CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27470/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Napoli.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensidell’art. 314 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla detenzione da costui subita (dal 3 luglio 2015 al 9 gennaio 2018in stato di custodia cautelare in carcere e dal 10 gennaio 2018 al 30 aprile 2018in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale gli erastato contestato il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. quale partecipedell’associazione camorristica del clan dei casalesi.1.1.Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 13 ottobre 2017, Schiavoneera stato condannato in ordine al reato su indicato, riqualificato come concorsoesterno in associazione mafiosa. La Corte di appello, confermando la affermazionedi responsabilità, aveva escluso le circostanze aggravanti di cui all’art. 416 bis,commi 4 e 6, cod. pen. e rideterminato la pena. Secondo la Corte, [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di titolare della D'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l, , aveva eseguito, quale subappaltatore, i lavori nei comuni di [OSCURATO:PERSONA], in via esclusiva, su indicazione delgruppo Bidognetti e a Casal di Principe, in condivisione con il fratello Salvatore, suindicazione del gruppo dei casalesi. La sua partecipazione all'affare dellametanizzazione, come ad altre operazioni economiche, pur determinata dainteressi personali, rappresentava comunque un contributo consapevole evolontario alla conservazione e al rafforzamento della fazione dell'organizzazionecamorristica che lo aveva scelto quale aggiudicatario dell'appalto.Infine la Corte di cassazione, adita su ricorso dell’imputato, osservando cheil contributo di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio si era esaurito all’1 dicembre 2003,aveva rilevato che la Corte territoriale, escludendo le circostanze aggravanti,avrebbe dovuto dichiarare il reato prescritto facendo applicazione della disciplinapiù favorevole al momento del fatto, ossia quella antecedente alle modifiche di cuialla legge n. 251 del 2005, e aveva, pertanto, annullato la sentenza per essereil reato estinto per intervenuta prescrizione.1.2. La Corte della riparazione ha rigettato l’istanza, rilevando la sussistenzadella condizione ostativa del dolo.2. Avverso l’ordinanza di rigetto, il richiedente, a mezzo del difensore, haproposto ricorso, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazionedi legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condizioneostativa. Il difensore muove dall’assunto che l’azione penale era stata esercitataquando il reato era già prescritto e, pertanto, doveva ritenersi improcedibile.I fatti addebitati risalivano all’anno 2003 e, in considerazione della diversaqualificazione del fatto e della intervenuta esclusione delle aggravanti, findall’inizio [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto essere sottoposto a misura cautelare: lapena prevista per il reato contestato era della reclusione tra i 3 e i 7 anni e iltermine ordinario di prescrizione all’epoca dei fatti era di anni 10 di reclusione.L’ordinanza cautelare era stata emessa solo nel luglio del 2015, dopo che iltermine di prescrizione era già decorso. Si versa, dunque, in ipotesi di ingiustiziaformale, in quanto la misura era stata applicata in violazione della prescrizione dicui all’art. 273 comma 2 cod. proc. pen.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocaturadello Stato, ha presentato una memoria con cui ha chiesto la dichiarazione diinammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La Corte ha ritenuto fosse ravvisabile nella condotta di [OSCURATO:PERSONA],storicamente accertata, il dolo che aveva concorso a determinare l’applicazionedella misura cautelare nei suoi confronti. Nella sentenza della Corte di appello diNapoli, ultima statuizione di merito sulla posizione del richiedente, si dà atto dellasussistenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di concorsoesterno nella associazione mafiosa diretta dai Casalesi. Nella sentenza si afferma:che attraverso le frequentazioni intessute negli anni con esponenti di vertice dellacriminalità locale, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto in appalto “lavori di metanizzazionedell’agro aversano”; che [OSCURATO:PERSONA] faceva parte “di quella cerchia di imprenditoricollusi in quanto pronti ad essere asserviti alla camorra pur di eseguire lavori ecome tali ben consapevoli di contribuire a fornire con il proprio operato linfa vitalealla societas sceleris”; che [OSCURATO:PERSONA] operava nell’ambito del sistema di gestionee spartizione degli appalti pubblici attraverso un’attività di illecita interferenza cheaveva comportato a suo vantaggio il conseguimento dei lavori di metanizzazionee in favore del sodalizio il rafforzamento della capacità di influenza nel settoreeconomico.Tale statuizione – ha proseguito la Corte- non superata dall'annullamentosenza rinvio della sentenza di condanna pronunciato dalla Corte di cassazione perl'intervenuta prescrizione del reato, ancorché dalla stessa emerga che laprescrizione era già maturata quando la misura cautelare fu applicata.Il percorso argomentativo della Corte della riparazione appare effettivamenteviziato nel senso evidenziato dal ricorrente.3. Il diritto alla riparazione per la custodia subita è riconosciuto, ai sensidell’art. 314 comma 1 cod. proc. pen., a chi è stato prosciolto con sentenzairrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché ilfatto non costituisce reato, sempre che non vi abbia dato o concorso a darvi causaper dolo o colpa grave (c.d. ingiustizia sostanziale). Il giudice della riparazioneper l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbiaconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementiprobatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo uniter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processodi merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata ilpresupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autoritàprocedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verificadella sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto allariparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai finidella responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamentodel ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario neisuoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momentodell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo,se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersil'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esitodel giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito ilcomportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n.32383 del 27/05/2010, Rv.247663).Ai medesimi fini il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatoriutilizzabili nella fase delle indagini, purché i fatti da essi desumibili non sianoespressamente esclusi in dibattimento e apprezzare, in modo autonomo ecompleto, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento allasussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza,imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimentoconseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sededi legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276458).3.1.Inoltre, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è riconosciuto,ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., al prosciolto per qualsiasi causao al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodiacautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimentoche ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero lecondizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 (cd. ingiustizia formale).In tale ipotesi la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodiacautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimentodel diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, ma tale operatività nonpuò concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governal'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "aborigine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla basedei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare,in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del27/05/2010, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Rv. 281038; Sez. 4,n. 26261 del 23/11/2016, , Rv. 270099).3.1.1. Secondo un più risalente indirizzo della Corte di legittimità, in tema diriparazione per la detenzione indebitamente sofferta, l'ingiustizia formale dovevarisultare da una decisione irrevocabile sul provvedimento cautelare in fase (o,comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare). La"derubricazione", tale per cui la nuova qualificazione giuridica non avrebbesupportato il titolo cautelare avvenuta al di fuori del giudicato cautelare e nelgiudizio di merito era considerata estranea alla categoria dell'errore giudiziario,giacché in tal caso l'applicazione della misura era originariamente legittima e ildiritto alla riparazione poteva sorgere esclusivamente se, in seguito alla detta"derubricazione", la custodia cautelare fosse stata illegittimamente mantenuta(Sez. 4, n. 36 del 12/1/1999, Rv. 213231; Sez. 4, n. 26368 del 3/4/2007, Rv.236989).3.1.2.Tale risalente orientamento è stato superato da altre più recentisentenze che hanno affermato sussistere il diritto alla riparazione per ingiustadetenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di unacondizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito delgiudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispettoa quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare (Sez 4. n. 39535 del 29/5/2014,Rv. 261408; Sez 4 n. 43458 del 15/10/2013, Rv. 257194; Sez.4 n. 23896 del9/4/2008, Rv. 240333), ovvero nei casi di diversa qualificazione del fattocontestato nell'imputazione come reato punibile con pene edittali inferiori a quelleindicate nell'art. 280, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16175 del22/04/2021, Rv. 281038; Sez. 4; Sez 4 n. 26261 del 23/11/2016, Rv. 270099;Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Rv. 258621; Sez. 4 n. 44596 del 16/4/2009,Rv. 245437; Sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, Rv. 240332).In particolare, si è affermato che la nozione di "decisione irrevocabile" di cuiall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all'esitodel giudizio di merito, sempre che da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine,delle condizioni di applicabilità della misura. In tale prospettiva, quindi, non èostativa alla riparazione la circostanza che l’accertamento circa il difetto dellecondizioni di applicabilità della misura sia avvenuto in sede di merito e non già inun giudizio cautelare.3.1.3. Come detto, tale orientamento si è consolidato con riferimento alleipotesi in cui il giudice del merito abbia derubricato il reato in una fattispecie perla quale difettava la condizione di procedibilità, ovvero in una fattispecie punitacon pena edittale inferiore ai limiti di cui all’art. 280 cod. proc. pen. La stessaratio decidendi, basata sul fondamento solidaristico dell'istituto ripetutamenteevidenziato dal giudice delle leggi, può essere ravvisata, oltre che nei casi diderubricazione del reato, in tutte le ipotesi in cui il giudice prosciolga per essereil fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione, ovvero in presenzadi una causa di non punibilità o, come nel caso in esame, in presenza di una causadi estinzione del reato (o della pena), in quanto anche in questi casi il giudicecertifica il difetto ab origine delle condizioni di applicabilità della misura dettatedall’art. 273 cod. proc. pen.In tutti questi casi, all’accertamento della illegittimità della misura consegue,ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., il diritto all’indennizzo, salva laverifica che l’imputato abbia dato causa o concorso a dare causa alla custodia condolo o colpa grave. Tale causa ostativa, però, non può operare quandol’accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità dellamisura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementitrasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare (Sez. U, n. 32383del 27/05/2010, Rv. 247663). In questo caso, infatti, la possibilità di valutarel’incidenza della condotta dolosa o colposa dell’imputato è preclusa dallaconstatazione che il giudice della cautela disponeva, per negare o revocare lamisura, degli stessi elementi sulla base dei quali il giudice di merito ha escluso lasussistenza delle condizioni di applicabilità della stessa, sicché la condottadell’interessato, ancorché dolosa o gravemente colposa, non può aver avutoefficacia sinergica rispetto alle determinazioni assunte nella fase cautelare.A questo orientamento la giurisprudenza di legittimità si è costantementeuniformata affermando che «in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’averdato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave nonopera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualoral’accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità dellamisura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementitrasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare» (fra le tante: Sez.4, n.5452 del 11/01/2019, Rv. 275021; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Rv.272993; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Rv. 274765; Sez. 4, n. 22103 del21/03/2019, Rv. 276091).4.Cio premesso, nel caso di specie, rispetto al reato di cui all’art. 416 bis,cod. pen., già riqualificato come concorso esterno in associazione mafiosa dalgiudice di primo grado, la Corte di appello ha escluso le circostanze aggravanti dicui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo.La Corte di cassazione, adita dall’imputato, ha rilevato che il Giudice del primogrado, a fronte di un capo di imputazione con contestazione aperta ("con condottaperdurante"), aveva espressamente delimitato nel tempo il contributo apportatoda [OSCURATO:PERSONA] all’associazione camorristica, fissandone la durata fino al 1 dicembre2003, epoca di ultimazione dei lavori di metanizzazione: tale accertamento, nonpiù modificabile in assenza di appello sul punto da parte del pubblico ministero,era stato confermato dalla sentenza della Corte di appello che aveva eliminatoanche tutte le aggravanti contestate. Applicando la disciplina più favorevolevigente al momento del fatto, ossia quella antecedente alle modifiche di cui allalegge n. 251 del 2005 – ha proseguito la Corte di legittimità – il termine ordinariodi prescrizione di dieci anni, da calcolare a partire dal giorno 1 dicembre 2003,era già maturato prima del 29 giugno 2015, data di adozione dell’ordinanzaapplicativa della misura cautelare in carcere. Ne consegue- hanno concluso igiudici di legittimità - che la Corte di appello, una volta escluse le aggravanti,avrebbe dovuto dichiarare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.,l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.5. Tali essendo le ragioni del proscioglimento, applicando i principi chegovernano l'applicazione dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., i giudici dellariparazione avrebbero dovuto verificare se la datazione della condotta diSchiavone, operata nella sentenza di primo grado, e l’esclusione delle circostanzeaggravanti, operata nella sentenza di secondo grado, fossero avvenute sulla basedegli stessi elementi che aveva a disposizione il giudice della cautela, ovvero sullabase di elementi nuovi e ulteriori emersi a seguito della istruttoria dibattimentale.Solo in tale seconda ipotesi, infatti secondo il dictum della sentenza delle SezioniUnite n. 32383 del 27/05/2010, cit. e della conforme giurisprudenza che ad essaè seguita, la Corte di appello avrebbe potuto procedere alla verifica dellasussistenza della condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente, che, perpoter valere come condizione ostativa alla riparazione, deve esplicare efficaciasinergica, causale o concausale, rispetto all’adozione del provvedimento delgiudice della cautela.6. In conclusione l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio allaCorte di appello di Napoli, che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi suindicati.Al giudice del rinvio deve essere demandata la regolamentazione tra le partidelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le partidel presente giudizio di legittimità.Deciso il 25 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]