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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 01570/2024

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a seguente ORDINANZA d( C' sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] LULZIM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia con la quale è stato respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto con la quale è stato deciso il reclamo proposto in materia di risarcimento del danno, ex art. 35-ter Ord. pen., per il periodo di detenzione presso gli Istituti penitenziari di [OSCURATO:PERSONA] e Orvieto, tra il 13 novembre 2018 e il 10 ottobre 2022.

Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento per vizio di motivazione, risulta proposto personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Rilevato che la proposta eccezione di illegittimità costitu2:ionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, secondo quanto già ripetutamente affermato da questa Corte, è manifestamente infondata, non ravvisandosi l'asserita violazione degli artt. 11, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui la norma non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334) Considerato che si è precisato che l'esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità, posto che quest'ultimo non contempla la partecipazione personale dell'imputato ed il diritto ad essere sentito, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dAle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA d( C' sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] LULZIM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia con la quale è stato respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto con la quale è stato deciso il reclamo proposto in materia di risarcimento del danno, ex art. 35-ter Ord. pen., per il periodo di detenzione presso gli Istituti penitenziari di [OSCURATO:PERSONA] e Orvieto, tra il 13 novembre 2018 e il 10 ottobre 2022. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento per vizio di motivazione, risulta proposto personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Rilevato che la proposta eccezione di illegittimità costitu2:ionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, secondo quanto già ripetutamente affermato da questa Corte, è manifestamente infondata, non ravvisandosi l'asserita violazione degli artt. 11, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui la norma non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334) Considerato che si è precisato che l'esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità, posto che quest'ultimo non contempla la partecipazione personale dell'imputato ed il diritto ad essere sentito, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dAle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere esten
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