CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 20533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18999/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AGATA; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 6 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat i presso l’indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l i rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'A PPELLO di CALTANISSETTA n.147/2019, pubblicata i l 15/04/2019 , R.G.N. 78/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna con la quale era stata revocato il decreto ingiuntivo n. 178/2011 a carico del Consorzio di Bonifica 6 di Enna per l'importo di € 42.000 a titolo di compenso speciale per l’anno 2009 ex art. 17 CCNL 28/7/1970 (p oi a r t . 30 CCNL 29/3/2006 ) in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA] , direttore generale del c on s or zi o stesso sino a febbraio 2010, compenso speciale corrisposto negli anni precedenti in forza di deliberazione n. 1 59 del l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e di disciplinare ad ess a allegato , ed era stata acco lta la domanda di restituzione degli importi percepiti a titolo di compenso speciale per gli anni dal 2004 al 2008, con condanna del l'originario ricorrente per decreto ingiuntivo a restituire al consorzio opponente la somma complessiva di €243.995,50; 2.per quanto in questa sede rileva, in estrema sintesi, la Corte di merito: - ha dato atto del disconoscimento, da parte del legale rappresentante dell'ente, della propria firma sulla delibera n. 159 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (e sul disciplinare allegato) prodotta in giudizio in copia dal direttore generale in quiescenza (vicenda in relazionealla quale sarebbe stata presentata denuncia-querela, ma sulla quale non sono state fornite ulteriori informazioni dalle parti); - ha evidenziato che l'opposto non aveva presentato istanza di verificazione della sottoscrizione validamente disconosciuta, con conseguente venir meno di ogni riscontro probatorio documentale a supporto della domanda e conseguente fondatezza dell'opposizione del consorzio; - ha escluso rilevanza probatoria alle delibere di liquidazione del compenso speciale in favore del direttore generale pro tempore approvate ed eseguite dagli organi del consorzio per tutti gli anni in contestazione; - ha escluso la configurabilità di richiesta implicita di verificazione del documento; 3.quanto alla domanda di manleva proposta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in forza di polizza assicurativa, ha ritenuto la garanzia non operativa a fronte di domanda restitutoria e non risarcitoria del consorzio collegata al rapporto di lavoro cessato per il raggiungimento del limite di età; 4.avverso la predetta sentenza il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con 2motivi; hanno resistito con autonomi controricors i il Consorzio di Bonifica intimato e la compagnia di assicurazione; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art.1, comma 2 e art. 5, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 bis legge n. 241/1990, degli artt. 221 ss. c.p.c. e 2702 c.c. (art. 360, n.3, c.p.c.): sostiene che, avendo i consorzi di bonifica natura di enti pubblici economici ed essendo assoggettati alla disciplina di rapporto di diritto privato dei rapporti di lavoro, tuttavia il procedimento di formazione della volontà dell'ente pubblico Consorzio di bonifica e la natura e la forma degli atti e delle deliberazioni adottate dallo stesso devono qualificarsi come atti amministrativi, quand'anche volt i alla gestione di rapporti da regolarsi in regime di diritto privato; argomenta che la delibera n. 159 / 2003 non può essere considerata alla stregua di un documento sottoscritto tra privati disconoscibile ex art 214 c.p.c., che consente il disconoscimento della scrittura privata e non di provvedimenti amministrativi adottati da organi con connotazione pubblicistica, con la conseguenza che la delibera non poteva essere disconosciuta ma soltanto impugnata con querela di falso; 2.con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt.214 e 216 c.p . c ., contestando la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si è discostata dalla giurisprudenza della S.C. in materia di possibilità d ell’ istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta anche implicita, non avendo egli mai rinunciato a volersi avvalere della documentazione di cui è stata disconosciuta la sottoscrizione, e sottolineando l'implicito riconoscimento anche da parte del Consorzio, per avervi dato ampia e reiterata esecuzione negli anni precedenti, senza esprimere perplessità in occasione della firma dei mandati di pagamento; 3.osserva altresì il ricorrente che , ove i l ricorso venga accolto , verrebbe meno ogni motivo del contendere con gli assicuratori, mentre, in caso contrario, emergendo una responsabilità amministrativa, questa rientrerebbe nelle previsioni della polizza a suo tempo stipulata,quantomeno per la somma di € 66.803; 4.il primo motivo non è meritevole di accoglimento; 5.esso presenta, in primo luogo, profili di inammissibilità, nella misura in cui, argomentando sulla natura di atto amministrativo non suscettibile di disconoscimento - verificazione della delibera che ha previsto l’emolumento oggetto di causa, omette di riportare il contenuto dell’atto, o comunque le sue parti rilevanti in relazione alla questione controversa, e di localizzarlo adeguatamente, così da impedire al Collegio l’indagine riguardo alla sua natura senza compiere generali verifiche degli atti (cfr. Cass. n. 23834/2019, n. 5344/2013, n. 2771/2017, n. 22880/2017, n. 24048/2021);infatti, il principio di autosufficienza importa l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito; inoltre, i n tema di ricorso per cassazione, il medesimo principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degliatti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata “localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità delricorso, a monte de lla stessa osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico” (cfr. Cass.n. 28184/2020, n. 13625/2019); 6.in secondo luogo, anche ponendo l’attenzione sulla questione della stessa esistenza della delibera, prima ancora che sul suo contenuto, il motivo non si confronta compiutamente con la ratio decidendidella sentenza impugnata, che fa espresso riferimento ai poteri privatistici di gestione del rapporto di lavoro con ente pubblico economico, essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici (Cass. n. 6068/2021, n. 26038/2019, n. 29061/2017, n. 12242/2012, ed anche Cass., S.U. n. 1548/2017) che operano in regime di diritto privato; 7.è invece fondato, per quanto di ragione, il secondo motivo; 8.per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento,e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. n. 32169/2022; n. 16383/2017; n. 8272/2012); in proposito si è dato rilievo, per individuare il chiaro permanere della volontà della parte di valersi della scrittura disconosciuta, alle sue difese e al dipanarsi istruttorio della causa; in via sistematica, si è osservato lo sviluppo di una linea conforme, che non soltanto identifica la proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura disconosciuta anche per via implicita nell'insistenza dell'accoglimento della pretesa che si fonda sull'autenticità del documento disconosciuto, ma altresì prosegue nell'eliminazione di ogni formalismo, anche per quel che concerne le conseguenze dell'istanza verificatoria (v. Cass. n. 20393/2016 e giurisprudenza richiamata al § 3.2 della motivazione); 9.da tali principi si è discostata la sentenza impugnata (consapevolmente, ma con motivazione collegata ad una presunta incompatibilità della linea difensiva di contestazione del disconoscimento avversario, da cui invece si ricava proprio la chiara volontà di valersi del documento); il Collegio in questa sede intende, invece, dare continuità all’orientamento consolidato in materia, tanto piùin una situazione fattuale di reiterata esecuzione pluriennale della delibera contestata; 10.in relazione a tali aspetti, oggetto del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per il riesame nel merito della fattispecie concreta in conformità con i principi di diritto sopra richiamati; 11.da tali accertamenti di merito dipende il persistente interesse all’accoglimento, totale o parziale, della domanda di manleva azionata nei confronti della compagnia assicuratrice costit u ita, ovvero il rigetto della stessa, restando tali profili in questa s ede assorbiti; 12.al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al