesi terzi») così dispone: «1.

L’esportatore garantisce che, dopo aver lasciato il territorio doganale [dell’Unione], gli animali siano sottoposti a controllo: a) ovunque vi sia un cambiamento di mezzo di trasporto, tranne qualora il cambiamento non fosse stato programmato e sia dovuto a circostanze impreviste eccezionali; b) nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

2. L’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 è affidata a una società internazionale di controllo e di sorveglianza, a tal fine riconosciuta e controllata da uno Stato membro (…) oppure a un’agenzia ufficiale di uno Stato membro. (…) Il veterinario che ha eseguito il controllo redige una relazione su ciascun controllo effettuato a norma del paragrafo 1 secondo i modelli di cui agli allegati III e IV del presente regolamento».

17. L’articolo 4 del regolamento in esame («Procedura di pagamento delle restituzioni all’esportazione») così dispone: «1.

L’esportatore comunica all’autorità competente dello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di esportazione tutte le informazioni necessarie sul viaggio, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di esportazione. (…)

2. Le domande di pagamento delle restituzioni all’esportazione (...) devono essere integrate (...) dai seguenti documenti: a) il documento di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, debitamente compilato; e b) le relazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento».

3. Se in seguito a circostanze non imputabili all’esportatore non è stato possibile effettuare il controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, l’autorità competente, su richiesta motivata dell’esportatore, può accettare altri documenti che comprovino in modo ritenuto soddisfacente il rispetto delle disposizioni del [regolamento n. 1/2005]».

18. L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di cui trattasi («Non pagamento delle restituzioni all’esportazione») così stabilisce: «L’importo totale della restituzione all’esportazione per animale, calcolato in conformità del secondo comma, non è versato per: (…) c) gli animali per i quali l’autorità competente ritenga che non siano stati rispettati gli articoli da 3 a 9 del [regolamento n. 1/2005] e gli allegati in esso menzionati, sulla base dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e/o di tutti gli altri elementi a sua disposizione relativi al rispetto del presente regolamento. (…)».

19. A norma dell’articolo 7 del regolamento n. 817/2010 («Recupero degli importi indebitamente pagati») «[q]ualora si constati, dopo il pagamento della restituzione, che non è stato rispettato il [regolamento n. 1/2005], la parte corrispondente della restituzione (…) è considerata indebitamente pagata e viene recuperata (…)».

20. L’allegato IV del regolamento n. 817/2010 è costituito da un modello di relazione sul controllo nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

Una delle caselle utilizzate con riferimento ai «controlli eseguiti» riguarda il «ruolino di marcia».

II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

21. Il 9 settembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società esportatrice di animali vivi con sede nei nei [OSCURATO:PERSONA], dichiarava l’esportazione di 36 bovini con destinazione Libano.

Con riferimento ai suddetti bovini, lo [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] (Segretario di Stato all’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «Segretario di Stato») versava alla [OSCURATO:PERSONA] delle restituzioni all’esportazione.

22. In pari data, gli animali lasciavano Woerden ([OSCURATO:PERSONA]) per Beirut (Libano) per poi giungere a Capodistria (Slovenia) il 10 settembre 2010 alle ore 10:15, dove venivano scaricati dall’autocarro e caricati sulla nave bestiame MV «Heidi H» lasciando il territorio dell’Unione europea.

Il 21 settembre 2010 gli animali arrivavano al luogo di scarico (Beirut) dove venivano scaricati il giorno successivo.

23. A tale proposito, mentre la sezione 1 del giornale di viaggio («Pianificazione») indica Beirut come luogo di destinazione, la sezione 3 («Luogo di destinazione») indica Capodistria e la Slovenia, rispettivamente, come il luogo e lo Stato membro di destinazione.

Anche la sezione 4 del giornale di viaggio («Dichiarazione del trasportatore») indica Capodistria quale luogo di destinazione.

La suddetta sezione 4 era stata aggiornata soltanto sino a Capodistria e non sino a Beirut, e il giornale di viaggio non conteneva alcuna informazione né sulla partenza degli animali da Capodistria né sull’arrivo o sullo scarico a Beirut.

Inoltre, conformemente alla sezione 1 del giornale di viaggio, gli animali sarebbero dovuti arrivare a Beirut il 16 settembre 2010.

24. Il 12 ottobre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] – società specializzata nell’erogazione di servizi indipendenti di ispezione – dichiarava di aver ispezionato, su incarico della [OSCURATO:PERSONA], gli animali trasportati a bordo della nave nel luogo di scarico e che un veterinario indipendente aveva eseguito l’ispezione veterinaria.

In base alla sua dichiarazione, Beirut era il luogo di scarico, lo scarico e l’ispezione avevano avuto luogo il 22 settembre 2010 e le disposizioni del regolamento n. 1/2005 erano state rispettate.

La dichiarazione era corredata di una relazione del 22 settembre 2010, sottoscritta da un veterinario di Beirut, vertente sul controllo effettuato nel primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010.

25. Tale relazione attestava che il luogo di destinazione finale era Beirut e che i dati del ruolino di marcia erano in linea con le disposizioni dei regolamenti n. 1/2005 e n. 817/2010.

Il veterinario dichiarava di aver effettuato le necessarie verifiche richieste a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010 e che l’esito del controllo era soddisfacente.

La relazione conteneva inoltre le seguenti osservazioni: «gli animali sono arrivati al luogo di destinazione di scarico il 21/09/2010 e sono stati scaricati alla mia presenza e sotto il mio controllo in data 22/0[9]/2010 tra le 11:15 e le 13:30.

Inoltre, i 139 capi risultavano essere in un buono stato generale e in buone condizioni generali» ( 13 ).

26. Con decisione del 4 febbraio 2014, il Segretario di Stato ordinava alla [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare restituzioni all’esportazione per un importo pari a EUR 5292,92, oltre a una maggiorazione del 10% e interessi per EUR 577,40.

Con decisione del 18 giugno 2014, esso respingeva l’obiezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del 4 febbraio 2014 in quanto infondata. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la seconda decisione dinanzi al giudice del rinvio.

27. Le parti del procedimento principale controvertono in ordine al fatto se in capo alla [OSCURATO:PERSONA] incombesse l’obbligo di tenere il giornale di viaggio aggiornato sino allo scarico degli animali a Beirut.

Pur ritenendo, in linea con quanto osservato dal Segretario di Stato, che dalla sentenza Zuchtvieh-Export si evinca sostanzialmente un obbligo in tal senso, il giudice del rinvio considera altresì che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] circa l’assenza di un obbligo siffatto, trova conferma nel punto 7 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005, secondo cui se gli animali sono esportati verso un paese terzo, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita.

28. Qualora un obbligo siffatto non sussista, il giudice del rinvio si chiede, in ogni caso, come il veterinario in Libano possa essere riuscito a verificare il rispetto dei requisiti derivanti dal regolamento n. 817/2010 senza essere in possesso di un giornale di viaggio (ruolino di marcia) aggiornato dopo Capodistria.

In proposito, detto giudice afferma che l’ora esatta di arrivo della nave nel porto di Beirut il 21 settembre 2010 non è indicata né nella relazione del 22 settembre 2010 né nel giornale di viaggio e, inoltre, che l’arrivo degli animali era originariamente previsto per il 16 settembre 2010.

Il giudice del rinvio aggiunge, poi, che il trasportatore ha presumibilmente consegnato il giornale di viaggio al veterinario ufficiale a Capodistria e che ciò costituisce la sola ragione del mancato aggiornamento di tale parte del giornale di viaggio sino a Beirut.

Nutrendo dubbi in ordine alla corretta interpretazione dei regolamenti n. 1/2005 e n. 817/2010, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se gli articoli 5, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, del [regolamento n. 1/2005], in combinato disposto con le disposizioni sul giornale di viaggio, di cui all’allegato II di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che essi, in caso di un trasporto di animali verso un paese terzo, impongono all’organizzatore del trasporto e/o al detentore degli animali l’obbligo di tenere il giornale di viaggio sino al luogo di destinazione in detto paese terzo. 2) Se gli articoli 5 e 7 del [regolamento n. 817/2010], in combinato disposto con l’articolo 4 di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che le restituzioni all’esportazione devono essere recuperate se il giornale di viaggio non è stato tenuto sino al luogo di destinazione nel paese terzo, in quanto il trasportatore ha soddisfatto l’obbligo, imposto all’allegato II, punto 7, del regolamento n. 1/2005, di consegnare il giornale di viaggio al veterinario ufficiale del punto di uscita. 3) Se gli articoli 5 e 7 del regolamento n. 817/2010, in combinato disposto con l’articolo 4 di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che le restituzioni all’esportazione devono essere recuperate se l’esportatore non è in grado di provare di aver soddisfatto le condizioni di cui al regolamento n. 1/2005, nella situazione in cui il veterinario, nell’ambito dei controlli che è chiamato ad effettuare nel paese terzo a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 817/2010, non possa verificare se le informazioni sullo schema di viaggio (il giornale di viaggio) siano soddisfacenti, vale a dire conformi al regolamento n. 1/2005 (e pertanto non possa neppure dichiarare che il risultato dei controlli è soddisfacente), in quanto il trasportatore ha consegnato il giornale di viaggio al veterinario ufficiale del punto di uscita».

29. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], i governi olandese e ungherese e la [OSCURATO:PERSONA].

Il 17 maggio 2017 il governo olandese e la [OSCURATO:PERSONA] hanno esposto le loro difese orali.

III. Analisi A. Portata delle questioni sottoposte

30. Mentre la seconda e la terza questione vertono sulla corretta interpretazione delle norme in materia di restituzioni all’esportazione di animali a norma del regolamento n. 817/2010 in combinato disposto con i requisiti imposti dal regolamento n. 1/2005, la prima questione riguarda unicamente il regolamento n. 1/2005.

31. Tuttavia, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] all’inizio delle sue osservazioni, il procedimento principale riguarda la legittimità di una decisione che dispone il recupero delle restituzioni all’esportazione.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che se la prima questione venisse affrontata indipendentemente dalla seconda e dalla terza, la sua rilevanza e, alla pari, la sua ammissibilità, sarebbero dubbie. [OSCURATO:PERSONA] propone quindi di rispondere alla prima questione unitamente alle altre due questioni.

32. Anche la [OSCURATO:PERSONA] nutre riserve simili.

A suo giudizio, il procedimento principale non verte tanto sulla necessità di rispettare le norme sostanziali del regolamento n. 1/2005 al di fuori del territorio dell’Unione al fine di ottenere le restituzioni all’esportazione, quanto piuttosto sulla questione inerente agli atti amministrativi che, in base al regolamento citato, devono essere compiuti utilizzando il giornale di viaggio.

33. Condivido tali preoccupazioni e sono ancor più indotto a formulare le osservazioni di seguito esposte sulla sentenza Zuchtvieh-Export in cui la Corte ha statuito che le norme in materia di benessere degli animali di cui al regolamento n. 1/2005 devono essere prese in considerazione nel pianificare un lungo viaggio che inizia nell’Unione e termina al di fuori del suo territorio.

Tali osservazioni spiegheranno il motivo per cui non posso suggerire alla Corte di rispondere alla prima questione sottopostale in maniera indipendente rispetto alla seconda e alla terza.

34. Diversamente dal regolamento n. 817/2010, che mira, in particolare, a incentivare i trasportatori di animali a rispettare le norme in materia di benessere degli animali offrendo loro, su base volontaria, un sostegno economico sotto forma di restituzioni laddove esportino capi verso paesi terzi ( 14 ), le norme in materia di trasporto di animali previste nel regolamento n. 1/2005 non sono facoltative.

Il mancato rispetto di detto regolamento può comportare l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’articolo 25, come stabilito nel diritto nazionale.

Tali sanzioni possono consistere in sanzioni pecuniarie (multe), nella temporanea o definitiva revoca delle pertinenti licenze professionali, nell’avvio di procedimenti penali in forza della normativa in materia di benessere degli animali o in altre ipotizzabili tipologie di sanzioni.

Occorre considerare tale aspetto nel valutare l’oggetto di discussione nell’ambito del presente procedimento.

35. Occorre anche rammentare che la sentenza Zuchtvieh-Export verteva sul rifiuto, da parte dell’autorità tedesca competente, di procedere allo sdoganamento di una partita di bovini esportati dalla Germania in Uzbekistan.

Non era stata presentata alcuna richiesta di restituzioni all’esportazione ( 15 ).

Pertanto, la Corte non poteva interpretare il regolamento n. 1/2005 se non indipendentemente da altre disposizioni normative ( 16 ).

36. Inoltre, nell’ambito della causa Zuchtvieh-Export, la Corte era chiamata a interpretare l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2005.

La disposizione di cui trattasi obbliga espressamente l’autorità competente del luogo di partenza a verificare, prima della partenza, che in caso di lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, il giornale di viaggio proposto presentato dall’organizzatore sia realistico e indichi la conformità del trasporto al regolamento citato.

In caso contrario, l’autorità è tenuta a richiedere all’organizzatore di modificare le modalità del lungo viaggio previsto in modo da renderlo conforme ad esso.

37. La causa Zuchtvieh-Export verteva quindi essenzialmente sull’applicabilità del regolamento n. 1/2005, in un’ipotesi di controllo ex ante, alla parte di viaggio, come pianificato nel relativo giornale, che doveva svolgersi in un paese terzo.

Secondo tale lettura, non è evidente che il richiedere che il viaggio previsto sia interamente conforme al regolamento violi il principio di territorialità.

In modo alquanto provocatorio si potrebbe infatti sostenere che, fermo restando l’articolo 1 del regolamento n. 1/2005, tenuto conto della formulazione univoca dell’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nessun’altra interpretazione era possibile ( 17 ).

38. Il procedimento principale verte, invece, su un caso di controllo ex post rispetto al momento in cui l’operazione ha avuto luogo.

È stato sostenuto che i requisiti di cui al regolamento n. 1/2005 non sono stati rispettati, nello specifico, con riferimento alla parte di viaggio effettuata al di fuori del territorio dell’Unione europea.

Qualora le suddette affermazioni risultino fondate, in luogo di un mero diniego dello sdoganamento, tale violazione o tali violazioni potrebbero comportare l’imposizione di sanzioni come richiesto ai sensi dell’articolo 25 del regolamento di cui trattasi.

39. In verità, l’applicazione di sanzioni circa la parte di viaggio che si svolge al di fuori dei confini dell’Unione non riguarda soltanto la questione dell’ambito di applicazione ratione loci del regolamento n. 1/2005, ma solleva anche la spinosa questione di come gli Stati membri possano conciliare il loro obbligo di rispettare l’articolo 25 del regolamento n. 1/2005 esercitando, se del caso, la giurisdizione (penale) al fine di sanzionare condotte tenute in un paese terzo, con la chiara possibilità che la condotta di cui trattasi non sia stata ivi illegittima ( 18 ).

40. Tale questione assume particolare rilievo nel caso dell’esportazione di animali vivi verso paesi terzi.

In tale ipotesi, l’articolo 21, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2005 richiama la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

Il regolamento n. 1/2005 sembra quindi distinguere tra norme (più stringenti) per il benessere degli animali durante il trasporto applicabili all’interno dell’Unione e norme (meno stringenti) applicabili nei paesi terzi.

È stato sostenuto — in maniera alquanto convincente — che ciò indica che il viaggio tra il punto di uscita e il primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale è disciplinato non dal regolamento n. 1/2005, ma piuttosto da accordi internazionali ( 19 ).

In ogni caso, la sentenza Zuchtvieh-Export non esclude che ciò possa essere vero nell’eventualità di un controllo ex post.

41. Alla luce della situazione esposta, ritengo che qualora la Corte dovesse affrontare le questioni menzionate nei tre paragrafi precedenti, dovrebbe farlo nel vuoto: le osservazioni ad essa sottoposte non affrontano minimamente tali aspetti.

Infatti, le parti che hanno presentato osservazioni non hanno neppure sfiorato la questione dell’applicabilità ratione loci del regolamento n. 1/2005 nell’ambito di un’ipotesi di controllo ex post né, tantomeno, la possibilità che le norme in materia di benessere degli animali possano differire tra l’Unione e i paesi terzi ( 20 ).

42. In tale contesto, raccomanderei alla Corte di procedere con cautela limitando la propria risposta.

Stando alle informazioni fornite alla Corte, nell’ambito del procedimento principale non si discute di sanzioni comminate a norma dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2005 e sarebbe inopportuno presumere che siano state comminate o che potrebbero esserlo.

Ad ogni modo, in tal caso, il giudice del rinvio (o un altro giudice nazionale competente) sarebbe ovviamente libero di sollevare un’altra questione dinanzi alla Corte.

43. Per di più, non è sfuggito alla mia attenzione il fatto che la seconda questione sollevata contiene, più o meno, il medesimo quesito della prima, semplicemente trasposto al regime delle restituzioni alle esportazioni di animali.

Pertanto, dal momento che propongo di rispondere alle questioni sollevate muovendo dall’assunto che il regime delle restituzioni all’esportazione di animali sia applicabile , non vi è motivo di rispondere alla prima questione separatamente.

B. Valutazione

1. Considerazioni preliminari

44. Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede essenzialmente se, al fine del pagamento delle restituzioni all’esportazione ai sensi del regolamento n. 817/2010, il trasportatore debba aggiornare il giornale di viaggio sino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, o se invece sia sufficiente che il giornale di viaggio sia consegnato al veterinario ufficiale al punto di uscita dall’Unione.

Detto giudice chiede inoltre se l’esportatore sopporti il rischio di non essere in grado di dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al regolamento n. 1/2005 ove il trasportatore abbia consegnato il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita dall’Unione e, di conseguenza, al veterinario del primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale sia precluso ogni controllo di detto giornale.

45. Sin dall’inizio ho già osservato che le norme fissate dal regolamento n. 1/2005 non costituiscono un modello di chiarezza ( 21 ), come testimonia il procedimento principale.

Infatti, le regole sancite dal regolamento de quo in materia di giornale di viaggio – in particolare quelle di cui all’allegato II – non sempre appaiono sensate ( 22 ).

Si tratta di una circostanza spiacevole poiché incide anche sull’interpretazione del regolamento n. 817/2010 visti i nessi tra quest’ultimo e il primo regolamento.

46. Illuminante, in proposito, è il fatto che il giudice del rinvio si chieda se la nozione di «giornale di viaggio», che assume un ruolo centrale nel regolamento n. 1/2005, corrisponda a quella di «ruolino di marcia» impiegata negli allegati del regolamento n. 817/2010.

Pur propendendo in tal senso, il succitato giudice non può esserne certo.

47. Si tratta tuttavia di un dubbio che sono lieto di dissipare.

Le suddette nozioni non possono divergere: come affermato dal governo ei [OSCURATO:PERSONA] e ammesso infine dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di udienza, il «ruolino di marcia» (o «route plan records» nella versione inglese degli allegati del regolamento n. 817/2010) è il precursore del «giornale di viaggio» ed era un’espressione utilizzata nella normativa che ha preceduto il regolamento n. 1/2005, vale a dire la direttiva 91/628/CEE ( 23 ).

È comprensibile che il predecessore del regolamento n. 817/2010, vale a dire il regolamento (CE) n. 639/2003 ( 24 ), utilizzasse ancora tale espressione dal momento che il regolamento n. 1/2005 non era ancora stato adottato.

Sfortunatamente, però, la [OSCURATO:PERSONA] sembra aver semplicemente «riciclato» gli allegati del regolamento n. 639/2003 nel regolamento n. 817/2010.

In tal modo essa ha mantenuto un termine che era stato abbandonato nel regolamento n. 1/2005, il che non infonde fiducia nella qualità dell’attività legislativa.

48. Ad ogni modo, concludo asserendo che, ai fini della concessione (o della revoca) delle restituzioni all’esportazione ai sensi del regolamento n. 817/2010, il «ruolino di marcia» corrisponde al «giornale di viaggio» come impiegato nel regolamento n. 1/2005.

2. Nel merito a) Obbligo ai sensi del regolamento n. 817/2010 di aggiornare il giornale di viaggio sino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale

49. Pur citando disposizioni differenti, sia la prima che la seconda questione sollevata vertono sull’esistenza di un obbligo di aggiornare il giornale di viaggio sino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale (la seconda questione cita anche il prroblema del recupero delle restituzioni all’esportazione).

50. La natura ambigua di molte disposizioni contenute nei regolamenti nn. 1/2005 e 817/2010 nulla toglie al fatto che quest’ultimo regolamento chiarisce con forza un aspetto.

Ai sensi del suo articolo 1, il pagamento delle restituzioni all’esportazione è subordinato al rispetto, «durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale , degli articoli da 3 a 9 del [regolamento n. 1/2005] e degli allegati in esso menzionati nonché del [regolamento n. 817/2010]» (il corsivo è mio).

Ne consegue che anche qualora si ritenga che il regolamento n. 1/2005 si applica, di per sé, soltanto all’interno dell’Unione, l’articolo 1 del regolamento n. 817/2010, come riconosciuto dal governo ungherese, estende l’ambito di applicazione ratione loci di talune sue disposizioni ai paesi terzi ( 25 ).

51. Gli articoli 5, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2005 sono entrambi citati nell’articolo 1 del regolamento n. 817/2010, e richiamano ambedue l’allegato II del primo regolamento sul giornale di viaggio.

Pertanto, le disposizioni previste all’interno del suddetto allegato riguardano anche i paesi terzi nell’ambito del regime delle restituzioni all’esportazione, aspetto questo che deve dunque considerarsi chiaro.

Tuttavia, sorgono divergenze quando si tratta di stabilire se le disposizioni fissate nell’allegato II del regolamento n. 1/2005 obblighino il trasportatore ad aggiornare il giornale di viaggio oltre il punto di uscita dall’Unione.

52. In particolare, secondo la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta al riguardo dal governo ungherese, dal punto 7, primo comma, dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 emergerebbe che non sussiste un obbligo siffatto, dal momento che la disposizione in parola impone al trasportatore di consegnare il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita.

Pertanto, l’interpretazione sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tale disposizione implica la consegna definitiva del giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita dall’Unione: a partire da quel momento il trasportatore non ne è più in possesso e, di conseguenza, non ne è più responsabile.

53. L’interpretazione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] non è illogica.

Essa trae origine direttamente dalla formulazione del punto 7, primo comma, dell’allegato II del regolamento n. 1/2005.

D’altro canto, il problema sotteso è che, come spiegato supra, detta interpretazione appare poco sensata nel particolare contesto delle esportazioni con richieste di restituzioni.

In quanto tale, il punto 7 mi sembra un altro esempio di legislazione ambigua ( 26 ).

Si rende pertanto necessario esaminare, più in dettaglio, il contesto e l’obiettivo dei punti dell’allegato II.

54. In primo luogo, alcuni dei punti dell’allegato II distinguono tra trasporto all’interno dell’Unione ed esportazioni verso paesi terzi ( 27 ).

Per quanto attiene alle disposizioni che non prevedono una siffatta distinzione, non è chiaro se tale silenzio sia voluto e quali conseguenze ne derivino.

55. In secondo luogo, il punto 2 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 sembra trattare il giornale di viaggio come un tutt’uno indivisibile.

Esso afferma che il giornale di viaggio si compone delle sezioni da 1 a 5 e che «le pagine del giornale di viaggio devono essere rilegate tra loro».

56. In terzo luogo, il giornale di viaggio non può essere un documento puramente statico: mentre la sezione 3 riproduce lo stato di benessere degli animali al punto di uscita, la sezione 4 è volta a registrare i dati compilati dal trasportatore (conducente) nel corso del trasporto.

Non sembra possibile effettuare i controlli sulle registrazioni nel giornale di viaggio richiesti nella sezione 3 in mancanza della sezione 4.

57. In quarto luogo, assume rilievo il punto 7, secondo comma, dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 che trova applicazione nel procedimento principale e stabilisce quanto segue: «[i]n caso di esportazione di bovini vivi [ ( 28 )] cui si applica il regime di restituzione all’esportazione, non è necessario compilare la sezione 3 del giornale di viaggio se la legislazione agricola prevede una relazione».

A fini di chiarezza, il regolamento n. 817/2010 è un tipo di normativa agricola ( 29 ) che richiede una relazione ( 30 ).

Pertanto, apparentemente, il punto 7, secondo comma, dell’allegato II tenderebbe ad avvalorare l’interpretazione propugnata dalla [OSCURATO:PERSONA], nel senso che indica che la sezione 3 del giornale di viaggio non deve essere consegnata al veterinario ufficiale in caso di esportazione.

58. Tuttavia, in primis, ciò equivarrebbe ad ignorare la ratio del punto 7, secondo comma, dell’allegato II del regolamento n. 1/2005, che è semplicemente quella di eliminare, in caso di esportazione di animali vivi della specie bovina con restituzione, l’obbligo per il trasportatore di consegnare la sezione 3 del giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita.

Infatti, a norma dell’allegato IV del regolamento n. 817/2010, un controllo successivo deve essere eseguito al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale.

La mancata consegna della sezione 3 del giornale di viaggio al veterinario ufficiale in base al punto 7, secondo comma, comporta che, in caso di esportazione di animali vivi della specie bovina con richiesta di restituzioni, il regolamento n. 1/2005 riconosce implicitamente il luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale come «Luogo di destinazione» ai sensi della sezione

3. A tal proposito, quanto previsto per la sezione 3 del giornale di viaggio, dovrebbe valere anche per l’allegato IV del regolamento n. 817/2010: i controlli che devono essere compiuti sul «ruolino di marcia» – o giornale di viaggio – a norma dell’allegato IV del regolamento n. 817/2010 non possono essere completati in mancanza della sezione 4, come compilata sino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale.

Ciò detto, il punto 7, secondo comma, tenderebbe piuttosto a confermare che il giornale di viaggio deve essere aggiornato oltre il punto di uscita dall’Unione.

