CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00200/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aveva ceduto in locazione le tre autovetture alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta le aveva cedute, senza autorizzazione della società [OSCURATO:SOCIETA]., alla società rivenditrice di auto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, in relazione all’operazione, aveva esibito tre fatture di vendita nonché documentazione relativa al bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento del prezzo dei tre veicoli. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando quattro motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione degli artt. 253, 321, 354 e 355 cod. proc. pen., assumendo che il sequestro probatorio trovava giustificazione esclusivamente nella rilevanza probatoria della cosa oggetto del sequestro e che nel caso di specie tale presupposto era insussistente poiché tutti i passaggi di proprietà delle tre autovetture erano intervenuti per tabulas presso pubblici registri ed erano stati oggetto di compiute e coerenti trascrizioni, sicché non esistevano ulteriori documenti da acquisire né alcun numero di telaio da documentare. 4. Con il secondo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione degli artt. 122, 333, 336, 337, 529 e 129 cod. proc. pen., assumendo che nel caso di specie era carente la condizione di procedibilità in quanto la querela era stata presentata da soggetto non legittimato, tale [OSCURATO:PERSONA], che non era il legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. e neppure il procuratore speciale della stessa, e inoltre non era all’uopo delegato da soggetto titolare del potere di querela, considerato che il delegante, [OSCURATO:PERSONA], era un mero consigliere di amministrazione della società, munito di deleghe specifiche ben circoscritte, e non aveva il potere di proporre querela per conto della società. Osservava, peraltro, che la delega allegata alla querela sporta non era munita di firma autenticata. 5. Con il terzo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione degli artt. 253, 321, 354 e 355 cod. proc. pen., assumendo che la funzione probatoria del bene in sequestro doveva essere valutata in relazione alla situazione esistente al momento dell’adozione della misura cautelare reale, e non già in una prospettiva astratta, così che risultava irrilevante la ipotizzabilità di un non meglio indicato ulteriore reato perseguibile d’ufficio. 6. Con il quarto motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione dell’art. 646 cod. pen. rassegnando che almeno due dei tre beni mobili registrati oggetto di sequestro non erano di proprietà della società querelante, [OSCURATO:SOCIETA]. 7. In data 30 ottobre 2025 la difesa depositava note di conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. In relazione alla sussistenza dei presupposti giustificativi del sequestro probatorio deve ritenersi che il Tribunale abbia reso adeguata motivazione in relazione alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti, avendo affermato con il provvedimento impugnato, che “dagli elementi di indagine fino a questo momento posti in essere, il vincolo sulle autovetture trova piena giustificazione, trattandosi di beni su cui concentrare le indagini al fine di saggiare la bontà della prospettazione compiuta dalla società querelante …” e avendo opportunamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, che questo Collegio condivide, secondo il quale, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (cfr., ex multis , Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007 – 01). 2. Del pari inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il secondo motivo. In relazione alla querela proposta nell’interesse della società [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale ha congruamente osservato che, a tenore della visura camerale della detta società, tra i poteri conferiti all’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA] (che aveva delegato [OSCURATO:PERSONA] alla presentazione della querela), risultava, alla lettera A13, la rappresentanza della società, e che il legale rappresentante era, ovviamente, anche il titolare del potere di proporre querela per conto della società medesima. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile, dovendosi considerare che il Tribunale, pur effettuando un generico richiamo alla eventuale necessità di “vagliare la contestabilità di altre ipotesi di reato” (v. pag. 5 dell’ordinanza impugnata), ha comunque fatto riferimento, per ritenere la sussistenza di concrete esigenze di acquisizione della prova in relazione ai fatti ipotizzati, anche agli elementi di indagine fino a quel momento posti in essere, con particolare riferimento alla prospettazione dei fatti risultante dalla querela, che vedeva le tre autovetture oggetto del sequestro probatorio al centro dell’attività di indagine. 4. È, infine, inammissibile, in quanto manifestamente infondato, anche il quarto motivo, dovendosi considerare che la parte offesa del reato di appropriazione indebita non deve essere necessariamente individuata nel soggetto proprietario del bene oggetto della condotta illecita, ma può essere individuata in qualsivoglia soggetto che abbia la autonoma disponibilità di fatto del bene medesimo; in tali termini non risulta rilevante la proprietà formale delle tre vetture in sequestro. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; la ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]