CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 16757/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1508-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 506/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 28/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Con: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la CTR per l'Abruzzo — Pescara ove è stata confermata la pronuncia della CI P di Pescara di accoglimento delle ragioni del contribuente in tema di indennità di trasferta; che il ricorso è affidato a due motivi; che ha spiegato difese la parte contribuente; CONSIDERATO che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione art. 111, commi primo e secondo, della Costituzione repubblicana, art. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, art. 132 e 274 c.p.c., nonché art. 118 disp. att. c.p.c., nella sostanza lamentando difetto assoluto di motivazione per invio acritico ad altra sentenza, fra parti diverse, non passata in giudicato; che per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem è legittima ove riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U. n.14815/2008). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti ,'autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, Ric. 2020 n. 01508 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI — 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 21978/2018); che a tali principi non si è uniformata la sentenza in scrutinio; che il secondo motivo, sul regime tributario delle spese di trasferta, resta assorbito; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l'Abruzzo - Pescara, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legi