Infatti, non avrebbe alcun senso interpretare l’allegato IV del regolamento n. 817/2010 come semplicemente inteso a imporre al veterinario del primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale di controllare che il giornale di viaggio (eccettuata, eventualmente, la sezione 3) sia stato correttamente consegnato al veterinario ufficiale al punto di uscita dall’Unione in conformità con il punto 7 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005.

Nella maggior parte dei casi, il primo non ne avrebbe nemmeno alcuna conoscenza diretta.

59. In secondo luogo, il fatto che il punto 7, secondo comma, dell’allegato II «separi» una delle sezioni del giornale di viaggio indica che, contrariamente a quanto affermato nel punto 2, il giornale di viaggio non è in realtà un tutt’uno indivisibile.

Anche la corrispondente disposizione nell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2005 ingenera taluni dubbi in merito all’unità del giornale di viaggio.

Nella situazione di base (si intende anzitutto il caso di un’esportazione senza richiesta di restituzione), l’articolo 21, paragrafo 2, impone al veterinario ufficiale del punto di uscita, in caso di lunghi viaggi per le specie considerate, di «esegu[ire] e registra[re] nel giornale di viaggio i controlli di cui all’allegato II, sezione 3 “Luogo di destinazione”».

L’articolo 21, paragrafo 2, non afferma che il veterinario ufficiale deve essere definitivamente in possesso di tutto il giornale di viaggio per eseguire i controlli elencati nella sezione

3. Semmai, l’articolo 21, paragrafo 2, sembrerebbe soltanto richiedere al trasportatore di consegnare la sezione 3 al veterinario ufficiale ( 31 ).

Ciò avvalora l’idea di un giornale di viaggio «funzionale» in linea con quanto accennato supra al paragrafo 56.

60. L’ambiguità dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 trova conferma nel punto 3, lettera e), che, benché rivolta all’organizzatore del viaggio, richiede a tale persona di «assicura[re] che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al luogo di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo, almeno fino al punto di uscita » (il corsivo è mio).

Inoltre, il punto 8 dell’allegato II richiede che il trasportatore cui è fatto riferimento nella sezione 3 del giornale di viaggio («Luogo di destinazione») tenga «una copia del giornale di viaggio compilato » (il corsivo è mio; il termine «compilato» non compare nella versione neerlandese del regolamento n. 1/2005).

Pertanto, salvo che il punto 8 intenda escludere la parte del viaggio che si svolge al di fuori dell’Unione (il che, come indicato al paragrafo 54 di cui supra, non può essere escluso ma neppure presunto) sembrerebbe che una copia del giornale di viaggio debba essere tenuta aggiornata sino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale.

61. In quinto luogo, diversamente dai punti dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 — che sono sorprendentemente oscuri — l’obiettivo del regolamento n. 817/2010 è assolutamente chiaro e consiste nel garantire il rispetto delle norme relative al benessere degli animali nel corso dell’intera operazione di esportazione ( 32 )

62. Ciò mi induce a ritenere che l’unica interpretazione coerente con l’obiettivo del regolamento n. 817/2010 sia quella che richiede al trasportatore di tenere il giornale di viaggio aggiornato dopo aver superato il punto di uscita dall’Unione.

In mancanza di un giornale di viaggio aggiornato, il veterinario del primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale semplicemente non potrebbe essere sicuro che la parte di viaggio svoltasi al di fuori dell’Unione abbia rispettato le disposizioni sul benessere degli animali.

Sussisterebbe il rischio che siano pagate restituzioni per esportazioni che violano le suddette disposizioni (quali le disposizioni sui tempi di viaggio e sui periodi di riposo), contrariamente all’obiettivo perseguito dal regolamento n. 817/2010 ( 33 ).

63. Da ultimo, osservo che la Corte ha stabilito che la prassi relativa alla concessione delle restituzioni all’esportazione sulla base del regolamento n. 817/2010, implicante un controllo ex post dei requisiti derivanti dal regolamento n. 1/2005, non ha rivelato che i trasporti di animali in partenza dall’Unione e diretti verso paesi terzi incontrino difficoltà di sistema quanto al rispetto di tali requisiti sul territorio degli Stati terzi ( 34 ).

In sostanza, la Corte sembra aver così ridimensionato gli argomenti fondati sulle difficoltà pratiche collegate all’applicazione del regolamento n. 817/2010 nei paesi terzi, almeno per ora.

64. Alla luce di quanto indicato, concludo che, in base a una corretta interpretazione dell’articolo 1 del regolamento n. 817/2010, in combinato disposto con il punto 7, secondo comma, dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 e con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010, il trasportatore di un carico di animali vivi della specie bovina per i quali è stata presentata una richiesta di restituzioni all’esportazione ha il dovere di tenere aggiornato il giornale di viaggio sino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

Il mancato rispetto di detto obbligo determina ovviamente talune ripercussioni sull’esportatore che ha presentato tale richiesta come sarà esaminato in prosieguo.

65. Alla luce della suddetta risposta, non ritengo necessario prendere posizione su talune considerazioni di fatto formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 35 ) e non riportate nell’ordinanza di rinvio.

A tal proposito, spetta al giudice del rinvio accertare i fatti che ritiene rilevanti e valutarne la rilevanza. b) Conseguenze di carattere probatorio del mancato aggiornamento del giornale di viaggio sul controllo previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 817/2010

66. Come si evince dalla terza questione, il giudice del rinvio chiede anche se il rischio che il trasportatore possa consegnare il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita dall’Unione, impendendo così presumibilmente al veterinario del luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale di eseguire sulla base di esso i necessari controlli, gravi sull’esportatore o sull’autorità competente per il pagamento delle restituzioni all’esportazione.

67. Concordo con il governo dei [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che la risposta a tale questione possa essere superflua.

Essa sembra basarsi sull’assunto che il trasportatore non sia obbligato a tenere il giornale di viaggio aggiornato sino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

Come affermato supra, ritengo che non sia così.

68. In ogni caso, la questione è risolta dall’articolo 3 del regolamento n. 817/2010.

Secondo tale disposizione, l’esportatore garantisce che gli animali siano sottoposti a controllo nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale e che un’entità di controllo esterna sia responsabile dell’esecuzione dei controlli.

A tal fine, deve essere utilizzato il modello di formulario di cui all’allegato IV del regolamento in esame, citato supra al paragrafo

56. Tale modello di formulario richiede che il veterinario controlli il «ruolino di marcia» il quale, come già osservato supra ai paragrafi da 46 a 48, corrisponde al «giornale di viaggio» impiegato nel regolamento n. 1/2005.

Il veterinario deve quindi indicare se il risultato del controllo sia o meno soddisfacente.

Una nota specifica che il termine «soddisfacente» indica la «conformità ai requisiti posti dai [regolamenti n. 1/2005 e n. 817/2010]».

69. Gli articoli 1 e 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 817/2010 comportano che il rispetto della procedura menzionata nel paragrafo che precede e, in particolare, un risultato soddisfacente della stessa, costituiscono una condizione di pagamento delle restituzioni all’esportazione.

Se il veterinario del luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale non può controllare il ruolino di marcia/giornale di viaggio in quanto non gli è stato consegnato, sussiste una situazione di non conformità.

70. Per quanto attiene all’onere della prova, la Corte ha dichiarato che il sistema delle restituzioni all’esportazione è basato su dichiarazioni facoltative in cui l’esportatore decide di propria volontà di chiedere la restituzione e deve fornire le pertinenti informazioni necessarie per dimostrare l’esistenza del suo diritto a restituzione e per determinare l’importo di quest’ultima.

Trattandosi di un regime di aiuti dell’Unione, è necessario che la concessione dell’aiuto sia subordinata alla condizione che il suo beneficiario presenti tutte le garanzie di rettitudine e di affidabilità.

Un esportatore, quando dichiara un prodotto nell’ambito di un procedimento di restituzione all’esportazione, sottintende che il prodotto in questione soddisfa tutte le condizioni necessarie a tale restituzione.

Nel caso in cui l’autorità competente manifestasse dubbi in merito alla dichiarazione, spetta all’esportatore dimostrare, secondo le norme di diritto nazionale in materia probatoria, che le suddette condizioni sono state senz’altro soddisfatte ( 36 ).

71. In particolare, conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 817/2010, spetta all’esportatore comprovare che le condizioni per la concessione della restituzione all’esportazione sono soddisfatte.

Si deve osservare che, ai fini dell’ottenimento del pagamento della restituzione all’esportazione, l’esportatore deve fornire all’autorità competente dello Stato membro in cui la dichiarazione è accettata, prova del rispetto dell’articolo 1 del regolamento n. 817/2010 e quindi del regolamento n. 1/2005 producendo i documenti indicati rispettivamente negli articoli 2, paragrafo 3, e 3, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010.

Tra detti documenti rientra la relazione redatta nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale e compilata, conformemente all’allegato IV del regolamento succitato, dal veterinario che ha eseguito il controllo ( 37 ).

72. A questo proposito, la mancanza di un documento non può essere equiparata all’ipotesi in cui si discute dell’attendibilità del contenuto di detto documento ( 38 ).

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 817/2010, solo in casi di forza maggiore l’autorità competente può accettare altri documenti che comprovino in modo ritenuto soddisfacente il rispetto delle disposizioni del regolamento n. 1/2005.

Di norma, quindi, la mancata presentazione di un documento richiesto implica che la restituzione richiesta non può essere versata.

73. [OSCURATO:PERSONA] non afferma che si tratta di un’eventualità di forza maggiore (e, in ogni caso, una siffatta affermazione ben difficilmente potrebbe essere condivisa).

Piuttosto, nelle sue osservazioni, essa afferma che il principio della certezza del diritto impone che il diritto alle restituzioni all’esportazione possa estinguersi solo laddove l’esportatore abbia omesso di adempiere obblighi di cui poteva manifestamente essere consapevole.

74. Tuttavia, il suddetto argomento non verte sulla questione di chi sopporti l’onere della prova ove il veterinario del punto di primo scarico del paese terzo di destinazione finale non possa consultare il giornale di viaggio, aspetto questo affrontato dal giudice del rinvio nella sua terza questione.

Tale argomento sembra piuttosto vertere, in un caso come quello oggetto del procedimento principale in cui le restituzioni all’esportazione sono state pagate in anticipo, sull’esistenza di un ostacolo al recupero ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 817/2010 in quanto contrastante con la tutela delle aspettative legittime, che costituiscono un principio generale del diritto dell’Unione ( 39 ).

A questo proposito, dalla giurisprudenza emerge che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una specifica disposizione di un atto normativo dell’Unione ( 40 ).

Le disposizioni in esame sono tutt’altro che univoche, ma il fatto che non lo siano non comporta di per sé l’applicazione del principio di cui trattasi.

Inoltre, posto che il giudice del rinvio non ha chiesto specificamente se la tutela delle aspettative legittime della [OSCURATO:PERSONA] precluda il recupero delle restituzioni all’esportazione in esame, non mi soffermerò oltre su tale aspetto se non per dire che è rimesso in definitiva alla valutazione di detto giudice.

75. In conclusione, ritengo che, sulla scorta di una corretta interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 817/2010, in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 2, lettera b), e 3, paragrafo 2, le restituzioni all’esportazione non devono essere versate quando un veterinario, nell’ambito dei controlli che devono essere eseguiti in un paese terzo a norma dell’articolo 3 del suddetto regolamento, non è in grado di verificare se il ruolino di marcia sia soddisfacente poiché il trasportatore ha consegnato il giornale di viaggio al veterinario ufficiale di uno Stato membro al punto di uscita dall’Unione.

Le restituzioni all’esportazione eventualmente erogate in anticipo per tale carico devono quindi essere recuperate in conformità della procedura di cui all’articolo 7 del regolamento n. 817/2010.

Spetta al giudice del rinvio adottare una decisione finale sul recupero, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

IV. Conclusione

76. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate nella causa C‑383/16 dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Corte d’appello del contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: – in base a una corretta interpretazione dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 817/2010 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione, in combinato disposto con il punto 7, secondo comma, dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, e con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010, il trasportatore di un carico di animali vivi della specie bovina per i quali è stata presentata una richiesta di restituzioni all’esportazione è obbligato a tenere il giornale di viaggio aggiornato sino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale; – sulla scorta di una corretta interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 817/2010, in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 2, lettera b), e 3, paragrafo 2, le restituzioni all’esportazione non devono essere versate quando un veterinario, nell’ambito dei controlli che devono essere eseguiti in un paese terzo a norma dell’articolo 3 del suddetto regolamento, non è in grado di verificare se il ruolino di marcia sia soddisfacente, poiché il trasportatore ha consegnato il giornale di viaggio al veterinario ufficiale di uno Stato membro al punto di uscita dall’Unione.

Le restituzioni all’esportazione eventualmente erogate in anticipo per tale carico devono quindi essere recuperate in conformità della procedura di cui all’articolo 7 del regolamento n. 817/2010.

