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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28255/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.uditi i difensori:L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile da lui assistitae in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile da quest’ultimoassistita, si riporta e deposita conclusioni scritte e note spese.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 20/05/2025, la Corte di appello di Napoli, in sede digiudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la sentenzaemessa dal Tribunale di Salerno in data 24/05/2007 con la quale, per quanto diinteresse, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati previsti dagliartt. 81, 110, 423, comma 2, 367, 61 n. 2, 642 e 56-640 cod. pen., commessi inSalerno e Milano dal 17/08/2000 al 05/09/2000, e lo ha condannato alla pena dianni tre e mesi quattro di reclusione.La sentenza di primo grado era stata confermata a carico di PasqualeMarigliano, che aveva espressamente rinunciato alla prescrizione, con lasentenza della Corte di appello di Napoli in data 18/11/2013, che avevadichiarato l’estinzione dei reati nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] eCon successiva sentenza della Corte di cassazione in data 17/02/2016, ladecisione di condanna era stata annullata con rinvio per nuovo giudizio, all’esitodel quale la Corte di appello di Napoli in diversa composizione in data13/07/2022 aveva riformato la sentenza di primo grado e aveva assolto PasqualeMarigliano dai reati ascritti.Questa sentenza era stata impugnata dal Procuratore Generale presso laCorte di appello di Napoli e dalle imprese di assicurazione costituite parti civili([OSCURATO:PERSONA] di assicurazione soc. coop., [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di cassazione aveva accolto iricorsi, annullando la decisione assolutoria e disponendo un secondo giudizio dirinvio, conclusosi con il rigetto dell’appello e la conferma della condanna diPasquale [OSCURATO:PERSONA].In particolare, con la sentenza della Corte di Napoli in data 20/05/2025 siripercorre di nuovo l’intera vicenda relativa all’incendio che aveva distruttocompletamente il capannone industriale sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 120 diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], fratello dell’odierno imputato, e destinato per unaparte a sede della “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.”, di cui [OSCURATO:PERSONA] era socioaccomandatario ed amministratore unico e [OSCURATO:PERSONA] socio accomandante,e avente come oggetto sociale il commercio di abbigliamento, e per un’altraparte a sede della “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA], esercente attività diproduzione e vendite di camicie e maglieria.

Entrambe le ditte erano assicurateper il rischio di incendio.La Corte territoriale ha ritenuto che le vaste proporzioni dell’incendioscoppiato all’incirca alle ore 01,48 del 17/08/2000, quando era stato richiestol’intervento dei Vigili del fuoco, si erano realizzate con l’ausilio di sostanzechimiche acceleranti la combustione rinvenute nei campioni prelevati all’internodei locali della “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, perché le fiamme si erano estese in soli diciottominuti provocando il crollo parziale della struttura e l’innesco fortuito avrebberichiesto tempi di accensione non inferiori a 120 minuti.E’ stata esclusa l’ipotesi di un corto circuito generatore dell’incendio edall’esame complessivo degli elementi acquisiti, della descrizione dei luoghi edegli apporti contenuti nelle relazioni peritali e dei consulenti di parte la Corteterritoriale ha concluso che l’incendio ebbe uno sviluppo a macchia di leopardo ele fiamme partirono, più o meno contemporaneamente, da due punti delcapannone: da uno scaffale nel deposito della “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e dalla zonaesposizione della merce nei locali del “[OSCURATO:PERSONA] moda”, in prossimità della paretedivisoria tra i due esercizi commerciali, poi crollata al suolo insieme allacopertura del capannone.

In questi due punti nei campioni erano state rinvenutetracce di solventi ed additivi delle benzine, nonché residui di ragia minerale e diMEK, solventi chimici altamente infiammabili, indicativi dell’origine dolosadell’incendio.La Corte territoriale ha anche ritenuto che l’accesso dei soggetti checosparsero di materiale infiammabile l’interno del capannone avvenne dai localidella “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA], che, a differenza dei locali della “Centromoda”, non erano dotati di sistema di allarme in caso di intrusione.Le modalità di esecuzione dell’incendio doloso con il contestuale sviluppoegualmente devastante sia nella parte relativa all’esercizio di [OSCURATO:PERSONA], sia a quellodei fratelli [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto ritenere dimostrato l’interesse criminalecomune anche a [OSCURATO:PERSONA], rimanendo irrilevante il fatto che egli inquei giorni si trovasse all’estero.2.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso dai difensori diPasquale [OSCURATO:PERSONA], che censurano la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b)ed e), cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata qualificato il loro assistitocome concorrente e mandante dell’incendio unitamente a [OSCURATO:PERSONA] inassenza di una motivazione rafforzata e in violazione del canone di cui all’art.533 cod. proc. pen., essendosi limitata ad una diversa lettura degli elementiindiziari senza confutare – con maggiore forza persuasiva – il ragionamentologico-deduttivo della sentenza assolutoria ed essendosi invece basata su unamotivazione congetturale o comunque mancante.Si censura in particolare che la Corte territoriale abbia affermato chel’ingresso dei piromani dai locali “non allarmati” del [OSCURATO:PERSONA] presupponeva unnecessario accordo con il ricorrente e poi abbia omesso di spiegare da qualevarco e in che modo gli esecutori materiali sarebbero riusciti a passare dai localidella “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” a quelli della “[OSCURATO:PERSONA] moda” per collocare i materialiinfiammabili.Inoltre la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che lenumeros iss ime operaz ion i ines is tent i e l ’aumento esponenz ia ledell’indebitamento erano riferibili solo alla società di [OSCURATO:PERSONA], mentre la “Centromoda” non aveva problemi di decozione e nell’anno dell’incendio aveva unvolume d’affari prossimo ad un miliardo di lire.Sicchè illogica era la conclusione secondo la quale anche la società diMarigliano era accomunata dal movente della finalità di locupletazione.

Népotevano considerarsi indizi della volontà di frode le elevate rimanenze e irapporti con le ditte poi fallite, che rientravano nelle scelte commerciali dirivendita di merci in forma outlet a prezzi concorrenziali.3.

La parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], hadepositato memoria, con la quale chiede l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.4.

E’ stata chiesta la trattazione orale della causa.All’udienza di discussione il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ilrigetto del ricorso.L’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].p.a., e quale sostituto processuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dellaparte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha depositato comparse conclusionali enote spese, associandosi alle richieste del Procuratore Generale.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedell’imputato, hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Le censure contenute nel ricorso denunciano per un verso che la Corteterritoriale, giudice del rinvio, avrebbe acriticamente richiamato la motivazionedel giudice di primo grado per relationem senza assolvere all’obbligo dimotivazione rafforzata, e per altro verso eccepiscono il vizio di motivazione nellaparte in cui si omette di indicare un essenziale dato fattuale, e cioè da qualevarco e in che modo gli esecutori materiali dell’incendio sarebbero riusciti apassare dai locali della “[OSCURATO:PERSONA]”, privi di sistema di allarme, a quelli della“[OSCURATO:PERSONA]”, circostanza che presupponeva un necessario accordo conPasquale [OSCURATO:PERSONA].Al fine di valutare la sussistenza di vizi della motivazione occorre affrontarela prima delle censure e fissare i contenuti dell’obbligo di motivazione al quale laCorte territoriale, quale giudice del rinvio, era tenuta a dare adempimento.2.1.

La doglianza della difesa in ordine al fatto che la sentenza impugnatanon sia sorretta da una motivazione c.d.

“rafforzata” si ricollega alle alternevicende processuali del presente procedimento, nel quale si sono succedute unasentenza di appello di conferma della condanna emessa con la decisione di primogrado e una sentenza di riforma in senso assolutorio.Come si è sopra ricordato, [OSCURATO:PERSONA], che ha rinunciato allaprescrizione, è stato ritenuto responsabile dei reati previsti dagli artt. 81, 110,423, comma 2, 367, 61 n. 2, 642 e 56-640 cod. pen., commessi in Salerno eMilano dal 17/08/2000 al 05/09/2000, e per questo condannato alla pena di annitre e mesi quattro di reclusione, con la sentenza emessa dal Tribunale di Salernoin data 24/05/2007.A tale decisione è seguito il giudizio di appello, conclusosi con la sentenzadella Corte di appello di Napoli in data 18/11/2013, che per [OSCURATO:PERSONA] stata di integrale conferma.Il primo giudizio di cassazione, promosso dall’imputato impugnando questasentenza di appello, si è concluso con sentenza in data 17/02/2016 diannullamento con rinvio per nuovo giudizio.I giudici di legittimità avevano espressamente rimosso la sentenza delgiudice di appello, evidenziando l’inutilizzabilità di una prova dichiarativa sullaquale era stata basata la decisione e disponendo che si svolgesse un nuovogiudizio.La Corte di appello di Napoli in diversa composizione, a seguito del primogiudizio di rinvio, con decisione in data 13/07/2022 aveva riformato la sentenzadi primo grado e aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] da tutti i reati ascritti.Anche questa decisione deve considerarsi del tutto rimossa, poiché, aseguito di impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di appello diNapoli e delle imprese di assicurazione costituite parti civili, con sentenza in data08/06/2023 la Corte di cassazione l’ha annullata integralmente disponendonuovo giudizio, perché – così afferma la motivazione dei giudici di legittimità – laCorte territoriale non aveva spiegato in modo logico e adeguato le ragioni delproprio convincimento e così ne era stato inficiato l’esame globale degli atti.La sentenza oggi impugnata, quindi, per dare corretta esecuzione almandato di quest’ultima decisione rescindente di legittimità, era chiamata avalutare l’originario atto di appello avverso la sentenza di primo grado, dopo chedue decisioni in grado di appello erano cadute per effetto del giudizio cassatorio,la prima di conferma perché basata su prove inutilizzabili, la seconda, di riformae di proscioglimento, perché priva di una logica ed adeguata esposizione delleragioni del convincimento favorevole all’imputato.2.2.

L’obbligo di motivazione c.d.

“rafforzata” è stato elaborato dallagiurisprudenza di legittimità con specifico riferimento alle ipotesi in cui il giudicedi appello debba sovvertire una sentenza di primo grado che ha assoltodell’imputato dal fatto addebitato, accogliendo l’impugnazione del pubblicoministero o della parte civile e quindi riformandola per affermare che l’imputato ècolpevole dell’illecito a lui contestato.La maggior intensità dei doveri motivazionali è da ricondursi al canone dellacertezza che è posto alla base di una condanna, in linea con la modifica dell'art.533, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 46 del 2006 che haintrodotto il parametro «dell'oltre ogni ragionevole dubbio» (Cass. sez. 6, n.11550 del 15/02/2017, Rv. 269138).La riforma della sentenza di assoluzione è consentita se il giudice di appelloacquisisce elementi e rinviene argomenti che lo mettano nelle condizioni distrutturare la motivazione della propria decisione, dando puntuale ragione delledifformi conclusioni assunte (Cass. sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 - dep. 2017 -Rv. 268948); in particolare, il giudice di secondo grado ha l'obbligo di delinearele linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutarespecificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza,dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può,invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorioperché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Cass. sez. 6,n. 10130 del 20/01/2015, Rv. 262907).Si è affermato che «in questa situazione l'assoluzione di primo grado, che sifonda non solo sulla mancanza della prova della colpevolezza, ma sul ragionevoledubbio dell'innocenza dell'imputato, opera un rafforzamento della presunzione dinon colpevolezza in appello» (così in motivazione Sez.

U, n. 11586 del30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 – 01).E’ quindi dal rafforzamento della presunzione di innocenza, ad opera dellasentenza di assoluzione, che deriva specularmente la necessità (e quindil’obbligo) di una motivazione “rafforzata”.Il giudice di merito di appello deve esprimere, con il proprio apparatoargomentativo, una maggiore forza persuasiva (Sez. 6, n. 51898 del11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01), capace di prevalere sull’acquisito maggiorvigore che la pronuncia assolutoria ha conferito alla presunzione di innocenza.Per questo si richiede che essa sia fondata «su un'analisi approfondita epuntuale della sentenza impugnata e su un confronto critico con il correlatoragionamento probatorio, dovendo essere esplicitate le ragioni per cui glielementi di prova già valutati dal primo giudice assumono una diversa valenzadimostrativa, in quanto non è sufficiente la mera prospettazione di unaricostruzione alternativa dei fatti». (Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026,Pg c.

D’Ambrosio, Rv. 289123 - 02).2.3.

Sulla base di queste condivise premesse non può esservi spazio peraffermare che una sentenza di appello di assoluzione, intervenuta nel corso delprocedimento penale e annullata con rinvio dai giudici di legittimità, possa farsorgere nel giudice di rinvio un obbligo di motivazione rafforzata.Va, infatti, anzitutto evidenziato che tale obbligo sorge in capo al giudice dimerito di appello solo quando l’assoluzione è stata disposta dal giudice di primogrado, cioè dal soggetto che ha svolto l’istruttoria e dinanzi al quale si è formatala prova in contraddittorio.Non a caso l’obbligo di motivazione rafforzata concorre con l’obbligo dirinnovazione istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per"motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa", proprio perché ilgiudice del secondo grado di merito può attribuire ad una prova una valenzadiversa da quella attribuitagli dal giudice che l’assunta e superare la presunzionedi innocenza rafforzata dall’assoluzione solo attraverso l'instaurazione delcontraddittorio come metodo di costruzione della prova orale.Al contrario se la sentenza di secondo grado deve riformare in melius, cioèinsenso assolutorio, una sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado,gli viene richiesta solo una motivazione «puntuale e adeguata» (Sez.

U, n. 14800del 21/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc.

Troise, Rv. 272430 – 01), non quindirafforzata né preceduta dalla nuova assunzione della prova dichiarativa che siintende rivalutare in maniera difforme.L’obbligo di motivazione rafforzata sorge, quindi, in capo al giudice di appelloin relazione ad una sentenza di primo grado che, assolvendo, abbia datoconsistenza al ragionevole dubbio che preclude l’accertamento di responsabilitàdi assoluzione; mentre quando la sentenza di primo grado è di condanna, fermae immutata restando la presunzione di innocenza fino alla definitività delladecisione ai sensi dell’art. 27, secondo comma, Cost., il compito del giudice disecondo grado è verificare nel merito se siano stati trascurati elementi oargomenti capaci di frapporre dubbi ragionevoli all’affermazione di responsabilitàpenale dell’imputato o di condurre ad una diversa ricostruzione dei fatti.Poiché, quindi, l’obbligo di motivazione rafforzata si innesta nel giudizio diappello avverso sentenza di assoluzione e opera nell’esame da parte del giudicesuperiore di merito di una sentenza emessa da un giudice di primo grado, il suoinsorgere non può prescindere da questa relazione.E non può essere legata al fatto che nell’intera vicenda procedimentale visono state decisioni di merito di segno diverso.Il dato rileva anche con riguardo al giudizio di appello, svolto a seguito dirinvio disposto dalla Corte di cassazione; anche se – come nel caso di specie -interviene dopo un giudizio di appello concluso con una sentenza annullata edopo un precedente giudizio di rinvio concluso con un’altra sentenza parimentiannullata, il giudice del secondo giudizio di rinvio è tenuto a valutare sesussistono i presupposti per confermare o riformare l’originaria sentenza di primogrado sulla base degli originari atti di appello, applicando le regole e i criteri delgiudizio di appello (se del caso nei limiti derivanti dal principio di diritto fissatodai giudici di legittimità), alla stessa maniera di come era richiesta al giudice cheaveva svolto per primo il giudizio di impugnazione di merito.Pertanto, a fronte di una sentenza di primo grado di condanna, il giudice delrinvio dopo l’annullamento in sede di legittimità di una sentenza di secondogrado che l’aveva riformata, assolvendo l’imputato, non è gravato dall’obbligo dimotivazione rafforzata.Anzitutto l’apparato argomentativo che deve predisporre deve confrontarsisempre con la motivazione del giudice di primo grado e non con quella cassatadel precedente giudice di appello.Semmai i criteri che dovrà osservare nel redigere la propria motivazionepotranno essere orientati e resi ulteriormente rigorosi dai principi impartiti con lasentenza rescindente del giudice di legittimità, che entro certi limiti, in caso diannullamento per vizio di motivazione, può circoscrivere i poteri di cognizione, invia ordinaria pieni, facendo residuare ambiti di giudicato interno sulle parti dellasentenza che non hanno connessione essenziale con le parti annullate (Sez. 3, n.30805 del 15/01/2024, Elia, Rv. 286870 – 03; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021,Cataldo, Rv. 281106 – 01).D’altronde nemmeno si può affermare che una sentenza di riforma in sensoassolutorio della sentenza di condanna di primo grado, per il solo fatto di essereintervenuta nel percorso procedimentale, rafforzi la presunzione di innocenza allastessa maniera di quanto può fare una sentenza di assoluzione emessa dalgiudice di primo grado a seguito dell’acquisizione delle prove in contradditorioUna sentenza di assoluzione in secondo grado annullata dalla Corte dicassazione è, difatti, un pronunciamento che deve intendersi eliminato dallasequenza procedimentale, poiché già l’apparato argomentativo che avrebbedovuto rafforzare la presunzione di innocenza ha ceduto dinanzi alla verifica dilegittimità.Ne è prova nel caso di specie proprio la motivazione della sentenza dellaCorte di cassazione che ha disposto il giudizio di rinvio conclusosi con la sentenzaora impugnata.

E difatti la sentenza di assoluzione annullata è stata ritenutacarente proprio nell’esame degli elementi acquisiti e nell’esposizione logica edadeguata delle ragioni del convincimento liberatorio dell’imputato.Così plasticamente si rende evidente come una decisione assolutoria cassataper vizio di motivazione non può essere capace di cristallizzare un ragionevoledubbio con il quale il successivo giudice di rinvio è tenuto a confrontarsi, perchéè lo stesso annullamento a sancire l’erroneità del convincimento così comeespresso e a richiedere di avviare una nuova verifica che non riproduca gli stessivizi.Non basta quindi che vi sia una qualsivoglia sentenza di assoluzione, magarianche viziata. per far sorgere l’obbligo di motivazione rafforzata.Pertanto la legittimità della sentenza del giudice del rinvio, se di confermadella decisione di condanna del giudice di primo grado, dovrà essere valutata,invece, verificando se essa è in grado di dare adeguate e logicamente ineccepibilirispetto ai motivi di appello e se la sua motivazione rispetta le direttive impartitedalla sentenza rescindente.3.

La sentenza impugnata ha proceduto ad una compiuta valutazione di tuttii motivi di appello e le carenze motivazionali denunciate nel ricorso sonoinsussistenti.Nel ricorso la natura dell’incendio doloso non viene più messa in discussione,così come il fatto che chi ne curò l’esecuzione materiale accedette al capannonedai locali di “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” del [OSCURATO:PERSONA].Viene tuttavia sostenuta la manifesta illogicità dell’affermazione secondo laquale la dinamica dell’incendio a macchia di leopardo con tracce di sostanzeacceleranti la combustione presenti sia nei locali della “[OSCURATO:PERSONA]” sia in quellidella “[OSCURATO:PERSONA]” dei [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe l’accordo dei tre originariimputati, portatori di un interesse criminale comune.

Secondo il ricorrente, lasentenza impugnata non aveva preso in considerazione l’effettivo stato dei luoghie la possibilità per gli esecutori materiali di transitare, senza lasciare segni dieffrazione, dai locali della “[OSCURATO:PERSONA]” a quelli comunicanti della “CentroModa”, separati solo da una rete metallica; l’esistenza di collegamenti internirendeva meno preciso l’elemento indiziario utilizzato per affermare l’esistenza diun accordo tra chi dette fuoco ai locali della “[OSCURATO:PERSONA]” fino ai localiconfinanti della “[OSCURATO:PERSONA]” e i [OSCURATO:PERSONA].Inoltre la ricostruzione era da considerarsi viziata perché aveva ritenutoirrilevanti i ricavi della società del ricorrente nel triennio 1998-2000 e perchéaveva posto sullo stesso piano la situazione finanziaria delle due società, purdando atto contraddittoriamente della ben diversa situazione economica di esse.I motivi di censura attengono, in realtà, a profili compiutamente valutati nelmerito nella motivazione della sentenza impugnata e non individuano specifichefratture logiche, dolendosi dell’interpretazione che degli elementi è stata datadalla Corte territoriale e proponendo una ricostruzione alternativa.La sentenza per l’imputato è motivata non solo con riferimento all’interessecomune a [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe consentito l’accesso dalla sua parte a chi hacosparso le due aree di solventi acceleratori della combustione), ma anche allecondotte da lui successivamente poste in essere come amministratore della"[OSCURATO:PERSONA] moda" per chiedere la liquidazione dell’indennizzo per i danniproducendo fatture per operazioni dubbie o inesistenti, vagliate come tali congiudizio di merito insindacabile in Cassazione.Nel contesto argomentativo l’accertata presenza di tracce di interventodoloso funzionale alla propagazione dell’incendio anche nei locali della “CentroModa” è stata evidenziata come elemento determinante del comune interessecriminali del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Il dato probante considerato univoco non è stato tanto il fatto che l’esecutoremateriale dell’incendio non sarebbe potuto transitare alla “[OSCURATO:PERSONA]”, dopoessere entrato dal lato della “[OSCURATO:PERSONA]”, se non glielo avessero consentito,ma il fatto che egli, dopo essersi adoperato perché l’incendio si propagasse dapiù punti all’interno della “[OSCURATO:PERSONA]”, alla stessa maniera con perfettotempismo (e quindi mostrando di seguire per entrambi gli ambienti un analogodisegno), in forza della collocazione di altre micce incendiarie ad effetto ritardatosi adoperò perché le fiamme avvolgessero con certezza e con uguali velocità epregiudizi anche l’area della società facente capo a [OSCURATO:PERSONA].E’, infatti, dalle modalità di esecuzione delle attività che produsserol’incendio, come tecnicamente ricostruito anche dagli esperti e dai vigili del fuocosentiti in giudizio, che la sentenza impugnata con ineccepibile ricostruzione infatto ha ritenuto dimostrato sussistere la prova di una strategica esecuzione diun’azione criminale concordata dai [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].E’ la tempistica simultanea e la precisa corrispondenza delle modalità seguitenei due ambienti che hanno fatto ritenere ragionevolmente ai giudici di meritoche «se l’incendio fosse stato procurato o commissionato dal solo [OSCURATO:PERSONA] fuoco sarebbe stato appiccato esclusivamente sulle merci in deposito della“[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”» (pag. 27).Quanto poi alle valutazioni sulle condizioni finanziarie ed economiche delledue società, non sussiste la contraddizione denunciata dal ricorrente.Alla pag. 30 della sentenza impugnata la Corte territoriale ha spiegato leragioni per le quali le anomalie specificamente riconducibili alla “[OSCURATO:PERSONA]”erano state considerate indicative di un artificioso aumento del valore delmagazzino, progressivamente predisposto prima dell’incendio: l’acquisto per30.000.000 di lire di merce da una società, dichiarata fallita, che esercitava ilcommercio di alimentari, del tutto incomprensibile per una società checommercia in abbigliamento; i plurimi rapporti con altre società fallite conpagamenti regolati per contanti o con modalità non meglio specificate e in ognicaso non tracciabili; le fatture che risultano emesse da società inesistenti; l’esitodella perizia grafologica che attestava che molteplici fatture e documenti ditrasporto di fornitori aventi sedi in territori diversi e molto distanti tra loro eranostate vergate dalla stessa mano, fatto indicativo della loro surrettiziapredisposizione e quindi della loro falsità.Rispetto alla solidità che tali dati conferiscono alla concatenazione degliargomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per disattendere i motivi di appelloe confermare la sentenza di condanna emessa in primo grado, le censurecontenute in ricorso non risultano avere pregio.4.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato alpagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalleparti civili costituite per il presente grado, commisurate secondo i parametrivigenti, così come indicato in dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.p.a eGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 5000 per ciascuna, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.uditi i difensori:L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile da lui assistitae in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile da quest’ultimoassistita, si riporta e deposita conclusioni scritte e note spese.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 20/05/2025, la Corte di appello di Napoli, in sede digiudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la sentenzaemessa dal Tribunale di Salerno in data 24/05/2007 con la quale, per quanto diinteresse, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati previsti dagliartt. 81, 110, 423, comma 2, 367, 61 n. 2, 642 e 56-640 cod. pen., commessi inSalerno e Milano dal 17/08/2000 al 05/09/2000, e lo ha condannato alla pena dianni tre e mesi quattro di reclusione.La sentenza di primo grado era stata confermata a carico di PasqualeMarigliano, che aveva espressamente rinunciato alla prescrizione, con lasentenza della Corte di appello di Napoli in data 18/11/2013, che avevadichiarato l’estinzione dei reati nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] eCon successiva sentenza della Corte di cassazione in data 17/02/2016, ladecisione di condanna era stata annullata con rinvio per nuovo giudizio, all’esitodel quale la Corte di appello di Napoli in diversa composizione in data13/07/2022 aveva riformato la sentenza di primo grado e aveva assolto PasqualeMarigliano dai reati ascritti.Questa sentenza era stata impugnata dal Procuratore Generale presso laCorte di appello di Napoli e dalle imprese di assicurazione costituite parti civili([OSCURATO:PERSONA] di assicurazione soc. coop., [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di cassazione aveva accolto iricorsi, annullando la decisione assolutoria e disponendo un secondo giudizio dirinvio, conclusosi con il rigetto dell’appello e la conferma della condanna diPasquale [OSCURATO:PERSONA].In particolare, con la sentenza della Corte di Napoli in data 20/05/2025 siripercorre di nuovo l’intera vicenda relativa all’incendio che aveva distruttocompletamente il capannone industriale sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 120 diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], fratello dell’odierno imputato, e destinato per unaparte a sede della “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.”, di cui [OSCURATO:PERSONA] era socioaccomandatario ed amministratore unico e [OSCURATO:PERSONA] socio accomandante,e avente come oggetto sociale il commercio di abbigliamento, e per un’altraparte a sede della “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA], esercente attività diproduzione e vendite di camicie e maglieria. Entrambe le ditte erano assicurateper il rischio di incendio.La Corte territoriale ha ritenuto che le vaste proporzioni dell’incendioscoppiato all’incirca alle ore 01,48 del 17/08/2000, quando era stato richiestol’intervento dei Vigili del fuoco, si erano realizzate con l’ausilio di sostanzechimiche acceleranti la combustione rinvenute nei campioni prelevati all’internodei locali della “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, perché le fiamme si erano estese in soli diciottominuti provocando il crollo parziale della struttura e l’innesco fortuito avrebberichiesto tempi di accensione non inferiori a 120 minuti.E’ stata esclusa l’ipotesi di un corto circuito generatore dell’incendio edall’esame complessivo degli elementi acquisiti, della descrizione dei luoghi edegli apporti contenuti nelle relazioni peritali e dei consulenti di parte la Corteterritoriale ha concluso che l’incendio ebbe uno sviluppo a macchia di leopardo ele fiamme partirono, più o meno contemporaneamente, da due punti delcapannone: da uno scaffale nel deposito della “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e dalla zonaesposizione della merce nei locali del “[OSCURATO:PERSONA] moda”, in prossimità della paretedivisoria tra i due esercizi commerciali, poi crollata al suolo insieme allacopertura del capannone. In questi due punti nei campioni erano state rinvenutetracce di solventi ed additivi delle benzine, nonché residui di ragia minerale e diMEK, solventi chimici altamente infiammabili, indicativi dell’origine dolosadell’incendio.La Corte territoriale ha anche ritenuto che l’accesso dei soggetti checosparsero di materiale infiammabile l’interno del capannone avvenne dai localidella “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA], che, a differenza dei locali della “Centromoda”, non erano dotati di sistema di allarme in caso di intrusione.Le modalità di esecuzione dell’incendio doloso con il contestuale sviluppoegualmente devastante sia nella parte relativa all’esercizio di [OSCURATO:PERSONA], sia a quellodei fratelli [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto ritenere dimostrato l’interesse criminalecomune anche a [OSCURATO:PERSONA], rimanendo irrilevante il fatto che egli inquei giorni si trovasse all’estero.2. Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso dai difensori diPasquale [OSCURATO:PERSONA], che censurano la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b)ed e), cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata qualificato il loro assistitocome concorrente e mandante dell’incendio unitamente a [OSCURATO:PERSONA] inassenza di una motivazione rafforzata e in violazione del canone di cui all’art.533 cod. proc. pen., essendosi limitata ad una diversa lettura degli elementiindiziari senza confutare – con maggiore forza persuasiva – il ragionamentologico-deduttivo della sentenza assolutoria ed essendosi invece basata su unamotivazione congetturale o comunque mancante.Si censura in particolare che la Corte territoriale abbia affermato chel’ingresso dei piromani dai locali “non allarmati” del [OSCURATO:PERSONA] presupponeva unnecessario accordo con il ricorrente e poi abbia omesso di spiegare da qualevarco e in che modo gli esecutori materiali sarebbero riusciti a passare dai localidella “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” a quelli della “[OSCURATO:PERSONA] moda” per collocare i materialiinfiammabili.Inoltre la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che lenumeros iss ime operaz ion i ines is tent i e l ’aumento esponenz ia ledell’indebitamento erano riferibili solo alla società di [OSCURATO:PERSONA], mentre la “Centromoda” non aveva problemi di decozione e nell’anno dell’incendio aveva unvolume d’affari prossimo ad un miliardo di lire.Sicchè illogica era la conclusione secondo la quale anche la società diMarigliano era accomunata dal movente della finalità di locupletazione. Népotevano considerarsi indizi della volontà di frode le elevate rimanenze e irapporti con le ditte poi fallite, che rientravano nelle scelte commerciali dirivendita di merci in forma outlet a prezzi concorrenziali.3. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], hadepositato memoria, con la quale chiede l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.4. E’ stata chiesta la trattazione orale della causa.All’udienza di discussione il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ilrigetto del ricorso.L’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].p.a., e quale sostituto processuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dellaparte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha depositato comparse conclusionali enote spese, associandosi alle richieste del Procuratore Generale.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedell’imputato, hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Le censure contenute nel ricorso denunciano per un verso che la Corteterritoriale, giudice del rinvio, avrebbe acriticamente richiamato la motivazionedel giudice di primo grado per relationem senza assolvere all’obbligo dimotivazione rafforzata, e per altro verso eccepiscono il vizio di motivazione nellaparte in cui si omette di indicare un essenziale dato fattuale, e cioè da qualevarco e in che modo gli esecutori materiali dell’incendio sarebbero riusciti apassare dai locali della “[OSCURATO:PERSONA]”, privi di sistema di allarme, a quelli della“[OSCURATO:PERSONA]”, circostanza che presupponeva un necessario accordo conPasquale [OSCURATO:PERSONA].Al fine di valutare la sussistenza di vizi della motivazione occorre affrontarela prima delle censure e fissare i contenuti dell’obbligo di motivazione al quale laCorte territoriale, quale giudice del rinvio, era tenuta a dare adempimento.2.1. La doglianza della difesa in ordine al fatto che la sentenza impugnatanon sia sorretta da una motivazione c.d. “rafforzata” si ricollega alle alternevicende processuali del presente procedimento, nel quale si sono succedute unasentenza di appello di conferma della condanna emessa con la decisione di primogrado e una sentenza di riforma in senso assolutorio.Come si è sopra ricordato, [OSCURATO:PERSONA], che ha rinunciato allaprescrizione, è stato ritenuto responsabile dei reati previsti dagli artt. 81, 110,423, comma 2, 367, 61 n. 2, 642 e 56-640 cod. pen., commessi in Salerno eMilano dal 17/08/2000 al 05/09/2000, e per questo condannato alla pena di annitre e mesi quattro di reclusione, con la sentenza emessa dal Tribunale di Salernoin data 24/05/2007.A tale decisione è seguito il giudizio di appello, conclusosi con la sentenzadella Corte di appello di Napoli in data 18/11/2013, che per [OSCURATO:PERSONA] stata di integrale conferma.Il primo giudizio di cassazione, promosso dall’imputato impugnando questasentenza di appello, si è concluso con sentenza in data 17/02/2016 diannullamento con rinvio per nuovo giudizio.I giudici di legittimità avevano espressamente rimosso la sentenza delgiudice di appello, evidenziando l’inutilizzabilità di una prova dichiarativa sullaquale era stata basata la decisione e disponendo che si svolgesse un nuovogiudizio.La Corte di appello di Napoli in diversa composizione, a seguito del primogiudizio di rinvio, con decisione in data 13/07/2022 aveva riformato la sentenzadi primo grado e aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] da tutti i reati ascritti.Anche questa decisione deve considerarsi del tutto rimossa, poiché, aseguito di impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di appello diNapoli e delle imprese di assicurazione costituite parti civili, con sentenza in data08/06/2023 la Corte di cassazione l’ha annullata integralmente disponendonuovo giudizio, perché – così afferma la motivazione dei giudici di legittimità – laCorte territoriale non aveva spiegato in modo logico e adeguato le ragioni delproprio convincimento e così ne era stato inficiato l’esame globale degli atti.La sentenza oggi impugnata, quindi, per dare corretta esecuzione almandato di quest’ultima decisione rescindente di legittimità, era chiamata avalutare l’originario atto di appello avverso la sentenza di primo grado, dopo chedue decisioni in grado di appello erano cadute per effetto del giudizio cassatorio,la prima di conferma perché basata su prove inutilizzabili, la seconda, di riformae di proscioglimento, perché priva di una logica ed adeguata esposizione delleragioni del convincimento favorevole all’imputato.2.2. L’obbligo di motivazione c.d. “rafforzata” è stato elaborato dallagiurisprudenza di legittimità con specifico riferimento alle ipotesi in cui il giudicedi appello debba sovvertire una sentenza di primo grado che ha assoltodell’imputato dal fatto addebitato, accogliendo l’impugnazione del pubblicoministero o della parte civile e quindi riformandola per affermare che l’imputato ècolpevole dell’illecito a lui contestato.La maggior intensità dei doveri motivazionali è da ricondursi al canone dellacertezza che è posto alla base di una condanna, in linea con la modifica dell'art.533, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 46 del 2006 che haintrodotto il parametro «dell'oltre ogni ragionevole dubbio» (Cass. sez. 6, n.11550 del 15/02/2017, Rv. 269138).La riforma della sentenza di assoluzione è consentita se il giudice di appelloacquisisce elementi e rinviene argomenti che lo mettano nelle condizioni distrutturare la motivazione della propria decisione, dando puntuale ragione delledifformi conclusioni assunte (Cass. sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 - dep. 2017 -Rv. 268948); in particolare, il giudice di secondo grado ha l'obbligo di delinearele linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutarespecificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza,dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può,invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorioperché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Cass. sez. 6,n. 10130 del 20/01/2015, Rv. 262907).Si è affermato che «in questa situazione l'assoluzione di primo grado, che sifonda non solo sulla mancanza della prova della colpevolezza, ma sul ragionevoledubbio dell'innocenza dell'imputato, opera un rafforzamento della presunzione dinon colpevolezza in appello» (così in motivazione Sez. U, n. 11586 del30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 – 01).E’ quindi dal rafforzamento della presunzione di innocenza, ad opera dellasentenza di assoluzione, che deriva specularmente la necessità (e quindil’obbligo) di una motivazione “rafforzata”.Il giudice di merito di appello deve esprimere, con il proprio apparatoargomentativo, una maggiore forza persuasiva (Sez. 6, n. 51898 del11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01), capace di prevalere sull’acquisito maggiorvigore che la pronuncia assolutoria ha conferito alla presunzione di innocenza.Per questo si richiede che essa sia fondata «su un'analisi approfondita epuntuale della sentenza impugnata e su un confronto critico con il correlatoragionamento probatorio, dovendo essere esplicitate le ragioni per cui glielementi di prova già valutati dal primo giudice assumono una diversa valenzadimostrativa, in quanto non è sufficiente la mera prospettazione di unaricostruzione alternativa dei fatti». (Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026,Pg c. D’Ambrosio, Rv. 289123 - 02).2.3. Sulla base di queste condivise premesse non può esservi spazio peraffermare che una sentenza di appello di assoluzione, intervenuta nel corso delprocedimento penale e annullata con rinvio dai giudici di legittimità, possa farsorgere nel giudice di rinvio un obbligo di motivazione rafforzata.Va, infatti, anzitutto evidenziato che tale obbligo sorge in capo al giudice dimerito di appello solo quando l’assoluzione è stata disposta dal giudice di primogrado, cioè dal soggetto che ha svolto l’istruttoria e dinanzi al quale si è formatala prova in contraddittorio.Non a caso l’obbligo di motivazione rafforzata concorre con l’obbligo dirinnovazione istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per"motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa", proprio perché ilgiudice del secondo grado di merito può attribuire ad una prova una valenzadiversa da quella attribuitagli dal giudice che l’assunta e superare la presunzionedi innocenza rafforzata dall’assoluzione solo attraverso l'instaurazione delcontraddittorio come metodo di costruzione della prova orale.Al contrario se la sentenza di secondo grado deve riformare in melius, cioèinsenso assolutorio, una sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado,gli viene richiesta solo una motivazione «puntuale e adeguata» (Sez. U, n. 14800del 21/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272430 – 01), non quindirafforzata né preceduta dalla nuova assunzione della prova dichiarativa che siintende rivalutare in maniera difforme.L’obbligo di motivazione rafforzata sorge, quindi, in capo al giudice di appelloin relazione ad una sentenza di primo grado che, assolvendo, abbia datoconsistenza al ragionevole dubbio che preclude l’accertamento di responsabilitàdi assoluzione; mentre quando la sentenza di primo grado è di condanna, fermae immutata restando la presunzione di innocenza fino alla definitività delladecisione ai sensi dell’art. 27, secondo comma, Cost., il compito del giudice disecondo grado è verificare nel merito se siano stati trascurati elementi oargomenti capaci di frapporre dubbi ragionevoli all’affermazione di responsabilitàpenale dell’imputato o di condurre ad una diversa ricostruzione dei fatti.Poiché, quindi, l’obbligo di motivazione rafforzata si innesta nel giudizio diappello avverso sentenza di assoluzione e opera nell’esame da parte del giudicesuperiore di merito di una sentenza emessa da un giudice di primo grado, il suoinsorgere non può prescindere da questa relazione.E non può essere legata al fatto che nell’intera vicenda procedimentale visono state decisioni di merito di segno diverso.Il dato rileva anche con riguardo al giudizio di appello, svolto a seguito dirinvio disposto dalla Corte di cassazione; anche se – come nel caso di specie -interviene dopo un giudizio di appello concluso con una sentenza annullata edopo un precedente giudizio di rinvio concluso con un’altra sentenza parimentiannullata, il giudice del secondo giudizio di rinvio è tenuto a valutare sesussistono i presupposti per confermare o riformare l’originaria sentenza di primogrado sulla base degli originari atti di appello, applicando le regole e i criteri delgiudizio di appello (se del caso nei limiti derivanti dal principio di diritto fissatodai giudici di legittimità), alla stessa maniera di come era richiesta al giudice cheaveva svolto per primo il giudizio di impugnazione di merito.Pertanto, a fronte di una sentenza di primo grado di condanna, il giudice delrinvio dopo l’annullamento in sede di legittimità di una sentenza di secondogrado che l’aveva riformata, assolvendo l’imputato, non è gravato dall’obbligo dimotivazione rafforzata.Anzitutto l’apparato argomentativo che deve predisporre deve confrontarsisempre con la motivazione del giudice di primo grado e non con quella cassatadel precedente giudice di appello.Semmai i criteri che dovrà osservare nel redigere la propria motivazionepotranno essere orientati e resi ulteriormente rigorosi dai principi impartiti con lasentenza rescindente del giudice di legittimità, che entro certi limiti, in caso diannullamento per vizio di motivazione, può circoscrivere i poteri di cognizione, invia ordinaria pieni, facendo residuare ambiti di giudicato interno sulle parti dellasentenza che non hanno connessione essenziale con le parti annullate (Sez. 3, n.30805 del 15/01/2024, Elia, Rv. 286870 – 03; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021,Cataldo, Rv. 281106 – 01).D’altronde nemmeno si può affermare che una sentenza di riforma in sensoassolutorio della sentenza di condanna di primo grado, per il solo fatto di essereintervenuta nel percorso procedimentale, rafforzi la presunzione di innocenza allastessa maniera di quanto può fare una sentenza di assoluzione emessa dalgiudice di primo grado a seguito dell’acquisizione delle prove in contradditorioUna sentenza di assoluzione in secondo grado annullata dalla Corte dicassazione è, difatti, un pronunciamento che deve intendersi eliminato dallasequenza procedimentale, poiché già l’apparato argomentativo che avrebbedovuto rafforzare la presunzione di innocenza ha ceduto dinanzi alla verifica dilegittimità.Ne è prova nel caso di specie proprio la motivazione della sentenza dellaCorte di cassazione che ha disposto il giudizio di rinvio conclusosi con la sentenzaora impugnata. E difatti la sentenza di assoluzione annullata è stata ritenutacarente proprio nell’esame degli elementi acquisiti e nell’esposizione logica edadeguata delle ragioni del convincimento liberatorio dell’imputato.Così plasticamente si rende evidente come una decisione assolutoria cassataper vizio di motivazione non può essere capace di cristallizzare un ragionevoledubbio con il quale il successivo giudice di rinvio è tenuto a confrontarsi, perchéè lo stesso annullamento a sancire l’erroneità del convincimento così comeespresso e a richiedere di avviare una nuova verifica che non riproduca gli stessivizi.Non basta quindi che vi sia una qualsivoglia sentenza di assoluzione, magarianche viziata. per far sorgere l’obbligo di motivazione rafforzata.Pertanto la legittimità della sentenza del giudice del rinvio, se di confermadella decisione di condanna del giudice di primo grado, dovrà essere valutata,invece, verificando se essa è in grado di dare adeguate e logicamente ineccepibilirispetto ai motivi di appello e se la sua motivazione rispetta le direttive impartitedalla sentenza rescindente.3. La sentenza impugnata ha proceduto ad una compiuta valutazione di tuttii motivi di appello e le carenze motivazionali denunciate nel ricorso sonoinsussistenti.Nel ricorso la natura dell’incendio doloso non viene più messa in discussione,così come il fatto che chi ne curò l’esecuzione materiale accedette al capannonedai locali di “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” del [OSCURATO:PERSONA].Viene tuttavia sostenuta la manifesta illogicità dell’affermazione secondo laquale la dinamica dell’incendio a macchia di leopardo con tracce di sostanzeacceleranti la combustione presenti sia nei locali della “[OSCURATO:PERSONA]” sia in quellidella “[OSCURATO:PERSONA]” dei [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe l’accordo dei tre originariimputati, portatori di un interesse criminale comune. Secondo il ricorrente, lasentenza impugnata non aveva preso in considerazione l’effettivo stato dei luoghie la possibilità per gli esecutori materiali di transitare, senza lasciare segni dieffrazione, dai locali della “[OSCURATO:PERSONA]” a quelli comunicanti della “CentroModa”, separati solo da una rete metallica; l’esistenza di collegamenti internirendeva meno preciso l’elemento indiziario utilizzato per affermare l’esistenza diun accordo tra chi dette fuoco ai locali della “[OSCURATO:PERSONA]” fino ai localiconfinanti della “[OSCURATO:PERSONA]” e i [OSCURATO:PERSONA].Inoltre la ricostruzione era da considerarsi viziata perché aveva ritenutoirrilevanti i ricavi della società del ricorrente nel triennio 1998-2000 e perchéaveva posto sullo stesso piano la situazione finanziaria delle due società, purdando atto contraddittoriamente della ben diversa situazione economica di esse.I motivi di censura attengono, in realtà, a profili compiutamente valutati nelmerito nella motivazione della sentenza impugnata e non individuano specifichefratture logiche, dolendosi dell’interpretazione che degli elementi è stata datadalla Corte territoriale e proponendo una ricostruzione alternativa.La sentenza per l’imputato è motivata non solo con riferimento all’interessecomune a [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe consentito l’accesso dalla sua parte a chi hacosparso le due aree di solventi acceleratori della combustione), ma anche allecondotte da lui successivamente poste in essere come amministratore della"[OSCURATO:PERSONA] moda" per chiedere la liquidazione dell’indennizzo per i danniproducendo fatture per operazioni dubbie o inesistenti, vagliate come tali congiudizio di merito insindacabile in Cassazione.Nel contesto argomentativo l’accertata presenza di tracce di interventodoloso funzionale alla propagazione dell’incendio anche nei locali della “CentroModa” è stata evidenziata come elemento determinante del comune interessecriminali del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Il dato probante considerato univoco non è stato tanto il fatto che l’esecutoremateriale dell’incendio non sarebbe potuto transitare alla “[OSCURATO:PERSONA]”, dopoessere entrato dal lato della “[OSCURATO:PERSONA]”, se non glielo avessero consentito,ma il fatto che egli, dopo essersi adoperato perché l’incendio si propagasse dapiù punti all’interno della “[OSCURATO:PERSONA]”, alla stessa maniera con perfettotempismo (e quindi mostrando di seguire per entrambi gli ambienti un analogodisegno), in forza della collocazione di altre micce incendiarie ad effetto ritardatosi adoperò perché le fiamme avvolgessero con certezza e con uguali velocità epregiudizi anche l’area della società facente capo a [OSCURATO:PERSONA].E’, infatti, dalle modalità di esecuzione delle attività che produsserol’incendio, come tecnicamente ricostruito anche dagli esperti e dai vigili del fuocosentiti in giudizio, che la sentenza impugnata con ineccepibile ricostruzione infatto ha ritenuto dimostrato sussistere la prova di una strategica esecuzione diun’azione criminale concordata dai [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].E’ la tempistica simultanea e la precisa corrispondenza delle modalità seguitenei due ambienti che hanno fatto ritenere ragionevolmente ai giudici di meritoche «se l’incendio fosse stato procurato o commissionato dal solo [OSCURATO:PERSONA] fuoco sarebbe stato appiccato esclusivamente sulle merci in deposito della“[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”» (pag. 27).Quanto poi alle valutazioni sulle condizioni finanziarie ed economiche delledue società, non sussiste la contraddizione denunciata dal ricorrente.Alla pag. 30 della sentenza impugnata la Corte territoriale ha spiegato leragioni per le quali le anomalie specificamente riconducibili alla “[OSCURATO:PERSONA]”erano state considerate indicative di un artificioso aumento del valore delmagazzino, progressivamente predisposto prima dell’incendio: l’acquisto per30.000.000 di lire di merce da una società, dichiarata fallita, che esercitava ilcommercio di alimentari, del tutto incomprensibile per una società checommercia in abbigliamento; i plurimi rapporti con altre società fallite conpagamenti regolati per contanti o con modalità non meglio specificate e in ognicaso non tracciabili; le fatture che risultano emesse da società inesistenti; l’esitodella perizia grafologica che attestava che molteplici fatture e documenti ditrasporto di fornitori aventi sedi in territori diversi e molto distanti tra loro eranostate vergate dalla stessa mano, fatto indicativo della loro surrettiziapredisposizione e quindi della loro falsità.Rispetto alla solidità che tali dati conferiscono alla concatenazione degliargomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per disattendere i motivi di appelloe confermare la sentenza di condanna emessa in primo grado, le censurecontenute in ricorso non risultano avere pregio.4. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato alpagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalleparti civili costituite per il presente grado, commisurate secondo i parametrivigenti, così come indicato in dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.p.a eGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 5000 per ciascuna, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28255/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris