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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27784/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] F"OSCIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denunciano violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che al provvedimento impugnato, che la fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova (e la contemporanea ammissione alla detenzione domiciliare) sull'inidoneità della misura a fronteggiare il pericolo di recidiva desunto dai reati in espiazione, dalle pendenze a carico di [OSCURATO:PERSONA] e della assenza di una chiara opportunità lavorativa nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma che - anche sulla base delle informazioni fornite dall'autorità di polizia - ha accertato l'insussistenza delle condizioni per la più ampia delle misure alternative alla detenzione; Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma l' 11 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] F"OSCIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denunciano violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che al provvedimento impugnato, che la fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova (e la contemporanea ammissione alla detenzione domiciliare) sull'inidoneità della misura a fronteggiare il pericolo di recidiva desunto dai reati in espiazione, dalle pendenze a carico di [OSCURATO:PERSONA] e della assenza di una chiara opportunità lavorativa nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma che - anche sulla base delle informazioni fornite dall'autorità di polizia - ha accertato l'insussistenza delle condizioni per la più ampia delle misure alternative alla detenzione; Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l' 11 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 27784/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris