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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 11750/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 29/07/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha annullato l'ordinanza cautelare emessa il 6.7.2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale al predetto è stata applicata la misura degli arresti domíciliari in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. per la interposizione fittizia del nipote [OSCURATO:PERSONA] e della suocera [OSCURATO:PERSONA] nella società "[OSCURATO:PERSONA] e Passetti" in Palermo (capo 3) e agli artt. 110, 512- bis cod. pen. in relazione alla interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA] nella società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (capo 4).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo:

2.1. Con il primo motivo manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha richiamato un suo precedente che tuttavia riguardava diversi imputati e un diverso reato ( bancarotta).

Peraltro, a tutto voler concedere, la circostanza che detto provvedimento avesse escluso qualsivoglia coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende fallimentari delle due società non escludeva ma al contrario rafforzava l'ipotesi che l'amministrazione delle stesse fosse stata in realtà conferita dai titolari formali a [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, deve essere censurata la liquidazione da parte del Tribunale degli accertamenti della Guardia di Finanza sui patrimoni dei soci come se l'investimento richiesto per la costituzione di una persona giuridica fosse limitata al solo versamento del conferimento iniziale, in disparte eventuali costi per l'allestimento dei locali, l'affitto degli immobili, l'assunzione dei dipendenti, l'approvvigionamento delle forniture ecc.

2.2. Con il secondo motivo inosservanza o erronea applicazione della legge penale essendo stata applicata alla fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. la ratio che sorregge il sistema delle misure di prevenzione, laddove è stato ritenuto che non fosse stata data la prova della provenienza delle risorse economiche impiegate da parte di colui che riveste la qualifica di gestore di fatto, tutelando la fattispecie la fiducia del mercato vietando la dissimulazione fraudolenta in quanto finalizzata ad eludere l'applicazione delle norme sanzionatorie dell'accumulazione delittuosa di ricchezza.

A tal riguardo si richiamano i principi espressi da Sez. 2, n. 28300 del 16 aprile 2019 secondo la quale non rileva per l'integrazione del reato l'accertamento della illecita provenienza della provvista, cosicché non rileva che i fondi messi a disposizione per i negozi "Passi e Passetti" e "[OSCURATO:PERSONA]" fossero stati forniti dal Ciulla o dai suoi coindagati, rilevando - invece - che ad un certo punto i beni costituiti dalle quote e dall'azienda delle due società si fossero concentrati nella disponibilità del Ciulla che, ovviamente, alla luce dei propri gravissimi precedenti penali, aveva tutto l'interesse a sottrarli ad una possibile misura ablativa a carattere penale.

Di tal che, secondo il ricorrente, è stata fornita la prova logica della disponibilità in capo all'interponente dei beni formalmente intestati agli interposti.

3. E' pervenuta memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'inammissibilità del ricorso, avendo il Tribunale proceduto all'analisi completa del materiale indiziario posto a fondamento del provvedimento restrittivo della libertà personale e valutato la sua inidoneità sotto il profilo della gravità senza incorrere in alcuno dei denunciati vizi.

Pur evidenziando, infatti, la qualità di co- gestore di fatto dell'indagato nella gestione delle società riconducibili ai propri familiari congiunti, peraltro "giustificata dalla pacifica capacità professionale e dall'esperienza nel settore merceologico" (pag. 12) il Tribunale si è uniformato al principio di diritto per il quale ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di quote sociali, non è sufficiente che l'indagato rivesta la funzione di amministratore di fatto della società delle cui quote si ipotizza la fittizia intestazione, essendo, invece necessario l'accertamento della titolarità delle predette quote.

Il motivo, secondo la difesa, elude la complessiva ricostruzione della vicenda offerta dall'ordinanza impugnata in primo luogo sulla scorta del contenuto degli elementi documentali e delle captazioni telefoniche secondo il quale il Ciulla è un soggetto utilizzato dai propri familiari, titolari delle società, per la sua esperienza e capacità professionale, nel settore merceologico dell'abbigliamento.

Condotta non sufficiente ad integrare il reato di fittizia intestazione di quote sociali, essendo, a tal fine, necessario fornire anche la prova, sia pure indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisito da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Entrambi i motivi riguardanti la valutazione indiziaria e i suoi presupposti in diritto possono essere congiuntamente valutati.

3. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216) precisandosi in motivazione che il bene deve essere acquistato o realizzato con risorse del soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità; ancora, ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C.,Rv. 274024); infine, ai fini dell'integrazione del delitto di intestazione fittizia di beni con riferimento alla costituzione di una nuova attività d'impresa esercitata in forma societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducíbilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ragion per cui non rilevano gli apporti diversi da quelli meramente finanziari (quali, ad esempio, il contributo d'opera o lo sfruttamento di relazioni personali), in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo che assurgano ad indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell'altrui condotta di intestazione fraudolenta (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423).

3. Il Tribunale, in conformità ai principi richiamati e senza incorrere in vizi logici, ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di intestazione fittizia sul rilievo che non fosse sufficiente a riguardo l'esistenza di rapporti familiari tra l'indagato e i soggetti formalmente investiti della titolarità delle società né l'attività di gestione svolta dallo stesso indagato nell'ambito delle stesse società.

Ha ritenuto, invece, necessaria la dimostrazione che le risorse economiche impiegate nell'ambito delle società provenissero dal soggetto che riveste la qualifica di gestore di fatto delle società, rilevando la mancanza di elementi, anche solo indiziari, a riguardo.

Ha ritenuto che lo stesso interesse mostrato dal Ciulla agli esiti della gestione non indiziasse il predetto necessario requisito, potendo essere ascrivibile alla attività professionalmente svolta dal gestore. (

7. Le censure mosse dal ricorrente si palesano quindi generiche - rispetto alla focale non accertata, ancorchè in via indiziaria, riconducibilità al ricorrente dell'investimento a sostegno della intrapresa economica - in quanto si incentrano - da un lato - sul non pertinente profilo della provenienza illecita della provvista impiegata nell'intrapresa e - dall'altro - sul non decisivo profilo della disponibilità affidata a [OSCURATO:PERSONA] da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 29/07/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha annullato l'ordinanza cautelare emessa il 6.7.2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale al predetto è stata applicata la misura degli arresti domíciliari in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. per la interposizione fittizia del nipote [OSCURATO:PERSONA] e della suocera [OSCURATO:PERSONA] nella società "[OSCURATO:PERSONA] e Passetti" in Palermo (capo 3) e agli artt. 110, 512- bis cod. pen. in relazione alla interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA] nella società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (capo 4). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo: 2.1. Con il primo motivo manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha richiamato un suo precedente che tuttavia riguardava diversi imputati e un diverso reato ( bancarotta). Peraltro, a tutto voler concedere, la circostanza che detto provvedimento avesse escluso qualsivoglia coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende fallimentari delle due società non escludeva ma al contrario rafforzava l'ipotesi che l'amministrazione delle stesse fosse stata in realtà conferita dai titolari formali a [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, deve essere censurata la liquidazione da parte del Tribunale degli accertamenti della Guardia di Finanza sui patrimoni dei soci come se l'investimento richiesto per la costituzione di una persona giuridica fosse limitata al solo versamento del conferimento iniziale, in disparte eventuali costi per l'allestimento dei locali, l'affitto degli immobili, l'assunzione dei dipendenti, l'approvvigionamento delle forniture ecc. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza o erronea applicazione della legge penale essendo stata applicata alla fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. la ratio che sorregge il sistema delle misure di prevenzione, laddove è stato ritenuto che non fosse stata data la prova della provenienza delle risorse economiche impiegate da parte di colui che riveste la qualifica di gestore di fatto, tutelando la fattispecie la fiducia del mercato vietando la dissimulazione fraudolenta in quanto finalizzata ad eludere l'applicazione delle norme sanzionatorie dell'accumulazione delittuosa di ricchezza. A tal riguardo si richiamano i principi espressi da Sez. 2, n. 28300 del 16 aprile 2019 secondo la quale non rileva per l'integrazione del reato l'accertamento della illecita provenienza della provvista, cosicché non rileva che i fondi messi a disposizione per i negozi "Passi e Passetti" e "[OSCURATO:PERSONA]" fossero stati forniti dal Ciulla o dai suoi coindagati, rilevando - invece - che ad un certo punto i beni costituiti dalle quote e dall'azienda delle due società si fossero concentrati nella disponibilità del Ciulla che, ovviamente, alla luce dei propri gravissimi precedenti penali, aveva tutto l'interesse a sottrarli ad una possibile misura ablativa a carattere penale. Di tal che, secondo il ricorrente, è stata fornita la prova logica della disponibilità in capo all'interponente dei beni formalmente intestati agli interposti. 3. E' pervenuta memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'inammissibilità del ricorso, avendo il Tribunale proceduto all'analisi completa del materiale indiziario posto a fondamento del provvedimento restrittivo della libertà personale e valutato la sua inidoneità sotto il profilo della gravità senza incorrere in alcuno dei denunciati vizi. Pur evidenziando, infatti, la qualità di co- gestore di fatto dell'indagato nella gestione delle società riconducibili ai propri familiari congiunti, peraltro "giustificata dalla pacifica capacità professionale e dall'esperienza nel settore merceologico" (pag. 12) il Tribunale si è uniformato al principio di diritto per il quale ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di quote sociali, non è sufficiente che l'indagato rivesta la funzione di amministratore di fatto della società delle cui quote si ipotizza la fittizia intestazione, essendo, invece necessario l'accertamento della titolarità delle predette quote. Il motivo, secondo la difesa, elude la complessiva ricostruzione della vicenda offerta dall'ordinanza impugnata in primo luogo sulla scorta del contenuto degli elementi documentali e delle captazioni telefoniche secondo il quale il Ciulla è un soggetto utilizzato dai propri familiari, titolari delle società, per la sua esperienza e capacità professionale, nel settore merceologico dell'abbigliamento. Condotta non sufficiente ad integrare il reato di fittizia intestazione di quote sociali, essendo, a tal fine, necessario fornire anche la prova, sia pure indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisito da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Entrambi i motivi riguardanti la valutazione indiziaria e i suoi presupposti in diritto possono essere congiuntamente valutati. 3. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216) precisandosi in motivazione che il bene deve essere acquistato o realizzato con risorse del soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità; ancora, ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C.,Rv. 274024); infine, ai fini dell'integrazione del delitto di intestazione fittizia di beni con riferimento alla costituzione di una nuova attività d'impresa esercitata in forma societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducíbilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ragion per cui non rilevano gli apporti diversi da quelli meramente finanziari (quali, ad esempio, il contributo d'opera o lo sfruttamento di relazioni personali), in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo che assurgano ad indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell'altrui condotta di intestazione fraudolenta (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423). 3. Il Tribunale, in conformità ai principi richiamati e senza incorrere in vizi logici, ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di intestazione fittizia sul rilievo che non fosse sufficiente a riguardo l'esistenza di rapporti familiari tra l'indagato e i soggetti formalmente investiti della titolarità delle società né l'attività di gestione svolta dallo stesso indagato nell'ambito delle stesse società. Ha ritenuto, invece, necessaria la dimostrazione che le risorse economiche impiegate nell'ambito delle società provenissero dal soggetto che riveste la qualifica di gestore di fatto delle società, rilevando la mancanza di elementi, anche solo indiziari, a riguardo. Ha ritenuto che lo stesso interesse mostrato dal Ciulla agli esiti della gestione non indiziasse il predetto necessario requisito, potendo essere ascrivibile alla attività professionalmente svolta dal gestore. ( 7. Le censure mosse dal ricorrente si palesano quindi generiche - rispetto alla focale non accertata, ancorchè in via indiziaria, riconducibilità al ricorrente dell'investimento a sostegno della intrapresa economica - in quanto si incentrano - da un lato - sul non pertinente profilo della provenienza illecita della provvista impiegata nell'intrapresa e - dall'altro - sul non decisivo profilo della disponibilità affidata a [OSCURATO:PERSONA] da
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