CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 luglio 1968
Cassazione n. 30402/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/07/1968 Contro: MINISTARO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; avverso l'ordinanza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma ha rigettato l'istanza proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita con riferimento a reato in materia di stupefacenti per il quale il richiedente è stato poi assolto con sentenza divenuta irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto la difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la mancanza di motivazione, in ordine alla ritenuta colpa grave, oltre l'erronea valorizzazione del silenzio serbato in sede d'interrogatorio e della condotta del richiedente in merito alle circostanze del rinvenimento dello stupefacente. 3. Sono state depositate conclusioni scritte dalla Procura generale oltre che nell'interesse del Ministero dell'Economia e della Finanze e del ricorrente, nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per tardività. 2. La sentenza della Corte d'appello, emessa all'esito di giudizio camerale il 17 novembre 2020, è stata depositata il 26 novembre 2020, l'avviso di deposito è stato notificato il 29 dicembre 2020 mentre l'impugnazione è stata proposta con raccomandata spedita il 2 febbraio 2021, quindi tardivamente rispetto ai quindici giorni dalla detta notificazione, previsti per i provvedimenti emessi a seguito di camera di consiglio ex art. 585, comma primo, lett. a) e comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille, nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Così decise in Roma il 5 luglio 2022 Il ilie st ore [OSCURATO:PERSONA]