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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 febbraio 2021

Cassazione n. 02252/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 22.2.2021, che ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formulata in relazione alla sentenza del Tribunale monocratico di Modena in data 8.1.2020, in giudicato dal 27.6.2020, con cui egli è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000.

In particolare, premesso che il giudizio di merito era stato celebrato in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67/2014, l'istante, a sostegno della richiesta di rescissione, sosteneva la mancata conoscenza della sentenza e della celebrazione del processo a suo carico, in cui era stato assistito da un difensore d'ufficio.

Soltanto con la notifica dell'ordine di carcerazione e del contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione, avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente aveva avuto conoscenza della condanna in questione.

2. La Corte di appello ha rilevato che, nell'ambito di quel procedimento, in data 22.12.2017, il Negro aveva eletto domicilio presso la propria abitazione, in Formigine, via Simonini n.5, domicilio di cui non risultava contestata l'effettività e che, del resto, era stato indicato anche quale luogo di residenza del Negro nella stessa istanza di rescissione; più precisamente, la dichiarazione di domicilio era avvenuta in occasione dell'identificazione dell'odierno ricorrente quale persona sottoposta alle indagini nell'instaurando procedimento penale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Modena, a seguito della denuncia presentata dalla Agenzia delle Entrate in data 21.11.2017 in relazione alla fattispecie delittuosa di cui sopra, commessa in Modena nel 2015.

Talché - ha argomentato la Corte - egli aveva avuto piena consapevolezza dell'esistenza del procedimento a suo carico sin dalla fase iniziale delle indagini preliminari e, in adempimento del minimo onere di diligenza su di lui gravante, avrebbe potuto e dovuto conoscerne gli sviluppi, essendo perciò irrilevante che le notifiche di tutti gli atti d'impulso processuale, inviate tramite posta, si fossero perfezionate soltanto nelle forme della c.d. compiuta giacenza per la "temporanea assenza del destinatario" e per l'assenza di altre persone idonee a ricevere la notifica, senza essere mai state le relative raccomandate ritirate dal Negro.

Nella specie, invero, il mancato ritiro degli atti era imputabile unicamente alla condotta dell'interessato, difettando, quindi, l'ipotesi dell'incolpevole mancata conoscenza del procedimento ex art. 629-bis cod. proc. pen.3.

Deduce il ricorrente, con unico motivo, che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, poiché affetta da violazione di legge processuale in relazione agli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. e da vizio di motivazione, in quanto si sarebbe limitata esclusivamente a ribadire la regolarità formale delle notifiche effettuate al Negro, non controversa, mentre avrebbe omesso di dar conto della sua conoscenza effettiva del processo.

3.1. In tale prospettiva, rileva il ricorrente, innanzitutto, che, in occasione della dichiarazione di domicilio, il verbale di identificazione non conteneva gli elementi essenziali relativi alla vocatio in iudicium ma soltanto l'indicazione generica della futura instaurazione di un procedimento a suo carico, senza alcun riferimento ai fatti oggetto di esso, così da non avergli consentito di comprenderne l'oggetto.

Rappresenta, inoltre, di essere stato assistito esclusivamente da un difensore d'ufficio, con il quale non aveva alcun contatto.

L'assenza di conoscenza del giudizio si protraeva in virtù del fatto che le successive notificazioni avvenivano tramite il servizio postale e si perfezionavano per compiuta giacenza attesa la temporanea assenza del destinatario, con riconsegna dei relativi plichi al mittente in quanto non ritirati.

Tale notificazioni non potrebbero, pertanto, considerarsi satisfattive dell'ineludibile esigenza di certezza della compiuta conoscenza del processo da parte del ricorrente.

3.2. Inoltre, si deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che il solo fatto che l'imputato abbia omesso di comunicare il mutamento temporaneo del proprio domicilio, essendosi trovato all'estero per ragioni di lavoro, con conseguente mancato ritiro degli atti possa configurare un'ipotesi di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento, sulla base dell'insegnamento desumibile dalla decisione delle Sezioni Unite, n. 23948/2020, Ismail, secondo cui a tal fine devono sussistere condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto all'elemento psicologico, senza poter esasperare il concetto di mancata diligenza sino a trasformarla in conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti.