Spetta al giudice del rinvio adottare una decisione finale sul recupero, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione ( GU 2010, L 245, pag. 16 ). ( 3 ) Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97( GU 2005, L 3, pag. 1 ). ( 4 ) Devo osservare che la [OSCURATO:PERSONA] chiede anche se lo stato di non conformità sia emerso prima dell’uscita del carico dal territorio dell’Unione. ( 5 ) Sentenza del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export, C‑424/13 , EU:C:2015:259 , (in prosieguo: «Zuchtvieh-Export»). ( 6 ) In base all’articolo 2 del regolamento n. 1/2005 («Definizioni»), per «lungo viaggio» si intende un viaggio che supera le 8 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito. ( 7 ) A norma dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2005, un «trasportatore» indica ogni persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi. ( 8 ) Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2005, per «organizzatore» si intende i) il trasportatore che ha ceduto in subappalto ad almeno un altro trasportatore parte di un viaggio; ovvero ii) la persona fisica o giuridica che ha ingaggiato più di un trasportatore per un viaggio; ovvero iii) la persona che ha firmato la sezione 1 del giornale di viaggio di cui all’allegato

II. ( 9 ) Conformemente all’articolo 2 del regolamento n. 1/2005, un «detentore» è una persona fisica o giuridica, a esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea. ( 10 ) Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2005, per «punto di uscita» si intende il posto di ispezione frontaliero o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro dal quale gli animali lasciano il territorio doganale dell’Unione. ( 11 ) A norma dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2005, per «veterinario ufficiale» si intende il veterinario designato dall’autorità competente dello Stato membro. ( 12 )

V. anche decisione del Consiglio 2004/544/CE, del 21 giugno 2004, relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali ( GU 2004, L 241, pag. 21 ). ( 13 ) L’ordinanza di rinvio non indica esplicitamente che i 36 bovini per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto le restituzioni all’esportazione rientravano tra i 139 bovini controllati dal veterinario a Beirut.

Muovo dall’assunto che sia così. ( 14 ) V., per un confronto, sentenza del 13 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA], C‑96/06 , EU:C:2008:158 , punto 30 . ( 15 ) Con specifico riferimento al suddetto aspetto, v. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Zuchtvieh-Export, C‑424/13 , EU:C:2014:2216 (in prosieguo: le «conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Zuchtvieh-Export»), paragrafo

17. ( 16 ) Tuttavia, nel rispondere, la Corte ha tenuto conto del regolamento n. 817/2010; v. sentenza Zuchtvieh-Export, punto

53. Per un’analisi comparativa delle differenze sotto il profilo dell’ambito di applicazione ratione loci del succitato regolamento e del regolamento n. 1/2005, v. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Zuchtvieh-Export, paragrafi da 68 a

79. ( 17 ) A quanto consta, tale posizione non era unanimemente condivisa: v. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Zuchtvieh-Export. ( 18 ) A titolo esemplificativo, in base al principio della personalità attiva, sancito dal diritto internazionale, taluni Stati subordinano il proprio esercizio della giurisdizione penale alla condizione che i reati (di norma i meno gravi) siano punibili non soltanto in detto Stato, ma anche nello Stato in cui la condotta illecita è stata tenuta. ( 19 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Zuchtvieh-Export, paragrafi 61 e

62. ( 20 ) Nemmeno la sentenza Zuchtvieh-Export, e in particolare il punto 54, chiarisce tali questioni.

Inoltre, i controlli a posteriori richiamati nella sentenza del 25 novembre 2008, Heemskerk e Schaap, C‑455/06 , EU:C:2008:650 , punto 28 , riguardavano una disciplina differente volta a integrare i controlli da eseguire in base a una normativa anteriore al regolamento n. 817/2010. ( 21 )

V. le mie conclusioni nella causa Masterrind, C‑469/14 , EU:C:2016:47 , paragrafi 20 , 27 , 28 , 38 e 47 . ( 22 ) Ad esempio, mentre il punto 8 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 afferma, al secondo comma, che il giornale di viaggio «[è] mess[o] a disposizione (…) su richiesta dell’autorità competente del luogo di partenza, entro un mese dalla compilazione», il terzo comma stabilisce che il suddetto giornale è «restituito all’autorità competente del luogo di partenza entro un mese dalla fine del viaggio». ( 23 ) Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ( GU 1991, L 340, pag. 17 ), come modificata.

V., in particolare, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e il capitolo VIII («Ruolino di marcia») del suo allegato, inseriti con la direttiva del Consiglio 95/29/CE, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto ( GU 1995, L 148, pag. 52 ). ( 24 ) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 9 aprile 2003, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione ( GU 2003, L 93, pag. 10 ). ( 25 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Zuchtvieh-Export, paragrafi da 68 a 79, in particolare, paragrafo

71. ( 26 ) Non sorprende pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] non sia certa neppure dell’interpretazione da fornire al punto 7 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005, mettendo in dubbio se, nel primo comma di tale punto, l’espressione «consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita» si riferisca a tutte le sezioni del giornale di viaggio o soltanto alla sezione

3. ( 27 ) Questo è il caso per i punti 3, lettera e), e da 4 a

7. ( 28 ) La ratio della restrizione ai bovini vivi non è chiara. ( 29 ) Il regolamento n. 817/2010 è stato adottato, in definitiva, sulla base delle disposizioni del TFUE in materia di agricoltura: la base giuridica del regolamento di cui trattasi è, in particolare, l’articolo 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( GU 2007, L 299, pag. 1 ) che, a sua volta, trova la propria base giuridica nel Trattato CE e, in particolare, nei suoi articoli 36 e 37 (divenuti articoli 42 e 43 TFUE). ( 30 ) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010, il veterinario che ha controllato gli animali nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, redige una relazione secondo i modelli indicati, in particolare, nell’allegato IV del regolamento de quo. ( 31 ) In una certa misura, l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2005 potrebbe forse implicare che i termini «consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita», di cui al punto 7 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005, si riferiscano alla consegna del giornale di viaggio al veterinario ufficiale ai fini del compimento dei controlli pertinenti .

Innegabilmente però una siffatta lettura del punto 7 non è manifesta. ( 32 ) In base al considerando 3 del regolamento n. 817/2010, «[p]er garantire il rispetto delle norme relative al benessere degli animali, è opportuno istituire un sistema di sorveglianza che comprenda controlli obbligatori al punto di uscita dal territorio doganale [dell’Unione] e dopo aver lasciato il territorio doganale [dell’Unione] qualora vi sia un cambiamento di mezzo di trasporto nonché nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale » (il corsivo è mio). ( 33 ) Il considerando 7 del regolamento n. 817/2010 indica, in particolare, che «[l]’articolo 168 del [regolamento n. 1234/2007] e il presente regolamento dispongono che il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi è subordinato al rispetto della normativa [dell’Unione] sul benessere degli animali». ( 34 ) Sentenza del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export, C‑424/13 , EU:C:2015:259 , punto 53 . ( 35 ) [OSCURATO:PERSONA] afferma segnatamente che, stando agli elementi contenuti nel fascicolo, ai bovini oggetto del procedimento principale non è stato garantito il periodo di riposo di 24 ore prima del carico sulla «Heidi H» a Capodistria (Slovenia) e che, a bordo della nave, erano deceduti cinque animali poi gettati in mare.

Tuttavia,all’udienza, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, in base al cosiddetto esemplare di controllo T5, i bovini di cui trattasi hanno lasciato Capodistria il 13 settembre 2010. ( 36 )

V. sentenza del 13 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA], C‑96/06 , EU:C:2008:158 , punti 30 e 31 e giurisprudenza ivi citata. ( 37 ) V., per analogia, sentenze del 13 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA], C‑96/06 , EU:C:2008:158 , punti da 30 a 33 , e del 25 novembre 2008, Heemskerk e Schaap, C‑455/06 , EU:C:2008:650 , punto 24 . ( 38 ) Per situazioni in cui era in gioco la credibilità dell’esito dei controlli eseguiti dal veterinario ufficiale al punto di uscita dall’Unione, v. sentenze del 13 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA], C‑96/06 , EU:C:2008:158 ; del 25 novembre 2008, Heemskerk e Schaap, C‑455/06 , EU:C:2008:650 , e del 28 luglio 2016, Masterrind, C‑469/14 , EU:C:2016:609 . ( 39 )

V. sentenza del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11 , EU:C:2013:407 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata. ( 40 ) Ibid., punto 52 e giurisprudenza ivi citata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CC0383 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 29 giugno 2017 ( 1 ) Causa C‑383/16 [OSCURATO:PERSONA] BV contro [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Corte d’appello del contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA])] «Agricoltura – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Protezione degli animali durante il trasporto – Articoli 5, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2 – Allegato II – Lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi – Giornale di viaggio – Trasporto che si svolge in parte al di fuori del territorio dell’Unione europea – Regolamento (UE) n. 817/2010 – Restituzioni all’esportazione» 1. Per citare liberamente [OSCURATO:PERSONA], tutti gli animali sono uguali, ma gli animali trasportati all’interno dell’Unione europea sono più uguali degli altri? 2. Le questioni oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Corte d’appello del contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]) possono essere intese ad esempio in tal senso. 3. In ogni caso, è ben noto che il pagamento di restituzioni all’esportazione di animali vivi dipende dal rispetto delle norme dell’Unione in materia di benessere degli animali durante il trasporto. L’azione principale riguarda la validità di una decisione con cui è stato disposto il recupero di restituzioni all’esportazione concesse in base al regolamento (UE) n. 817/2010 ( 2 ) per mancata osservanza del regolamento (CE) n. 1/2005 ( 3 ) dopo che un carico di bovini aveva lasciato il territorio dell’Unione ( 4 ). 4. Sotto il profilo giuridico, la presente causa può verosimilmente rappresentare il passaggio successivo dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte») nella causa Zuchtvieh‑Export ( 5 ) vertente, dal canto suo, sull’applicabilità ratione loci del regolamento n. 1/2005 alla parte di viaggio compiuta in paesi terzi. Tuttavia, diversamente dal suddetto caso, il presente procedimento riguarda le restituzioni all’esportazione. Pertanto, la questione non è tanto dove si applichino le norme dell’Unione in materia di benessere degli animali durante il trasporto quanto piuttosto cosa possa pretendere in cambio l’Unione dagli esportatori di animali a fronte dell’assistenza finanziaria loro garantita sia «a casa», all’interno dell’Unione, che «all’estero», in paesi terzi. 5. In prosieguo illustrerò i motivi per cui, a prescindere da quanto possa essere ampliata la portata ratione loci del regolamento n. 1/2005 stesso, per quanto attiene alle richieste di restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina a norma del regolamento n. 817/2010, non possono esservi dubbi sul fatto che i requisiti derivanti dal primo regolamento succitato si applichino sino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale. I. Contesto normativo A. Regolamento n. 1/2005 6. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2005 («Campo di applicazione»), «[i]l presente regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno dell[‘Unione], compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale dell[‘Unione] o che ne escono». 7. Il successivo articolo 5, paragrafo 4, («Obblighi di pianificazione per il trasporto di animali») così dispone: «Per i lunghi viaggi [ ( 6 )] tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina [in prosieguo: le «specie considerate» esclusi gli equidi registrati], i trasportatori [ ( 7 )] e gli organizzatori [ ( 8 )] ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all’allegato II». 8. L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento citato («Detentori») così stabilisce: «I detentori [ ( 9 )] controllano tutti gli animali che arrivano in un luogo di transito o in un luogo di destinazione e accertano se sono o sono stati sottoposti a un lungo viaggio tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi. Nel caso di lunghi viaggi [delle specie considerate esclusi gli equidi registrati], i detentori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all’allegato II». 9. L’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento («Controlli e altre misure relative ai giornali di viaggio da adottarsi ad opera dell’autorità competente prima di lunghi viaggi») così dispone: «Per lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi che interessano [le specie considerate], l’autorità competente del luogo di partenza: a) effettua controlli adeguati per verificare che: i) i trasportatori indicati nel giornale di viaggio siano in possesso delle relative autorizzazioni valide del trasportatore, dei certificati di omologazione validi dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi e dei certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani; ii) il giornale di viaggio presentato dall’organizzatore sia realistico e indichi la conformità del trasporto al presente regolamento; b) qualora il risultato dei controlli di cui alla lettera a) non sia soddisfacente, chiede all’organizzatore di modificare le modalità del lungo viaggio previsto in modo da renderlo conforme al presente regolamento; c) qualora il risultato dei controlli di cui alla lettera a) sia soddisfacente, l’autorità competente appone un timbro sul giornale di viaggio; (…)». 10. A norma dell’articolo 21 del regolamento in parola («Controlli ai punti di uscita e ai posti d’ispezione frontalieri»): «1.   (…) allorché gli animali sono presentati ai punti di uscita [ ( 10 )] o ai posti d’ispezione frontalieri, i veterinari ufficiali [ ( 11 )] degli Stati membri controllano che gli animali siano trasportati conformemente al presente regolamento e in particolare: a) che i trasportatori abbiano presentato copia di un’autorizzazione valida (...); b) che i conducenti dei veicoli stradali che trasportano [le specie considerate] abbiano presentato un certificato di idoneità valido (…)»; c) che gli animali siano idonei a continuare il viaggio; (…); e) che, in caso di esportazione, i trasportatori abbiano fornito prova del fatto che il viaggio dal luogo di partenza al primo luogo di scaricamento nel paese di destinazione finale è conforme [alla Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali firmata a Chişinau il 6 novembre 2003 ( 12 )] applicabile ai paesi terzi in questione; f) se [le specie considerate] siano stat[e] o debbano essere sottopost[e] a lunghi viaggi. 2.   In caso di lunghi viaggi per [le specie considerate], i veterinari ufficiali dei punti di uscita e dei posti d’ispezione frontalieri eseguono e registrano nel giornale di viaggio i controlli di cui all’allegato II, sezione 3 “Luogo di destinazione”. Le registrazioni di tali controlli e di quelli di cui al paragrafo 1 sono conservate dall’autorità competente per un periodo di almeno tre anni dalla data dei controlli (…). 3.   Qualora l’autorità competente ritenga che gli animali non siano idonei a completare il viaggio, essi sono scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare». 11. Secondo l’articolo 25 del regolamento in esame («Sanzioni»), «[g]li Stati membri stabiliscono regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive». 12. L’allegato II del regolamento citato («Giornale di viaggio») così dispone: «1. La persona che pianifica un viaggio deve preparare, timbrare e firmare tutte le pagine del giornale di viaggio conformemente alle disposizioni del presente allegato. (…) 3. L’organizzatore: (…) e) si assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al luogo di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo, almeno fino al punto di uscita. (…) 7. Se gli animali sono esportati verso un paese terzo, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita. In caso di esportazione di bovini vivi cui si applica il regime di restituzione all’esportazione, non è necessario compilare la sezione 3 del giornale di viaggio se la legislazione agricola prevede una relazione. 8. Il trasportatore menzionato nella sezione 3 del giornale di viaggio tiene: a) una copia del giornale di viaggio compilato; (…) I documenti di cui alla lettera a) e b) sono messi a disposizione dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione al trasportatore e, su richiesta dell’autorità competente del luogo di partenza, entro un mese dalla compilazione, e sono conservati dal trasportatore per un periodo di almeno tre anni dalla data del controllo. Il documento di cui alla lettera a) è restituito all’autorità competente del luogo di partenza entro un mese dalla fine del viaggio, (…)». 13. L’appendice all’allegato II del regolamento n. 1/2005 si compone di varie sezioni, ciascuna costituita da un modello standard. La sezione 3, in particolare, è un modello intitolato «Luogo di destinazione». Il punto 4 del modello specifica i «controlli [da] effettua[re]» dal detentore nel luogo di destinazione o dal veterinario ufficiale. Uno di tali controlli – punto 4.5 – riguarda le «registrazioni sul giornale di viaggio e limiti orari del viaggio». Inoltre, la sezione 4 è costituita da un modello contenente una dichiarazione del trasportatore che deve essere redatta dal conducente durante il viaggio. Con riferimento all’effettivo itinerario (soste, trasferimenti o punti di uscita), tale dichiarazione deve specificare i vari luoghi e indirizzi, la data e l’ora di arrivo e di partenza, la durata delle soste e il motivo, i motivi di eventuali differenze tra itinerari effettivi e proposti e altre osservazioni così come il numero e i motivi di lesioni o decessi verificatisi nel corso del trasporto. La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal conducente (o dai conducenti) e dal trasportatore. B. Regolamento n. 817/2010 14. L’articolo 1 del regolamento n. 817/2010 («Campo di applicazione») così dispone: «Il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina (…) è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, degli articoli da 3 a 9 del [regolamento n. 1/2005] e degli allegati in esso menzionati nonché del presente regolamento. (…)». 15. L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento citato («Controlli nel territorio doganale [dell’Unione]») stabilisce quanto segue: «Per gli animali per i quali è accettata una dichiarazione di esportazione, il veterinario ufficiale del punto di uscita verifica (…) se: a) le disposizioni del [regolamento n. 1/2005] sono state rispettate dal luogo di partenza (…) fino al punto di uscita; e b) le condizioni di trasporto per il resto del viaggio sono conformi al [regolamento n. 1/2005] e sono stati presi i provvedimenti necessari per garantire che venga rispettato fino al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale. Il veterinario ufficiale che ha effettuato i controlli redige una relazione conforme al modello di cui all’allegato I di questo regolamento certificando se i risultati dei controlli eseguiti conformemente al primo comma sono soddisfacenti o non soddisfacenti. L’autorità veterinaria responsabile del punto di uscita conserva tale relazione per almeno tre anni. Una copia della relazione è inviata all’organismo pagatore». 16. L’articolo 3 del regolamento in parola («Controlli nei paesi terzi») così dispone: «1.   L’esportatore garantisce che, dopo aver lasciato il territorio doganale [dell’Unione], gli animali siano sottoposti a controllo: a) ovunque vi sia un cambiamento di mezzo di trasporto, tranne qualora il cambiamento non fosse stato programmato e sia dovuto a circostanze impreviste eccezionali; b) nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale. 2.   L’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 è affidata a una società internazionale di controllo e di sorveglianza, a tal fine riconosciuta e controllata da uno Stato membro (…) oppure a un’agenzia ufficiale di uno Stato membro. (…) Il veterinario che ha eseguito il controllo redige una relazione su ciascun controllo effettuato a norma del paragrafo 1 secondo i modelli di cui agli allegati III e IV del presente regolamento». 17. L’articolo 4 del regolamento in esame («Procedura di pagamento delle restituzioni all’esportazione») così dispone: «1.   L’esportatore comunica all’autorità competente dello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di esportazione tutte le informazioni necessarie sul viaggio, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di esportazione. (…) 2.   Le domande di pagamento delle restituzioni all’esportazione (...) devono essere integrate (...) dai seguenti documenti: a) il documento di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, debitamente compilato; e b) le relazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento». 3.   Se in seguito a circostanze non imputabili all’esportatore non è stato possibile effettuare il controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, l’autorità competente, su richiesta motivata dell’esportatore, può accettare altri documenti che comprovino in modo ritenuto soddisfacente il rispetto delle disposizioni del [regolamento n. 1/2005]». 18. L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di cui trattasi («Non pagamento delle restituzioni all’esportazione») così stabilisce: «L’importo totale della restituzione all’esportazione per animale, calcolato in conformità del secondo comma, non è versato per: (…) c) gli animali per i quali l’autorità competente ritenga che non siano stati rispettati gli articoli da 3 a 9 del [regolamento n. 1/2005] e gli allegati in esso menzionati, sulla base dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e/o di tutti gli altri elementi a sua disposizione relativi al rispetto del presente regolamento. (…)». 19. A norma dell’articolo 7 del regolamento n. 817/2010 («Recupero degli importi indebitamente pagati») «[q]ualora si constati, dopo il pagamento della restituzione, che non è stato rispettato il [regolamento n. 1/2005], la parte corrispondente della restituzione (…) è considerata indebitamente pagata e viene recuperata (…)». 20. L’allegato IV del regolamento n. 817/2010 è costituito da un modello di relazione sul controllo nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale. Una delle caselle utilizzate con riferimento ai «controlli eseguiti» riguarda il «ruolino di marcia». II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali 21. Il 9 settembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società esportatrice di animali vivi con sede nei nei [OSCURATO:PERSONA], dichiarava l’esportazione di 36 bovini con destinazione Libano. Con riferimento ai suddetti bovini, lo [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] (Segretario di Stato all’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «Segretario di Stato») versava alla [OSCURATO:PERSONA] delle restituzioni all’esportazione. 22. In pari data, gli animali lasciavano Woerden ([OSCURATO:PERSONA]) per Beirut (Libano) per poi giungere a Capodistria (Slovenia) il 10 settembre 2010 alle ore 10:15, dove venivano scaricati dall’autocarro e caricati sulla nave bestiame MV «Heidi H» lasciando il territorio dell’Unione europea. Il 21 settembre 2010 gli animali arrivavano al luogo di scarico (Beirut) dove venivano scaricati il giorno successivo. 23. A tale proposito, mentre la sezione 1 del giornale di viaggio («Pianificazione») indica Beirut come luogo di destinazione, la sezione 3 («Luogo di destinazione») indica Capodistria e la Slovenia, rispettivamente, come il luogo e lo Stato membro di destinazione. Anche la sezione 4 del giornale di viaggio («Dichiarazione del trasportatore») indica Capodistria quale luogo di destinazione. La suddetta sezione 4 era stata aggiornata soltanto sino a Capodistria e non sino a Beirut, e il giornale di viaggio non conteneva alcuna informazione né sulla partenza degli animali da Capodistria né sull’arrivo o sullo scarico a Beirut. Inoltre, conformemente alla sezione 1 del giornale di viaggio, gli animali sarebbero dovuti arrivare a Beirut il 16 settembre 2010. 24. Il 12 ottobre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] – società specializzata nell’erogazione di servizi indipendenti di ispezione – dichiarava di aver ispezionato, su incarico della [OSCURATO:PERSONA], gli animali trasportati a bordo della nave nel luogo di scarico e che un veterinario indipendente aveva eseguito l’ispezione veterinaria. In base alla sua dichiarazione, Beirut era il luogo di scarico, lo scarico e l’ispezione avevano avuto luogo il 22 settembre 2010 e le disposizioni del regolamento n. 1/2005 erano state rispettate. La dichiarazione era corredata di una relazione del 22 settembre 2010, sottoscritta da un veterinario di Beirut, vertente sul controllo effettuato nel primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010. 25. Tale relazione attestava che il luogo di destinazione finale era Beirut e che i dati del ruolino di marcia erano in linea con le disposizioni dei regolamenti n. 1/2005 e n. 817/2010. Il veterinario dichiarava di aver effettuato le necessarie verifiche richieste a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010 e che l’esito del controllo era soddisfacente. La relazione conteneva inoltre le seguenti osservazioni: «gli animali sono arrivati al luogo di destinazione di scarico il 21/09/2010 e sono stati scaricati alla mia presenza e sotto il mio controllo in data 22/0[9]/2010 tra le 11:15 e le 13:30. Inoltre, i 139 capi risultavano essere in un buono stato generale e in buone condizioni generali» ( 13 ). 26. Con decisione del 4 febbraio 2014, il Segretario di Stato ordinava alla [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare restituzioni all’esportazione per un importo pari a EUR 5292,92, oltre a una maggiorazione del 10% e interessi per EUR 577,40. Con decisione del 18 giugno 2014, esso respingeva l’obiezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del 4 febbraio 2014 in quanto infondata. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la seconda decisione dinanzi al giudice del rinvio. 27. Le parti del procedimento principale controvertono in ordine al fatto se in capo alla [OSCURATO:PERSONA] incombesse l’obbligo di tenere il giornale di viaggio aggiornato sino allo scarico degli animali a Beirut. Pur ritenendo, in linea con quanto osservato dal Segretario di Stato, che dalla sentenza Zuchtvieh-Export si evinca sostanzialmente un obbligo in tal senso, il giudice del rinvio considera altresì che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] circa l’assenza di un obbligo siffatto, trova conferma nel punto 7 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005, secondo cui se gli animali sono esportati verso un paese terzo, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita. 28. Qualora un obbligo siffatto non sussista, il giudice del rinvio si chiede, in ogni caso, come il veterinario in Libano possa essere riuscito a verificare il rispetto dei requisiti derivanti dal regolamento n. 817/2010 senza essere in possesso di un giornale di viaggio (ruolino di marcia) aggiornato dopo Capodistria. In proposito, detto giudice afferma che l’ora esatta di arrivo della nave nel porto di Beirut il 21 settembre 2010 non è indicata né nella relazione del 22 settembre 2010 né nel giornale di viaggio e, inoltre, che l’arrivo degli animali era originariamente previsto per il 16 settembre 2010. Il giudice del rinvio aggiunge, poi, che il trasportatore ha presumibilmente consegnato il giornale di viaggio al veterinario ufficiale a Capodistria e che ciò costituisce la sola ragione del mancato aggiornamento di tale parte del giornale di viaggio sino a Beirut. Nutrendo dubbi in ordine alla corretta interpretazione dei regolamenti n. 1/2005 e n. 817/2010, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se gli articoli 5, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, del [regolamento n. 1/2005], in combinato disposto con le disposizioni sul giornale di viaggio, di cui all’allegato II di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che essi, in caso di un trasporto di animali verso un paese terzo, impongono all’organizzatore del trasporto e/o al detentore degli animali l’obbligo di tenere il giornale di viaggio sino al luogo di destinazione in detto paese terzo. 2) Se gli articoli 5 e 7 del [regolamento n. 817/2010], in combinato disposto con l’articolo 4 di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che le restituzioni all’esportazione devono essere recuperate se il giornale di viaggio non è stato tenuto sino al luogo di destinazione nel paese terzo, in quanto il trasportatore ha soddisfatto l’obbligo, imposto all’allegato II, punto 7, del regolamento n. 1/2005, di consegnare il giornale di viaggio al veterinario ufficiale del punto di uscita. 3) Se gli articoli 5 e 7 del regolamento n. 817/2010, in combinato disposto con l’articolo 4 di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che le restituzioni all’esportazione devono essere recuperate se l’esportatore non è in grado di provare di aver soddisfatto le condizioni di cui al regolamento n. 1/2005, nella situazione in cui il veterinario, nell’ambito dei controlli che è chiamato ad effettuare nel paese terzo a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 817/2010, non possa verificare se le informazioni sullo schema di viaggio (il giornale di viaggio) siano soddisfacenti, vale a dire conformi al regolamento n. 1/2005 (e pertanto non possa neppure dichiarare che il risultato dei controlli è soddisfacente), in quanto il trasportatore ha consegnato il giornale di viaggio al veterinario ufficiale del punto di uscita». 29. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], i governi olandese e ungherese e la [OSCURATO:PERSONA]. Il 17 maggio 2017 il governo olandese e la [OSCURATO:PERSONA] hanno esposto le loro difese orali. III. Analisi A. Portata delle questioni sottoposte 30. Mentre la seconda e la terza questione vertono sulla corretta interpretazione delle norme in materia di restituzioni all’esportazione di animali a norma del regolamento n. 817/2010 in combinato disposto con i requisiti imposti dal regolamento n. 1/2005, la prima questione riguarda unicamente il regolamento n. 1/2005. 31. Tuttavia, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] all’inizio delle sue osservazioni, il procedimento principale riguarda la legittimità di una decisione che dispone il recupero delle restituzioni all’esportazione. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che se la prima questione venisse affrontata indipendentemente dalla seconda e dalla terza, la sua rilevanza e, alla pari, la sua ammissibilità, sarebbero dubbie. [OSCURATO:PERSONA] propone quindi di rispondere alla prima questione unitamente alle altre due questioni. 32. Anche la [OSCURATO:PERSONA] nutre riserve simili. A suo giudizio, il procedimento principale non verte tanto sulla necessità di rispettare le norme sostanziali del regolamento n. 1/2005 al di fuori del territorio dell’Unione al fine di ottenere le restituzioni all’esportazione, quanto piuttosto sulla questione inerente agli atti amministrativi che, in base al regolamento citato, devono essere compiuti utilizzando il giornale di viaggio. 33. Condivido tali preoccupazioni e sono ancor più indotto a formulare le osservazioni di seguito esposte sulla sentenza Zuchtvieh-Export in cui la Corte ha statuito che le norme in materia di benessere degli animali di cui al regolamento n. 1/2005 devono essere prese in considerazione nel pianificare un lungo viaggio che inizia nell’Unione e termina al di fuori del suo territorio. Tali osservazioni spiegheranno il motivo per cui non posso suggerire alla Corte di rispondere alla prima questione sottopostale in maniera indipendente rispetto alla seconda e alla terza. 34. Diversamente dal regolamento n. 817/2010, che mira, in particolare, a incentivare i trasportatori di animali a rispettare le norme in materia di benessere degli animali offrendo loro, su base volontaria, un sostegno economico sotto forma di restituzioni laddove esportino capi verso paesi terzi ( 14 ), le norme in materia di trasporto di animali previste nel regolamento n. 1/2005 non sono facoltative. Il mancato rispetto di detto regolamento può comportare l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’articolo 25, come stabilito nel diritto nazionale. Tali sanzioni possono consistere in sanzioni pecuniarie (multe), nella temporanea o definitiva revoca delle pertinenti licenze professionali, nell’avvio di procedimenti penali in forza della normativa in materia di benessere degli animali o in altre ipotizzabili tipologie di sanzioni. Occorre considerare tale aspetto nel valutare l’oggetto di discussione nell’ambito del presente procedimento. 35. Occorre anche rammentare che la sentenza Zuchtvieh-Export verteva sul rifiuto, da parte dell’autorità tedesca competente, di procedere allo sdoganamento di una partita di bovini esportati dalla Germania in Uzbekistan. Non era stata presentata alcuna richiesta di restituzioni all’esportazione ( 15 ). Pertanto, la Corte non poteva interpretare il regolamento n. 1/2005 se non indipendentemente da altre disposizioni normative ( 16 ). 36. Inoltre, nell’ambito della causa Zuchtvieh-Export, la Corte era chiamata a interpretare l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2005. La disposizione di cui trattasi obbliga espressamente l’autorità competente del luogo di partenza a verificare, prima della partenza, che in caso di lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, il giornale di viaggio proposto presentato dall’organizzatore sia realistico e indichi la conformità del trasporto al regolamento citato. In caso contrario, l’autorità è tenuta a richiedere all’organizzatore di modificare le modalità del lungo viaggio previsto in modo da renderlo conforme ad esso. 37. La causa Zuchtvieh-Export verteva quindi essenzialmente sull’applicabilità del regolamento n. 1/2005, in un’ipotesi di controllo ex ante, alla parte di viaggio, come pianificato nel relativo giornale, che doveva svolgersi in un paese terzo. Secondo tale lettura, non è evidente che il richiedere che il viaggio previsto sia interamente conforme al regolamento violi il principio di territorialità. In modo alquanto provocatorio si potrebbe infatti sostenere che, fermo restando l’articolo 1 del regolamento n. 1/2005, tenuto conto della formulazione univoca dell’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nessun’altra interpretazione era possibile ( 17 ). 38. Il procedimento principale verte, invece, su un caso di controllo ex post rispetto al momento in cui l’operazione ha avuto luogo. È stato sostenuto che i requisiti di cui al regolamento n. 1/2005 non sono stati rispettati, nello specifico, con riferimento alla parte di viaggio effettuata al di fuori del territorio dell’Unione europea. Qualora le suddette affermazioni risultino fondate, in luogo di un mero diniego dello sdoganamento, tale violazione o tali violazioni potrebbero comportare l’imposizione di sanzioni come richiesto ai sensi dell’articolo 25 del regolamento di cui trattasi. 39. In verità, l’applicazione di sanzioni circa la parte di viaggio che si svolge al di fuori dei confini dell’Unione non riguarda soltanto la questione dell’ambito di applicazione ratione loci del regolamento n. 1/2005, ma solleva anche la spinosa questione di come gli Stati membri possano conciliare il loro obbligo di rispettare l’articolo 25 del regolamento n. 1/2005 esercitando, se del caso, la giurisdizione (penale) al fine di sanzionare condotte tenute in un paese terzo, con la chiara possibilità che la condotta di cui trattasi non sia stata ivi illegittima ( 18 ). 40. Tale questione assume particolare rilievo nel caso dell’esportazione di animali vivi verso paesi terzi. In tale ipotesi, l’articolo 21, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2005 richiama la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali. Il regolamento n. 1/2005 sembra quindi distinguere tra norme (più stringenti) per il benessere degli animali durante il trasporto applicabili all’interno dell’Unione e norme (meno stringenti) applicabili nei paesi terzi. È stato sostenuto — in maniera alquanto convincente — che ciò indica che il viaggio tra il punto di uscita e il primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale è disciplinato non dal regolamento n. 1/2005, ma piuttosto da accordi internazionali ( 19 ). In ogni caso, la sentenza Zuchtvieh-Export non esclude che ciò possa essere vero nell’eventualità di un controllo ex post. 41. Alla luce della situazione esposta, ritengo che qualora la Corte dovesse affrontare le questioni menzionate nei tre paragrafi precedenti, dovrebbe farlo nel vuoto: le osservazioni ad essa sottoposte non affrontano minimamente tali aspetti. Infatti, le parti che hanno presentato osservazioni non hanno neppure sfiorato la questione dell’applicabilità ratione loci del regolamento n. 1/2005 nell’ambito di un’ipotesi di controllo ex post né, tantomeno, la possibilità che le norme in materia di benessere degli animali possano differire tra l’Unione e i paesi terzi ( 20 ). 42. In tale contesto, raccomanderei alla Corte di procedere con cautela limitando la propria risposta. Stando alle informazioni fornite alla Corte, nell’ambito del procedimento principale non si discute di sanzioni comminate a norma dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2005 e sarebbe inopportuno presumere che siano state comminate o che potrebbero esserlo. Ad ogni modo, in tal caso, il giudice del rinvio (o un altro giudice nazionale competente) sarebbe ovviamente libero di sollevare un’altra questione dinanzi alla Corte. 43. Per di più, non è sfuggito alla mia attenzione il fatto che la seconda questione sollevata contiene, più o meno, il medesimo quesito della prima, semplicemente trasposto al regime delle restituzioni alle esportazioni di animali. Pertanto, dal momento che propongo di rispondere alle questioni sollevate muovendo dall’assunto che il regime delle restituzioni all’esportazione di animali sia applicabile , non vi è motivo di rispondere alla prima questione separatamente. B. Valutazione 1. Considerazioni preliminari 44. Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede essenzialmente se, al fine del pagamento delle restituzioni all’esportazione ai sensi del regolamento n. 817/2010, il trasportatore debba aggiornare il giornale di viaggio sino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, o se invece sia sufficiente che il giornale di viaggio sia consegnato al veterinario ufficiale al punto di uscita dall’Unione. Detto giudice chiede inoltre se l’esportatore sopporti il rischio di non essere in grado di dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al regolamento n. 1/2005 ove il trasportatore abbia consegnato il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita dall’Unione e, di conseguenza, al veterinario del primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale sia precluso ogni controllo di detto giornale. 45. Sin dall’inizio ho già osservato che le norme fissate dal regolamento n. 1/2005 non costituiscono un modello di chiarezza ( 21 ), come testimonia il procedimento principale. Infatti, le regole sancite dal regolamento de quo in materia di giornale di viaggio – in particolare quelle di cui all’allegato II – non sempre appaiono sensate ( 22 ). Si tratta di una circostanza spiacevole poiché incide anche sull’interpretazione del regolamento n. 817/2010 visti i nessi tra quest’ultimo e il primo regolamento. 46. Illuminante, in proposito, è il fatto che il giudice del rinvio si chieda se la nozione di «giornale di viaggio», che assume un ruolo centrale nel regolamento n. 1/2005, corrisponda a quella di «ruolino di marcia» impiegata negli allegati del regolamento n. 817/2010. Pur propendendo in tal senso, il succitato giudice non può esserne certo. 47. Si tratta tuttavia di un dubbio che sono lieto di dissipare. Le suddette nozioni non possono divergere: come affermato dal governo ei [OSCURATO:PERSONA] e ammesso infine dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di udienza, il «ruolino di marcia» (o «route plan records» nella versione inglese degli allegati del regolamento n. 817/2010) è il precursore del «giornale di viaggio» ed era un’espressione utilizzata nella normativa che ha preceduto il regolamento n. 1/2005, vale a dire la direttiva 91/628/CEE ( 23 ). È comprensibile che il predecessore del regolamento n. 817/2010, vale a dire il regolamento (CE) n. 639/2003 ( 24 ), utilizzasse ancora tale espressione dal momento che il regolamento n. 1/2005 non era ancora stato adottato. Sfortunatamente, però, la [OSCURATO:PERSONA] sembra aver semplicemente «riciclato» gli allegati del regolamento n. 639/2003 nel regolamento n. 817/2010. In tal modo essa ha mantenuto un termine che era stato abbandonato nel regolamento n. 1/2005, il che non infonde fiducia nella qualità dell’attività legislativa. 48. Ad ogni modo, concludo asserendo che, ai fini della concessione (o della revoca) delle restituzioni all’esportazione ai sensi del regolamento n. 817/2010, il «ruolino di marcia» corrisponde al «giornale di viaggio» come impiegato nel regolamento n. 1/2005. 2. Nel merito a) Obbligo ai sensi del regolamento n. 817/2010 di aggiornare il giornale di viaggio sino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale 49. Pur citando disposizioni differenti, sia la prima che la seconda questione sollevata vertono sull’esistenza di un obbligo di aggiornare il giornale di viaggio sino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale (la seconda questione cita anche il prroblema del recupero delle restituzioni all’esportazione). 50. La natura ambigua di molte disposizioni contenute nei regolamenti nn. 1/2005 e 817/2010 nulla toglie al fatto che quest’ultimo regolamento chiarisce con forza un aspetto. Ai sensi del suo articolo 1, il pagamento delle restituzioni all’esportazione è subordinato al rispetto, «durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale , degli articoli da 3 a 9 del [regolamento n. 1/2005] e degli allegati in esso menzionati nonché del [regolamento n. 817/2010]» (il corsivo è mio). Ne consegue che anche qualora si ritenga che il regolamento n. 1/2005 si applica, di per sé, soltanto all’interno dell’Unione, l’articolo 1 del regolamento n. 817/2010, come riconosciuto dal governo ungherese, estende l’ambito di applicazione ratione loci di talune sue disposizioni ai paesi terzi ( 25 ). 51. Gli articoli 5, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2005 sono entrambi citati nell’articolo 1 del regolamento n. 817/2010, e richiamano ambedue l’allegato II del primo regolamento sul giornale di viaggio. Pertanto, le disposizioni previste all’interno del suddetto allegato riguardano anche i paesi terzi nell’ambito del regime delle restituzioni all’esportazione, aspetto questo che deve dunque considerarsi chiaro. Tuttavia, sorgono divergenze quando si tratta di stabilire se le disposizioni fissate nell’allegato II del regolamento n. 1/2005 obblighino il trasportatore ad aggiornare il giornale di viaggio oltre il punto di uscita dall’Unione. 52. In particolare, secondo la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta al riguardo dal governo ungherese, dal punto 7, primo comma, dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 emergerebbe che non sussiste un obbligo siffatto, dal momento che la disposizione in parola impone al trasportatore di consegnare il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita. Pertanto, l’interpretazione sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tale disposizione implica la consegna definitiva del giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita dall’Unione: a partire da quel momento il trasportatore non ne è più in possesso e, di conseguenza, non ne è più responsabile. 53. L’interpretazione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] non è illogica. Essa trae origine direttamente dalla formulazione del punto 7, primo comma, dell’allegato II del regolamento n. 1/2005. D’altro canto, il problema sotteso è che, come spiegato supra, detta interpretazione appare poco sensata nel particolare contesto delle esportazioni con richieste di restituzioni. In quanto tale, il punto 7 mi sembra un altro esempio di legislazione ambigua ( 26 ). Si rende pertanto necessario esaminare, più in dettaglio, il contesto e l’obiettivo dei punti dell’allegato II. 54. In primo luogo, alcuni dei punti dell’allegato II distinguono tra trasporto all’interno dell’Unione ed esportazioni verso paesi terzi ( 27 ). Per quanto attiene alle disposizioni che non prevedono una siffatta distinzione, non è chiaro se tale silenzio sia voluto e quali conseguenze ne derivino. 55. In secondo luogo, il punto 2 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 sembra trattare il giornale di viaggio come un tutt’uno indivisibile. Esso afferma che il giornale di viaggio si compone delle sezioni da 1 a 5 e che «le pagine del giornale di viaggio devono essere rilegate tra loro». 56. In terzo luogo, il giornale di viaggio non può essere un documento puramente statico: mentre la sezione 3 riproduce lo stato di benessere degli animali al punto di uscita, la sezione 4 è volta a registrare i dati compilati dal trasportatore (conducente) nel corso del trasporto. Non sembra possibile effettuare i controlli sulle registrazioni nel giornale di viaggio richiesti nella sezione 3 in mancanza della sezione 4. 57. In quarto luogo, assume rilievo il punto 7, secondo comma, dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 che trova applicazione nel procedimento principale e stabilisce quanto segue: «[i]n caso di esportazione di bovini vivi [ ( 28 )] cui si applica il regime di restituzione all’esportazione, non è necessario compilare la sezione 3 del giornale di viaggio se la legislazione agricola prevede una relazione». A fini di chiarezza, il regolamento n. 817/2010 è un tipo di normativa agricola ( 29 ) che richiede una relazione ( 30 ). Pertanto, apparentemente, il punto 7, secondo comma, dell’allegato II tenderebbe ad avvalorare l’interpretazione propugnata dalla [OSCURATO:PERSONA], nel senso che indica che la sezione 3 del giornale di viaggio non deve essere consegnata al veterinario ufficiale in caso di esportazione. 58. Tuttavia, in primis, ciò equivarrebbe ad ignorare la ratio del punto 7, secondo comma, dell’allegato II del regolamento n. 1/2005, che è semplicemente quella di eliminare, in caso di esportazione di animali vivi della specie bovina con restituzione, l’obbligo per il trasportatore di consegnare la sezione 3 del giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita. Infatti, a norma dell’allegato IV del regolamento n. 817/2010, un controllo successivo deve essere eseguito al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale. La mancata consegna della sezione 3 del giornale di viaggio al veterinario ufficiale in base al punto 7, secondo comma, comporta che, in caso di esportazione di animali vivi della specie bovina con richiesta di restituzioni, il regolamento n. 1/2005 riconosce implicitamente il luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale come «Luogo di destinazione» ai sensi della sezione 3. A tal proposito, quanto previsto per la sezione 3 del giornale di viaggio, dovrebbe valere anche per l’allegato IV del regolamento n. 817/2010: i controlli che devono essere compiuti sul «ruolino di marcia» – o giornale di viaggio – a norma dell’allegato IV del regolamento n. 817/2010 non possono essere completati in mancanza della sezione 4, come compilata sino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale. Ciò detto, il punto 7, secondo comma, tenderebbe piuttosto a confermare che il giornale di viaggio deve essere aggiornato oltre il punto di uscita dall’Unione. Infatti, non avrebbe alcun senso interpretare l’allegato IV del regolamento n. 817/2010 come semplicemente inteso a imporre al veterinario del primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale di controllare che il giornale di viaggio (eccettuata, eventualmente, la sezione 3) sia stato correttamente consegnato al veterinario ufficiale al punto di uscita dall’Unione in conformità con il punto 7 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005. Nella maggior parte dei casi, il primo non ne avrebbe nemmeno alcuna conoscenza diretta. 59. In secondo luogo, il fatto che il punto 7, secondo comma, dell’allegato II «separi» una delle sezioni del giornale di viaggio indica che, contrariamente a quanto affermato nel punto 2, il giornale di viaggio non è in realtà un tutt’uno indivisibile. Anche la corrispondente disposizione nell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2005 ingenera taluni dubbi in merito all’unità del giornale di viaggio. Nella situazione di base (si intende anzitutto il caso di un’esportazione senza richiesta di restituzione), l’articolo 21, paragrafo 2, impone al veterinario ufficiale del punto di uscita, in caso di lunghi viaggi per le specie considerate, di «esegu[ire] e registra[re] nel giornale di viaggio i controlli di cui all’allegato II, sezione 3 “Luogo di destinazione”». L’articolo 21, paragrafo 2, non afferma che il veterinario ufficiale deve essere definitivamente in possesso di tutto il giornale di viaggio per eseguire i controlli elencati nella sezione 3. Semmai, l’articolo 21, paragrafo 2, sembrerebbe soltanto richiedere al trasportatore di consegnare la sezione 3 al veterinario ufficiale ( 31 ). Ciò avvalora l’idea di un giornale di viaggio «funzionale» in linea con quanto accennato supra al paragrafo 56. 60. L’ambiguità dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 trova conferma nel punto 3, lettera e), che, benché rivolta all’organizzatore del viaggio, richiede a tale persona di «assicura[re] che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al luogo di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo, almeno fino al punto di uscita » (il corsivo è mio). Inoltre, il punto 8 dell’allegato II richiede che il trasportatore cui è fatto riferimento nella sezione 3 del giornale di viaggio («Luogo di destinazione») tenga «una copia del giornale di viaggio compilato » (il corsivo è mio; il termine «compilato» non compare nella versione neerlandese del regolamento n. 1/2005). Pertanto, salvo che il punto 8 intenda escludere la parte del viaggio che si svolge al di fuori dell’Unione (il che, come indicato al paragrafo 54 di cui supra, non può essere escluso ma neppure presunto) sembrerebbe che una copia del giornale di viaggio debba essere tenuta aggiornata sino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale. 61. In quinto luogo, diversamente dai punti dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 — che sono sorprendentemente oscuri — l’obiettivo del regolamento n. 817/2010 è assolutamente chiaro e consiste nel garantire il rispetto delle norme relative al benessere degli animali nel corso dell’intera operazione di esportazione ( 32 ) 62. Ciò mi induce a ritenere che l’unica interpretazione coerente con l’obiettivo del regolamento n. 817/2010 sia quella che richiede al trasportatore di tenere il giornale di viaggio aggiornato dopo aver superato il punto di uscita dall’Unione. In mancanza di un giornale di viaggio aggiornato, il veterinario del primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale semplicemente non potrebbe essere sicuro che la parte di viaggio svoltasi al di fuori dell’Unione abbia rispettato le disposizioni sul benessere degli animali. Sussisterebbe il rischio che siano pagate restituzioni per esportazioni che violano le suddette disposizioni (quali le disposizioni sui tempi di viaggio e sui periodi di riposo), contrariamente all’obiettivo perseguito dal regolamento n. 817/2010 ( 33 ). 63. Da ultimo, osservo che la Corte ha stabilito che la prassi relativa alla concessione delle restituzioni all’esportazione sulla base del regolamento n. 817/2010, implicante un controllo ex post dei requisiti derivanti dal regolamento n. 1/2005, non ha rivelato che i trasporti di animali in partenza dall’Unione e diretti verso paesi terzi incontrino difficoltà di sistema quanto al rispetto di tali requisiti sul territorio degli Stati terzi ( 34 ). In sostanza, la Corte sembra aver così ridimensionato gli argomenti fondati sulle difficoltà pratiche collegate all’applicazione del regolamento n. 817/2010 nei paesi terzi, almeno per ora. 64. Alla luce di quanto indicato, concludo che, in base a una corretta interpretazione dell’articolo 1 del regolamento n. 817/2010, in combinato disposto con il punto 7, secondo comma, dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 e con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010, il trasportatore di un carico di animali vivi della specie bovina per i quali è stata presentata una richiesta di restituzioni all’esportazione ha il dovere di tenere aggiornato il giornale di viaggio sino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale. Il mancato rispetto di detto obbligo determina ovviamente talune ripercussioni sull’esportatore che ha presentato tale richiesta come sarà esaminato in prosieguo. 65. Alla luce della suddetta risposta, non ritengo necessario prendere posizione su talune considerazioni di fatto formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 35 ) e non riportate nell’ordinanza di rinvio. A tal proposito, spetta al giudice del rinvio accertare i fatti che ritiene rilevanti e valutarne la rilevanza. b) Conseguenze di carattere probatorio del mancato aggiornamento del giornale di viaggio sul controllo previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 817/2010 66. Come si evince dalla terza questione, il giudice del rinvio chiede anche se il rischio che il trasportatore possa consegnare il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita dall’Unione, impendendo così presumibilmente al veterinario del luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale di eseguire sulla base di esso i necessari controlli, gravi sull’esportatore o sull’autorità competente per il pagamento delle restituzioni all’esportazione. 67. Concordo con il governo dei [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che la risposta a tale questione possa essere superflua. Essa sembra basarsi sull’assunto che il trasportatore non sia obbligato a tenere il giornale di viaggio aggiornato sino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale. Come affermato supra, ritengo che non sia così. 68. In ogni caso, la questione è risolta dall’articolo 3 del regolamento n. 817/2010. Secondo tale disposizione, l’esportatore garantisce che gli animali siano sottoposti a controllo nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale e che un’entità di controllo esterna sia responsabile dell’esecuzione dei controlli. A tal fine, deve essere utilizzato il modello di formulario di cui all’allegato IV del regolamento in esame, citato supra al paragrafo 56. Tale modello di formulario richiede che il veterinario controlli il «ruolino di marcia» il quale, come già osservato supra ai paragrafi da 46 a 48, corrisponde al «giornale di viaggio» impiegato nel regolamento n. 1/2005. Il veterinario deve quindi indicare se il risultato del controllo sia o meno soddisfacente. Una nota specifica che il termine «soddisfacente» indica la «conformità ai requisiti posti dai [regolamenti n. 1/2005 e n. 817/2010]». 69. Gli articoli 1 e 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 817/2010 comportano che il rispetto della procedura menzionata nel paragrafo che precede e, in particolare, un risultato soddisfacente della stessa, costituiscono una condizione di pagamento delle restituzioni all’esportazione. Se il veterinario del luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale non può controllare il ruolino di marcia/giornale di viaggio in quanto non gli è stato consegnato, sussiste una situazione di non conformità. 70. Per quanto attiene all’onere della prova, la Corte ha dichiarato che il sistema delle restituzioni all’esportazione è basato su dichiarazioni facoltative in cui l’esportatore decide di propria volontà di chiedere la restituzione e deve fornire le pertinenti informazioni necessarie per dimostrare l’esistenza del suo diritto a restituzione e per determinare l’importo di quest’ultima. Trattandosi di un regime di aiuti dell’Unione, è necessario che la concessione dell’aiuto sia subordinata alla condizione che il suo beneficiario presenti tutte le garanzie di rettitudine e di affidabilità. Un esportatore, quando dichiara un prodotto nell’ambito di un procedimento di restituzione all’esportazione, sottintende che il prodotto in questione soddisfa tutte le condizioni necessarie a tale restituzione. Nel caso in cui l’autorità competente manifestasse dubbi in merito alla dichiarazione, spetta all’esportatore dimostrare, secondo le norme di diritto nazionale in materia probatoria, che le suddette condizioni sono state senz’altro soddisfatte ( 36 ). 71. In particolare, conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 817/2010, spetta all’esportatore comprovare che le condizioni per la concessione della restituzione all’esportazione sono soddisfatte. Si deve osservare che, ai fini dell’ottenimento del pagamento della restituzione all’esportazione, l’esportatore deve fornire all’autorità competente dello Stato membro in cui la dichiarazione è accettata, prova del rispetto dell’articolo 1 del regolamento n. 817/2010 e quindi del regolamento n. 1/2005 producendo i documenti indicati rispettivamente negli articoli 2, paragrafo 3, e 3, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010. Tra detti documenti rientra la relazione redatta nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale e compilata, conformemente all’allegato IV del regolamento succitato, dal veterinario che ha eseguito il controllo ( 37 ). 72. A questo proposito, la mancanza di un documento non può essere equiparata all’ipotesi in cui si discute dell’attendibilità del contenuto di detto documento ( 38 ). A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 817/2010, solo in casi di forza maggiore l’autorità competente può accettare altri documenti che comprovino in modo ritenuto soddisfacente il rispetto delle disposizioni del regolamento n. 1/2005. Di norma, quindi, la mancata presentazione di un documento richiesto implica che la restituzione richiesta non può essere versata. 73. [OSCURATO:PERSONA] non afferma che si tratta di un’eventualità di forza maggiore (e, in ogni caso, una siffatta affermazione ben difficilmente potrebbe essere condivisa). Piuttosto, nelle sue osservazioni, essa afferma che il principio della certezza del diritto impone che il diritto alle restituzioni all’esportazione possa estinguersi solo laddove l’esportatore abbia omesso di adempiere obblighi di cui poteva manifestamente essere consapevole. 74. Tuttavia, il suddetto argomento non verte sulla questione di chi sopporti l’onere della prova ove il veterinario del punto di primo scarico del paese terzo di destinazione finale non possa consultare il giornale di viaggio, aspetto questo affrontato dal giudice del rinvio nella sua terza questione. Tale argomento sembra piuttosto vertere, in un caso come quello oggetto del procedimento principale in cui le restituzioni all’esportazione sono state pagate in anticipo, sull’esistenza di un ostacolo al recupero ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 817/2010 in quanto contrastante con la tutela delle aspettative legittime, che costituiscono un principio generale del diritto dell’Unione ( 39 ). A questo proposito, dalla giurisprudenza emerge che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una specifica disposizione di un atto normativo dell’Unione ( 40 ). Le disposizioni in esame sono tutt’altro che univoche, ma il fatto che non lo siano non comporta di per sé l’applicazione del principio di cui trattasi. Inoltre, posto che il giudice del rinvio non ha chiesto specificamente se la tutela delle aspettative legittime della [OSCURATO:PERSONA] precluda il recupero delle restituzioni all’esportazione in esame, non mi soffermerò oltre su tale aspetto se non per dire che è rimesso in definitiva alla valutazione di detto giudice. 75. In conclusione, ritengo che, sulla scorta di una corretta interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 817/2010, in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 2, lettera b), e 3, paragrafo 2, le restituzioni all’esportazione non devono essere versate quando un veterinario, nell’ambito dei controlli che devono essere eseguiti in un paese terzo a norma dell’articolo 3 del suddetto regolamento, non è in grado di verificare se il ruolino di marcia sia soddisfacente poiché il trasportatore ha consegnato il giornale di viaggio al veterinario ufficiale di uno Stato membro al punto di uscita dall’Unione. Le restituzioni all’esportazione eventualmente erogate in anticipo per tale carico devono quindi essere recuperate in conformità della procedura di cui all’articolo 7 del regolamento n. 817/2010. Spetta al giudice del rinvio adottare una decisione finale sul recupero, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti. IV. Conclusione 76. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate nella causa C‑383/16 dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Corte d’appello del contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: – in base a una corretta interpretazione dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 817/2010 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione, in combinato disposto con il punto 7, secondo comma, dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, e con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010, il trasportatore di un carico di animali vivi della specie bovina per i quali è stata presentata una richiesta di restituzioni all’esportazione è obbligato a tenere il giornale di viaggio aggiornato sino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale; – sulla scorta di una corretta interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 817/2010, in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 2, lettera b), e 3, paragrafo 2, le restituzioni all’esportazione non devono essere versate quando un veterinario, nell’ambito dei controlli che devono essere eseguiti in un paese terzo a norma dell’articolo 3 del suddetto regolamento, non è in grado di verificare se il ruolino di marcia sia soddisfacente, poiché il trasportatore ha consegnato il giornale di viaggio al veterinario ufficiale di uno Stato membro al punto di uscita dall’Unione. Le restituzioni all’esportazione eventualmente erogate in anticipo per tale carico devono quindi essere recuperate in conformità della procedura di cui all’articolo 7 del regolamento n. 817/2010. Spetta al giudice del rinvio adottare una decisione finale sul recupero, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione ( GU 2010, L 245, pag. 16 ). ( 3 ) Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97( GU 2005, L 3, pag. 1 ). ( 4 ) Devo osservare che la [OSCURATO:PERSONA] chiede anche se lo stato di non conformità sia emerso prima dell’uscita del carico dal territorio dell’Unione. ( 5 ) Sentenza del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export, C‑424/13 , EU:C:2015:259 , (in prosieguo: «Zuchtvieh-Export»). ( 6 ) In base all’articolo 2 del regolamento n. 1/2005 («Definizioni»), per «lungo viaggio» si intende un viaggio che supera le 8 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito. ( 7 ) A norma dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2005, un «trasportatore» indica ogni persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi. ( 8 ) Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2005, per «organizzatore» si intende i) il trasportatore che ha ceduto in subappalto ad almeno un altro trasportatore parte di un viaggio; ovvero ii) la persona fisica o giuridica che ha ingaggiato più di un trasportatore per un viaggio; ovvero iii) la persona che ha firmato la sezione 1 del giornale di viaggio di cui all’allegato II. ( 9 ) Conformemente all’articolo 2 del regolamento n. 1/2005, un «detentore» è una persona fisica o giuridica, a esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea. ( 10 ) Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2005, per «punto di uscita» si intende il posto di ispezione frontaliero o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro dal quale gli animali lasciano il territorio doganale dell’Unione. ( 11 ) A norma dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2005, per «veterinario ufficiale» si intende il veterinario designato dall’autorità competente dello Stato membro. ( 12 ) V. anche decisione del Consiglio 2004/544/CE, del 21 giugno 2004, relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali ( GU 2004, L 241, pag. 21 ). ( 13 ) L’ordinanza di rinvio non indica esplicitamente che i 36 bovini per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto le restituzioni all’esportazione rientravano tra i 139 bovini controllati dal veterinario a Beirut. Muovo dall’assunto che sia così. ( 14 ) V., per un confronto, sentenza del 13 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA], C‑96/06 , EU:C:2008:158 , punto 30 . ( 15 ) Con specifico riferimento al suddetto aspetto, v. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Zuchtvieh-Export, C‑424/13 , EU:C:2014:2216 (in prosieguo: le «conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Zuchtvieh-Export»), paragrafo 17. ( 16 ) Tuttavia, nel rispondere, la Corte ha tenuto conto del regolamento n. 817/2010; v. sentenza Zuchtvieh-Export, punto 53. Per un’analisi comparativa delle differenze sotto il profilo dell’ambito di applicazione ratione loci del succitato regolamento e del regolamento n. 1/2005, v. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Zuchtvieh-Export, paragrafi da 68 a 79. ( 17 ) A quanto consta, tale posizione non era unanimemente condivisa: v. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Zuchtvieh-Export. ( 18 ) A titolo esemplificativo, in base al principio della personalità attiva, sancito dal diritto internazionale, taluni Stati subordinano il proprio esercizio della giurisdizione penale alla condizione che i reati (di norma i meno gravi) siano punibili non soltanto in detto Stato, ma anche nello Stato in cui la condotta illecita è stata tenuta. ( 19 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Zuchtvieh-Export, paragrafi 61 e 62. ( 20 ) Nemmeno la sentenza Zuchtvieh-Export, e in particolare il punto 54, chiarisce tali questioni. Inoltre, i controlli a posteriori richiamati nella sentenza del 25 novembre 2008, Heemskerk e Schaap, C‑455/06 , EU:C:2008:650 , punto 28 , riguardavano una disciplina differente volta a integrare i controlli da eseguire in base a una normativa anteriore al regolamento n. 817/2010. ( 21 ) V. le mie conclusioni nella causa Masterrind, C‑469/14 , EU:C:2016:47 , paragrafi 20 , 27 , 28 , 38 e 47 . ( 22 ) Ad esempio, mentre il punto 8 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 afferma, al secondo comma, che il giornale di viaggio «[è] mess[o] a disposizione (…) su richiesta dell’autorità competente del luogo di partenza, entro un mese dalla compilazione», il terzo comma stabilisce che il suddetto giornale è «restituito all’autorità competente del luogo di partenza entro un mese dalla fine del viaggio». ( 23 ) Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ( GU 1991, L 340, pag. 17 ), come modificata. V., in particolare, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e il capitolo VIII («Ruolino di marcia») del suo allegato, inseriti con la direttiva del Consiglio 95/29/CE, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto ( GU 1995, L 148, pag. 52 ). ( 24 ) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 9 aprile 2003, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione ( GU 2003, L 93, pag. 10 ). ( 25 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Zuchtvieh-Export, paragrafi da 68 a 79, in particolare, paragrafo 71. ( 26 ) Non sorprende pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] non sia certa neppure dell’interpretazione da fornire al punto 7 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005, mettendo in dubbio se, nel primo comma di tale punto, l’espressione «consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita» si riferisca a tutte le sezioni del giornale di viaggio o soltanto alla sezione 3. ( 27 ) Questo è il caso per i punti 3, lettera e), e da 4 a 7. ( 28 ) La ratio della restrizione ai bovini vivi non è chiara. ( 29 ) Il regolamento n. 817/2010 è stato adottato, in definitiva, sulla base delle disposizioni del TFUE in materia di agricoltura: la base giuridica del regolamento di cui trattasi è, in particolare, l’articolo 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( GU 2007, L 299, pag. 1 ) che, a sua volta, trova la propria base giuridica nel Trattato CE e, in particolare, nei suoi articoli 36 e 37 (divenuti articoli 42 e 43 TFUE). ( 30 ) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010, il veterinario che ha controllato gli animali nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, redige una relazione secondo i modelli indicati, in particolare, nell’allegato IV del regolamento de quo. ( 31 ) In una certa misura, l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2005 potrebbe forse implicare che i termini «consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita», di cui al punto 7 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005, si riferiscano alla consegna del giornale di viaggio al veterinario ufficiale ai fini del compimento dei controlli pertinenti . Innegabilmente però una siffatta lettura del punto 7 non è manifesta. ( 32 ) In base al considerando 3 del regolamento n. 817/2010, «[p]er garantire il rispetto delle norme relative al benessere degli animali, è opportuno istituire un sistema di sorveglianza che comprenda controlli obbligatori al punto di uscita dal territorio doganale [dell’Unione] e dopo aver lasciato il territorio doganale [dell’Unione] qualora vi sia un cambiamento di mezzo di trasporto nonché nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale » (il corsivo è mio). ( 33 ) Il considerando 7 del regolamento n. 817/2010 indica, in particolare, che «[l]’articolo 168 del [regolamento n. 1234/2007] e il presente regolamento dispongono che il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi è subordinato al rispetto della normativa [dell’Unione] sul benessere degli animali». ( 34 ) Sentenza del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export, C‑424/13 , EU:C:2015:259 , punto 53 . ( 35 ) [OSCURATO:PERSONA] afferma segnatamente che, stando agli elementi contenuti nel fascicolo, ai bovini oggetto del procedimento principale non è stato garantito il periodo di riposo di 24 ore prima del carico sulla «Heidi H» a Capodistria (Slovenia) e che, a bordo della nave, erano deceduti cinque animali poi gettati in mare. Tuttavia,all’udienza, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, in base al cosiddetto esemplare di controllo T5, i bovini di cui trattasi hanno lasciato Capodistria il 13 settembre 2010. ( 36 ) V. sentenza del 13 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA], C‑96/06 , EU:C:2008:158 , punti 30 e 31 e giurisprudenza ivi citata. ( 37 ) V., per analogia, sentenze del 13 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA], C‑96/06 , EU:C:2008:158 , punti da 30 a 33 , e del 25 novembre 2008, Heemskerk e Schaap, C‑455/06 , EU:C:2008:650 , punto 24 . ( 38 ) Per situazioni in cui era in gioco la credibilità dell’esito dei controlli eseguiti dal veterinario ufficiale al punto di uscita dall’Unione, v. sentenze del 13 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA], C‑96/06 , EU:C:2008:158 ; del 25 novembre 2008, Heemskerk e Schaap, C‑455/06 , EU:C:2008:650 , e del 28 luglio 2016, Masterrind, C‑469/14 , EU:C:2016:609 . ( 39 ) V. sentenza del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11 , EU:C:2013:407 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata. ( 40 ) Ibid., punto 52 e giurisprudenza ivi citata.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris