CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septfte le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'Il ottobre 2021 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza definitiva del 22 gennaio 1991; 2) al reato giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza definitiva del 19 febbraio 1991; 3) al reato giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza definitiva del 2 marzo 1994; 4) al reato di associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 T.U. stup., riunito dal vincolo della continuazione con i reati sub 3 e giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza definitiva del 26 giugno 2002; 5) al reato di tentato omicidio aggravato, ai sensi degli artt. 56, 575 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), giudicato dalla Corte di assise di appello di Salerno con sentenza definitiva del 15 marzo 2004; 6) al reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., commesso dal 2000 in Torre del Greco, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza definitiva resa in data 1 dicembre 2006; 7) al reato giudicato dal G.u.p. del Tribunale di Napoli con sentenza definitiva del 29 giugno 2012; 8) al reato giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza definitiva del 15 ottobre 2015. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che vi era prova della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso solo tra i reati sub 6, 7 e 8, in ordine ai quali ha rideterminato la pena finale in anni diciotto di reclusione. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, ha evidenziato che i reati associativi sub 3 e 6 si differenziavano tra loro per la composizione soggettiva e per il periodo storico di operatività. I reati sub 1 e 2, inoltre, erano stati commessi in un'epoca notevolmente antecedente alla nascita dei sodalizi criminali, circostanza ostativa al riconoscimento del vincolo della continuazione. Il reato di tentato omicidio, infine, era stato il frutto di condotte del tutto estemporanee, non programmabili sin dal momento della prima condotta posta in essere. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione, nel giustificare il mancato integrale accoglimento della richiesta, si sarebbe limitato a evidenziare che i reati erano stati commessi a distanza di tempo tra loro e che le realtà associative erano composte da sodali diversi, elementi in realtà non ostativi all'applicazione della disciplina della continuazione. La giurisprudenza di legittimità, infatti, avrebbe chiarito che non possono rappresentare elementi di discontinuità la variazione della compagine associativa, dovuta alla nuova adesione o alla rescissione di sodali, né l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie, né l'ampliamento dell'ambito territoriale di operatività. Il vincolo della continuazione tra due realtà associative tra le quali vi sia un periodo di detenzione, inoltre, non potrebbe considerarsi interrotto quando, come nel caso di specie, il segmento della condotta associativa successiva trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio. In ogni caso, nel ricorso si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evincerebbe che tutte le realtà associative erano riconducibili a un unico sodalizio criminale nel quale Falanga aveva sempre rivestito un ruolo apicale. Tutte le attività delinquenziali, infatti, erano state poste in essere nell'ambito dell'associazione per delinquere persistente nel territorio di Torre del Greco, che aveva legami con il c.d. clan Gionta. Infine, il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera ingiustificata mancato di accogliere la richiesta in ordine al reato di tentato omicidio sub 5. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. In modo logico e quindi ineccepibile il giudice dell'esecuzione ha argomentato la propria decisione dal fatto che, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati associativi sub 3 e 6 non potevano essere riuniti dal vincolo della continuazione, poiché le due realtà associative, distanti tra loro nel tempo, erano composte da differenti soggetti e non vi era, tra le stesse, alcun elemento dal quale poter desumere una sostanziale continuità, non bastando, a tal fine, il fatto che Falanga in entrambi i sodalizi aveva ricoperto ruoli apicali. Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, infatti, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 27/04/2021, Gattuso, Rv. 281375). Il giudice dell'esecuzione all'uopo ha precisato altresì che i reati sub 1 e 2 erano stati commessi prima dell'adesione di Falanga alle realtà associative, circostanza sintomatica del fatto che tali reati non potevano essere considerati "fine" di una realtà associativa ancora non operativa. Con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, infatti, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Infine, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il reato di tentato omicidio era stato posto in essere in forza di condotte non programmabili ab origine, poiché realizzato in forza di eventi contingenti e occasionali, anche considerando che il luogo di commissione era diverso rispetto a quello degli altri reati. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il rico