4. Il p.g. ha presentato conclusioni scritte con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e, pertanto, da rigettare.

1.1. È noto che, a seguito delle modifiche operate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6), la disciplina del processo in absentia ex art. 420-bis cod. proc. pen. subordina la possibilità di procedere "in assenza" dell'imputato alla «effettiva conoscenza del procedimento», ossia all'effettiva informazione sul contenuto dell'accusa, sulla pendenza del procedimento e sui tempi e luoghi della sua celebrazione.

Per tale motivo, la norma richiede che l'imputato «abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza» ovvero risulti «con certezza» che egli sappia del procedimento; a tale prova positiva della conoscenza si aggiungono le ipotesi di conoscenza tipizzata contemplate dal secondo comma dell'art. 420-bis, vale a dire la dichiarazione od elezione di domicilio; l'applicazione di misure precautelari che abbiano portato all'udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare; la nomina di un difensore di fiducia.

A tali ipotesi, infine, il legislatore ha equiparato quella in cui l'imputato si sia «volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo».

1.2. A sua volta, l'art. 629-bis cod. proc. pen. (che la legge 23 giugno 2017, n. 203 ha introdotto in luogo dell'art. 625-ter stesso codice), prevede fra i presupposti per l'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato che il condannato, nei cui confronti si sia proceduto in absentia, «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo».

2. Rispetto a tale quadro normativo, deve essere richiamato il fondamentale apporto ermeneutico che sul tema della disciplina del processo in absentia e sul correlato rimedio della rescissione del giudicato è stato fornito dalle recenti decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte.

2.1. Con la sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716, le Sezioni unite, chiamate a pronunciarsi sulla nozione di «effettiva conoscenza del procedimento» alla quale l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione, collegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l'impugnazione, hanno tracciato, in generale, anche i confini di ammissibilità del processo in absentia.

La Corte ha affermato, innanzitutto, la necessità che l'accusato non sia soltanto posto a conoscenza dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico, ma che sia destinatario di un formale provvedimento di vocatio in iudicium, contenente l'indicazione dell'accusa formulata, nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio: in tal senso si è, fra l'altro, valorizzato il dato che tanto l'art. 420-bis, comma 4, quanto l'art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen. annettono rilevanza alla mancata conoscenza del «processo», con ciò presupponendo la formalizzazione di un'accusa ed il deferimento a giudizio dell'interessato.

Tale conoscenza, inoltre, deve essere effettiva e non meramente legale, come reso evidente dall'inequivoco tenore testuale dell'art. 420-bis cod. proc. pen. nella parte in cui richiede, come visto, che l'imputato «abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza» ovvero ricorrano le ipotesi di conoscenza tipizzata fondate sulle situazioni di cui al comma 2 della norma.

Quanto all'ipotesi in cui l'imputato si sia «volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo», la richiamata decisione delle Sezioni unite ha specificamente puntualizzato che, nel rispetto delle fonti sovranazionali così come interpretate dalle competenti Corti (Corte EDU, sentenza 18/05/2004, Somogyi c.

Italia; sentenza 10/11/2004, Sejdovic c.

Italia) e, altresì, come recepite nel nostro ordinamento (art. 19, legge n. 69 del 2005), la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato non osta alla celebrazione dello stesso quando egli si sia ad essa deliberatamente sottratto.

In tale contesto ricostruttivo, la citata decisione ha significativamente aggiunto che deve ritenersi operante una presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo nel caso di «inottemperanza all'onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis, cod. proc. pen.», come si desume dal tenore, sostanzialmente simmetrico, degli artt. 420- bis, comma 4, e 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., che onerano l'interessato (nell'un caso, imputato; nell'altro, condannato) della dimostrazione di una sua «incolpevole mancata conoscenza del processo».

2.2. Con la successiva Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420-01, si sono formulate ulteriori indicazioni esegetiche, che muovono dalla medesima premessa fatta propria dalla sentenza Innaro, ossia che il fondamento del sistema è incentrato sull'effettività della conoscenza del processo e sull'accertamento che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza.

In particolare, la sentenza Ismail ha posto l'accento sul rilievo che l'art. 420- bis, comma 2, cod. proc. pen., nella prospettiva di rendere più agevole il compito del giudice, ha tipizzato casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato: in questo senso, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto ad arresto, fermo o a misura cautelare, l'aver nominato un difensore di fiducia, sono altrettante situazioni che consentono di desumere dalla notifica, regolare ma non a mani proprie, l'effettiva conoscenza del processo.

Non si tratta, pertanto, della creazione di (nuove) presunzioni di conoscenza del processo, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità, fermo restando che alcun effetto potrà conseguire ad una impossibilità di regolare notifica.

2.3. In tale quadro ricostruttivo, la decisione in esame ha rimarcato che l'unica ipotesi in cui il legislatore ha previsto che possa procedersi alla n celebrazione del processo pur se la parte ignori la vocatio in ius è quella di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti dello stesso, precisando che di un tale comportamento vi deve essere traccia "positiva" all'esito di un necessario accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta, atteso che la disposizione normativa non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta predeterminata che possa ritenersi tale.

A questo proposito, sempre secondo la sentenza Ismail, ipotesi quali la «manifesta mancanza di diligenza informativa» ovvero la «indicazione di un domicilio falso» pur se apparentemente valido, se non possono far affermare automaticamente ed a priori, su un piano solo astratto, la ricorrenza della "volontaria sottrazione", nondimeno non sono affatto irrilevanti, trattandosi, per converso, di circostanze che possono e devono essere valutate nei singoli casi concreti; ciò, s'intende, senza esasperare il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarlo automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, pena il ritorno alle "vecchie" presunzioni.

3. Tali principi risultano senz'altro applicabili anche all'istituto della rescissione del giudicato.

3.1. Come già annotato, le Sezioni unite di questa Corte hanno più volte evidenziato lo stretto legame esistente fra l'art. 629-bis (e, prima ancora, dell'art. 625-ter) e l'art. 420-bis del codice di rito: nella lettura offerta dalla sentenza n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990-01, confermata anche da Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01, l'art. 629- bis si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis, onde è necessario ricavare dal coordinamento fra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all'istituto della rescissione le coordinate per ricostruire il significato della suddetta formula.

La rescissione del giudicato è destinata ad offrire, in particolare, una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, attraverso la proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione diretto al superamento del giudicato ed alla nuova instaurazione ab initio del processo in situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, a causa dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione.

3.2. In tale prospettiva, si sottolinea significativamente che la condizione di ignoranza del condannato in assenza «non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere» (così Sez.

U., n. 15498/2021, Lovric, al par. 8.1).

In altri termini, come evidenziato anche da Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137-01 - espressamente richiamata e condivisa dalla stessa sentenza Lovric -, il requisito della «incolpevole mancata conoscenza delle celebrazione del processo» ha il significato di «escludere all'assente pur sempre volontario l'accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare».

Proprio a tal fine, «l'art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza».

A tal fine, il Supremo consesso (cfr. la già richiamata Sez.

U, n. 15498/2021, Lovric) ha posto l'accento sugli ampi poteri cognitivi del giudice della rescissione, cui sono demandati controlli non solo formali, ma anche sostanziali, sui dati fattuali dai quali desumere la conoscenza della celebrazione del processo.

4. Orbene, l'ordinanza impugnata risulta avere fatto puntuale applicazione degli illustrati principi, avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza di una ipotesi di mancata conoscenza incolpevole del processo da parte del ricorrente con una motivazione puntuale, conforme a diritto e del tutto aliena da manifeste aporie di ordine logico. 4.1.

In tale prospettiva, i giudici di merito hanno valorizzato la circostanza che il Negro, in sede di identificazione, aveva dichiarato domicilio presso la propria abitazione, venendo posto contestualmente a conoscenza dell'imminente instaurazione a suo carico di un procedimento penale da parte dell'Autorità giudiziaria competente (la Procura della Repubblica di Modena), dell'origine della notizia di reato (denuncia dell'Agenzia delle Entrate in data 21.11.2017), nonché della natura della fattispecie di reato contestata e delle sue coordinate spazio- temporali (reato di cui all'art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000, commesso in Modena nel 2015), oltre che reso edotto della possibilità di rivolgersi in qualsiasi momento a tale Ufficio giudiziario, come al difensore nominato, per avere informazioni sullo stato del procedimento a suo carico, con tutti gli avvertimenti di rito ex art. 369 e 369-bis cod. proc. pen.

Tali circostanze sono state ritenute, con valutazione esente da censure di violazione di legge e di manifesta illogicità, rilevanti al fine di scrutinare il comportamento successivo dell'istante alla stregua del suo effettivo patrimonio conoscitivo.

La Corte felsinea ha, quindi, valorizzato l'ulteriore circostanza che il domicilio dichiarato dal Negro presso la propria abitazione era indubitabilmente quello effettivo, tanto che lo stesso ricorrente - fra l'altro, espressamente edotto, in sede di identificazione, delle conseguenze di legge e dell'obbligo di comunicare ogni mutamento, anche temporaneo, di tale domicilio - non ne ha mai contestato l'effettività, tanto da dichiarare domicilio nello stesso luogo anche ai fini del giudizio di rescissione.

Ancora, le notifiche degli atti processuali, effettuate per compiuta giacenza, danno conto dell'effettività della residenza in esame per tutta la durata del processo e negli stessi avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti gli atti processuali l'ufficiale postale ha dato atto della «temporanea assenza del destinatario» e della mancanza di altre persone abilitate, nonché di avere lasciato nella cassetta postale corrispondente allo stabile in indirizzo il rituale avviso, dunque a disposizione del destinatario.

In siffatto contesto, è, piuttosto, la stessa prospettazione difensiva a rivelarsi del tutto generica, laddove si è limitata ad allegare, in modo sostanzialmente assertivo e aspecifico, che il ricorrente si trovava all'estero per ragioni lavorative, senza peraltro allegare le modalità e la durata di tale asserita permanenza, onde consentire alla Corte territoriale di vagliare la concreta esistenza o meno di una situazione di temporanea inidoneità del domicilio dichiarato; né il ricorrente ha negato di avere effettivamente ricevuto presso la propria residenza gli avvisi lasciati in cassetta dall'agente postale, con possibilità di prenderne visione, ovvero contestato l'idoneità del loro contenuto informativo, da valutarsi alla luce delle informazioni già ricevute in sede di identificazione e di dichiarazione di domicilio.

4.2. Orbene, in tale dimensione ricostruttiva, la valutazione operata dalla Corte territoriale in merito al fatto che il mancato ritiro degli atti processuali non poteva in alcun modo attribuirsi ad incolpevole mancata conoscenza del processo risulta non configgente ma, anzi, del tutto conforme alle indicazioni contenute nella sopracitate decisioni delle Sezioni unite, ivi compresa la sentenza Ismail, laddove questa ha espressamente indicato che la «manifesta mancanza di diligenza informativa», debitamente calata e valutata nel contesto degli accertamenti in fatto del singolo caso - nella specie, ricostruito dall'impugnata ordinanza in maniera esente da manifesta illogicità o contraddittorietà e non censurabile in questa sede sul piano del merito - è senz'altro valutabile in concreto per potere affermare la ricorrenza della fattispecie di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; ipotesi motivatamente ravvisata, nella specie, in ragione della inottemperanza, imputabile al ricorrente, all'onere di informazione che derivava da una delle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis cod. proc. pen., tanto da porsi volontariamente nelle condizioni di non ricever.e adeguata notizia del processo, dimostrando così, implicitamente, di non volervi partecipare.

Tale conclusione è, del resto, pienamente coerente con il principio secondo cui la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla vocatio in iudicium con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851-01; v. altresì, in relazione a fattispecie di elezione di domicilio, Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Rv. 281101- 02; Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Rv. 276972-01).

5. Si impone, pertanto, il rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 22.2.2021, che ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formulata in relazione alla sentenza del Tribunale monocratico di Modena in data 8.1.2020, in giudicato dal 27.6.2020, con cui egli è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. In particolare, premesso che il giudizio di merito era stato celebrato in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67/2014, l'istante, a sostegno della richiesta di rescissione, sosteneva la mancata conoscenza della sentenza e della celebrazione del processo a suo carico, in cui era stato assistito da un difensore d'ufficio. Soltanto con la notifica dell'ordine di carcerazione e del contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione, avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente aveva avuto conoscenza della condanna in questione. 2. La Corte di appello ha rilevato che, nell'ambito di quel procedimento, in data 22.12.2017, il Negro aveva eletto domicilio presso la propria abitazione, in Formigine, via Simonini n.5, domicilio di cui non risultava contestata l'effettività e che, del resto, era stato indicato anche quale luogo di residenza del Negro nella stessa istanza di rescissione; più precisamente, la dichiarazione di domicilio era avvenuta in occasione dell'identificazione dell'odierno ricorrente quale persona sottoposta alle indagini nell'instaurando procedimento penale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Modena, a seguito della denuncia presentata dalla Agenzia delle Entrate in data 21.11.2017 in relazione alla fattispecie delittuosa di cui sopra, commessa in Modena nel 2015. Talché - ha argomentato la Corte - egli aveva avuto piena consapevolezza dell'esistenza del procedimento a suo carico sin dalla fase iniziale delle indagini preliminari e, in adempimento del minimo onere di diligenza su di lui gravante, avrebbe potuto e dovuto conoscerne gli sviluppi, essendo perciò irrilevante che le notifiche di tutti gli atti d'impulso processuale, inviate tramite posta, si fossero perfezionate soltanto nelle forme della c.d. compiuta giacenza per la "temporanea assenza del destinatario" e per l'assenza di altre persone idonee a ricevere la notifica, senza essere mai state le relative raccomandate ritirate dal Negro. Nella specie, invero, il mancato ritiro degli atti era imputabile unicamente alla condotta dell'interessato, difettando, quindi, l'ipotesi dell'incolpevole mancata conoscenza del procedimento ex art. 629-bis cod. proc. pen.3. Deduce il ricorrente, con unico motivo, che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, poiché affetta da violazione di legge processuale in relazione agli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. e da vizio di motivazione, in quanto si sarebbe limitata esclusivamente a ribadire la regolarità formale delle notifiche effettuate al Negro, non controversa, mentre avrebbe omesso di dar conto della sua conoscenza effettiva del processo. 3.1. In tale prospettiva, rileva il ricorrente, innanzitutto, che, in occasione della dichiarazione di domicilio, il verbale di identificazione non conteneva gli elementi essenziali relativi alla vocatio in iudicium ma soltanto l'indicazione generica della futura instaurazione di un procedimento a suo carico, senza alcun riferimento ai fatti oggetto di esso, così da non avergli consentito di comprenderne l'oggetto. Rappresenta, inoltre, di essere stato assistito esclusivamente da un difensore d'ufficio, con il quale non aveva alcun contatto. L'assenza di conoscenza del giudizio si protraeva in virtù del fatto che le successive notificazioni avvenivano tramite il servizio postale e si perfezionavano per compiuta giacenza attesa la temporanea assenza del destinatario, con riconsegna dei relativi plichi al mittente in quanto non ritirati. Tale notificazioni non potrebbero, pertanto, considerarsi satisfattive dell'ineludibile esigenza di certezza della compiuta conoscenza del processo da parte del ricorrente. 3.2. Inoltre, si deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che il solo fatto che l'imputato abbia omesso di comunicare il mutamento temporaneo del proprio domicilio, essendosi trovato all'estero per ragioni di lavoro, con conseguente mancato ritiro degli atti possa configurare un'ipotesi di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento, sulla base dell'insegnamento desumibile dalla decisione delle Sezioni Unite, n. 23948/2020, Ismail, secondo cui a tal fine devono sussistere condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto all'elemento psicologico, senza poter esasperare il concetto di mancata diligenza sino a trasformarla in conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti. 4. Il p.g. ha presentato conclusioni scritte con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e, pertanto, da rigettare. 1.1. È noto che, a seguito delle modifiche operate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6), la disciplina del processo in absentia ex art. 420-bis cod. proc. pen. subordina la possibilità di procedere "in assenza" dell'imputato alla «effettiva conoscenza del procedimento», ossia all'effettiva informazione sul contenuto dell'accusa, sulla pendenza del procedimento e sui tempi e luoghi della sua celebrazione. Per tale motivo, la norma richiede che l'imputato «abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza» ovvero risulti «con certezza» che egli sappia del procedimento; a tale prova positiva della conoscenza si aggiungono le ipotesi di conoscenza tipizzata contemplate dal secondo comma dell'art. 420-bis, vale a dire la dichiarazione od elezione di domicilio; l'applicazione di misure precautelari che abbiano portato all'udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare; la nomina di un difensore di fiducia. A tali ipotesi, infine, il legislatore ha equiparato quella in cui l'imputato si sia «volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo». 1.2. A sua volta, l'art. 629-bis cod. proc. pen. (che la legge 23 giugno 2017, n. 203 ha introdotto in luogo dell'art. 625-ter stesso codice), prevede fra i presupposti per l'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato che il condannato, nei cui confronti si sia proceduto in absentia, «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo». 2. Rispetto a tale quadro normativo, deve essere richiamato il fondamentale apporto ermeneutico che sul tema della disciplina del processo in absentia e sul correlato rimedio della rescissione del giudicato è stato fornito dalle recenti decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte. 2.1. Con la sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716, le Sezioni unite, chiamate a pronunciarsi sulla nozione di «effettiva conoscenza del procedimento» alla quale l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione, collegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l'impugnazione, hanno tracciato, in generale, anche i confini di ammissibilità del processo in absentia. La Corte ha affermato, innanzitutto, la necessità che l'accusato non sia soltanto posto a conoscenza dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico, ma che sia destinatario di un formale provvedimento di vocatio in iudicium, contenente l'indicazione dell'accusa formulata, nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio: in tal senso si è, fra l'altro, valorizzato il dato che tanto l'art. 420-bis, comma 4, quanto l'art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen. annettono rilevanza alla mancata conoscenza del «processo», con ciò presupponendo la formalizzazione di un'accusa ed il deferimento a giudizio dell'interessato. Tale conoscenza, inoltre, deve essere effettiva e non meramente legale, come reso evidente dall'inequivoco tenore testuale dell'art. 420-bis cod. proc. pen. nella parte in cui richiede, come visto, che l'imputato «abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza» ovvero ricorrano le ipotesi di conoscenza tipizzata fondate sulle situazioni di cui al comma 2 della norma. Quanto all'ipotesi in cui l'imputato si sia «volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo», la richiamata decisione delle Sezioni unite ha specificamente puntualizzato che, nel rispetto delle fonti sovranazionali così come interpretate dalle competenti Corti (Corte EDU, sentenza 18/05/2004, Somogyi c. Italia; sentenza 10/11/2004, Sejdovic c. Italia) e, altresì, come recepite nel nostro ordinamento (art. 19, legge n. 69 del 2005), la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato non osta alla celebrazione dello stesso quando egli si sia ad essa deliberatamente sottratto. In tale contesto ricostruttivo, la citata decisione ha significativamente aggiunto che deve ritenersi operante una presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo nel caso di «inottemperanza all'onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis, cod. proc. pen.», come si desume dal tenore, sostanzialmente simmetrico, degli artt. 420- bis, comma 4, e 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., che onerano l'interessato (nell'un caso, imputato; nell'altro, condannato) della dimostrazione di una sua «incolpevole mancata conoscenza del processo». 2.2. Con la successiva Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420-01, si sono formulate ulteriori indicazioni esegetiche, che muovono dalla medesima premessa fatta propria dalla sentenza Innaro, ossia che il fondamento del sistema è incentrato sull'effettività della conoscenza del processo e sull'accertamento che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza. In particolare, la sentenza Ismail ha posto l'accento sul rilievo che l'art. 420- bis, comma 2, cod. proc. pen., nella prospettiva di rendere più agevole il compito del giudice, ha tipizzato casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato: in questo senso, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto ad arresto, fermo o a misura cautelare, l'aver nominato un difensore di fiducia, sono altrettante situazioni che consentono di desumere dalla notifica, regolare ma non a mani proprie, l'effettiva conoscenza del processo. Non si tratta, pertanto, della creazione di (nuove) presunzioni di conoscenza del processo, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità, fermo restando che alcun effetto potrà conseguire ad una impossibilità di regolare notifica. 2.3. In tale quadro ricostruttivo, la decisione in esame ha rimarcato che l'unica ipotesi in cui il legislatore ha previsto che possa procedersi alla n celebrazione del processo pur se la parte ignori la vocatio in ius è quella di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti dello stesso, precisando che di un tale comportamento vi deve essere traccia "positiva" all'esito di un necessario accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta, atteso che la disposizione normativa non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta predeterminata che possa ritenersi tale. A questo proposito, sempre secondo la sentenza Ismail, ipotesi quali la «manifesta mancanza di diligenza informativa» ovvero la «indicazione di un domicilio falso» pur se apparentemente valido, se non possono far affermare automaticamente ed a priori, su un piano solo astratto, la ricorrenza della "volontaria sottrazione", nondimeno non sono affatto irrilevanti, trattandosi, per converso, di circostanze che possono e devono essere valutate nei singoli casi concreti; ciò, s'intende, senza esasperare il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarlo automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, pena il ritorno alle "vecchie" presunzioni. 3. Tali principi risultano senz'altro applicabili anche all'istituto della rescissione del giudicato. 3.1. Come già annotato, le Sezioni unite di questa Corte hanno più volte evidenziato lo stretto legame esistente fra l'art. 629-bis (e, prima ancora, dell'art. 625-ter) e l'art. 420-bis del codice di rito: nella lettura offerta dalla sentenza n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990-01, confermata anche da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01, l'art. 629- bis si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis, onde è necessario ricavare dal coordinamento fra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all'istituto della rescissione le coordinate per ricostruire il significato della suddetta formula. La rescissione del giudicato è destinata ad offrire, in particolare, una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, attraverso la proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione diretto al superamento del giudicato ed alla nuova instaurazione ab initio del processo in situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, a causa dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. 3.2. In tale prospettiva, si sottolinea significativamente che la condizione di ignoranza del condannato in assenza «non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere» (così Sez. U., n. 15498/2021, Lovric, al par. 8.1). In altri termini, come evidenziato anche da Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137-01 - espressamente richiamata e condivisa dalla stessa sentenza Lovric -, il requisito della «incolpevole mancata conoscenza delle celebrazione del processo» ha il significato di «escludere all'assente pur sempre volontario l'accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare». Proprio a tal fine, «l'art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza». A tal fine, il Supremo consesso (cfr. la già richiamata Sez. U, n. 15498/2021, Lovric) ha posto l'accento sugli ampi poteri cognitivi del giudice della rescissione, cui sono demandati controlli non solo formali, ma anche sostanziali, sui dati fattuali dai quali desumere la conoscenza della celebrazione del processo. 4. Orbene, l'ordinanza impugnata risulta avere fatto puntuale applicazione degli illustrati principi, avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza di una ipotesi di mancata conoscenza incolpevole del processo da parte del ricorrente con una motivazione puntuale, conforme a diritto e del tutto aliena da manifeste aporie di ordine logico. 4.1. In tale prospettiva, i giudici di merito hanno valorizzato la circostanza che il Negro, in sede di identificazione, aveva dichiarato domicilio presso la propria abitazione, venendo posto contestualmente a conoscenza dell'imminente instaurazione a suo carico di un procedimento penale da parte dell'Autorità giudiziaria competente (la Procura della Repubblica di Modena), dell'origine della notizia di reato (denuncia dell'Agenzia delle Entrate in data 21.11.2017), nonché della natura della fattispecie di reato contestata e delle sue coordinate spazio- temporali (reato di cui all'art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000, commesso in Modena nel 2015), oltre che reso edotto della possibilità di rivolgersi in qualsiasi momento a tale Ufficio giudiziario, come al difensore nominato, per avere informazioni sullo stato del procedimento a suo carico, con tutti gli avvertimenti di rito ex art. 369 e 369-bis cod. proc. pen. Tali circostanze sono state ritenute, con valutazione esente da censure di violazione di legge e di manifesta illogicità, rilevanti al fine di scrutinare il comportamento successivo dell'istante alla stregua del suo effettivo patrimonio conoscitivo. La Corte felsinea ha, quindi, valorizzato l'ulteriore circostanza che il domicilio dichiarato dal Negro presso la propria abitazione era indubitabilmente quello effettivo, tanto che lo stesso ricorrente - fra l'altro, espressamente edotto, in sede di identificazione, delle conseguenze di legge e dell'obbligo di comunicare ogni mutamento, anche temporaneo, di tale domicilio - non ne ha mai contestato l'effettività, tanto da dichiarare domicilio nello stesso luogo anche ai fini del giudizio di rescissione. Ancora, le notifiche degli atti processuali, effettuate per compiuta giacenza, danno conto dell'effettività della residenza in esame per tutta la durata del processo e negli stessi avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti gli atti processuali l'ufficiale postale ha dato atto della «temporanea assenza del destinatario» e della mancanza di altre persone abilitate, nonché di avere lasciato nella cassetta postale corrispondente allo stabile in indirizzo il rituale avviso, dunque a disposizione del destinatario. In siffatto contesto, è, piuttosto, la stessa prospettazione difensiva a rivelarsi del tutto generica, laddove si è limitata ad allegare, in modo sostanzialmente assertivo e aspecifico, che il ricorrente si trovava all'estero per ragioni lavorative, senza peraltro allegare le modalità e la durata di tale asserita permanenza, onde consentire alla Corte territoriale di vagliare la concreta esistenza o meno di una situazione di temporanea inidoneità del domicilio dichiarato; né il ricorrente ha negato di avere effettivamente ricevuto presso la propria residenza gli avvisi lasciati in cassetta dall'agente postale, con possibilità di prenderne visione, ovvero contestato l'idoneità del loro contenuto informativo, da valutarsi alla luce delle informazioni già ricevute in sede di identificazione e di dichiarazione di domicilio. 4.2. Orbene, in tale dimensione ricostruttiva, la valutazione operata dalla Corte territoriale in merito al fatto che il mancato ritiro degli atti processuali non poteva in alcun modo attribuirsi ad incolpevole mancata conoscenza del processo risulta non configgente ma, anzi, del tutto conforme alle indicazioni contenute nella sopracitate decisioni delle Sezioni unite, ivi compresa la sentenza Ismail, laddove questa ha espressamente indicato che la «manifesta mancanza di diligenza informativa», debitamente calata e valutata nel contesto degli accertamenti in fatto del singolo caso - nella specie, ricostruito dall'impugnata ordinanza in maniera esente da manifesta illogicità o contraddittorietà e non censurabile in questa sede sul piano del merito - è senz'altro valutabile in concreto per potere affermare la ricorrenza della fattispecie di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; ipotesi motivatamente ravvisata, nella specie, in ragione della inottemperanza, imputabile al ricorrente, all'onere di informazione che derivava da una delle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis cod. proc. pen., tanto da porsi volontariamente nelle condizioni di non ricever.e adeguata notizia del processo, dimostrando così, implicitamente, di non volervi partecipare. Tale conclusione è, del resto, pienamente coerente con il principio secondo cui la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla vocatio in iudicium con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851-01; v. altresì, in relazione a fattispecie di elezione di domicilio, Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Rv. 281101- 02; Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Rv. 276972-01). 5. Si impone, pertanto, il rig
Decreto Cassazione n. 02252/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris