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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12139/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Simone [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catania ha confermato quella con la quale il GIP di quel Tribunale aveva applicato a PARISI Salvatore la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 73, c. 4, d.P.R. n. 309/1990, 23, c. 3, legge 110/75 e 648, cod. pen., accertati il 26.10.2022, respingendo la richiesta di riesame formulata dall'interessato limitatamente alla esistenza delle esigenze cautelari, contestata dalla difesa con memoria e in sede di discussione orale.

2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza di legge processuale e vizio della motivazione, che assume manifestamente illogica, carente e contraddittoria, con riferimento alle ritenute esigenze cautelari.

In particolare, secondo il deducente, il dato concreto valorizzato per ritenere il pericolo di reiterazione criminosa sarebbe costituito da un unico carico pendente annoverato dal PARISI e la inidoneità della misura domiciliare presidiata sarebbe stata giustificata con una mera formula di stile.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Simone [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese processuali.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il tema devoluto è limitato alla valutazione delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura, alla luce del disposto di cui all'art. 275, cod. proc. pen., non essendo contestata la gravità indiziaria.

Orbene, la valutazione sul quadro cautelare è stata condotta alla stregua del fatto che, in sede di perquisizione, al PARISI è stata trovata la sostanza stupefacente, in parte suddivisa in dosi, unitamente a materiale atto al suo confezionamento, ma soprattutto considerato il rinvenimento, nella stessa occasione, di un'arma clandestina carica.

Tale ultima circostanza è stata ritenuta indice significativo di collegamenti dell'indagato con l'ambiente della criminalità organizzata e, proprio tale valutazione, in uno con il precedente arresto del PARISI nel febbraio del 2022 per analoghe condotte, con sottoposizione a misura non custodiale, ha influito su quella inerente al pericolo di reiterazione di fatti analoghi e sulla scelta della misura.

Infatti, il Tribunale ha ritenuto che il rischio di recidiva non potrebbe essere efficacemente arginato dalla misura domiciliare, ancorché 2 (;t elettronicamente presidiata, atteso che le condotte criminose erano state per ben due volte poste in essere in ambiente domestico, la seconda volta proprio mentre il PARISI era sottoposto all'obbligo di presentazione alla PG, avendo così dimostrato la assoluta insensibilità ai limiti e alle prescrizioni dell'AG.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Quanto alla sussistenza dell'esigenza special-preventiva, la motivazione censurata è coerente con i principi di matrice giurisprudenziale, considerato che, ai fini della sua configurabilità, il parametro valutativo costituito dalla personalità dell'indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai suoi precedenti penali, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l'incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l'analisi di quel comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente (sez. 5, n. 5644 del 25/9/2014, /ov, Rv. 264212; sez. 3, n. 36330 del 7/6/2019, Monteleone, Rv. 277613).

Inoltre, alla pregressa incensuratezza dell'indagato va riconosciuta valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (sez. 5, n. 42784 del 23/5/2016, Castagna, Rv. 267956).

In ordine al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, esso non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma è indicativo di una continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura è chiamata a realizzare (sez. 2, n. 6593 del 25/1/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; sez. 5, n. 12869 del 20/1/2022, Iordachescu, Rv. 282991).

Per quanto inerisce, invece, alla idoneità della sola misura più afflittiva, deve considerarsi che è lo stesso principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, a fungere da parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (sez. 2, n. 10383 del 18/2/2022, Gallo, Rv. 282758).

E, deve aggiungersi, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi (sez. 2, n. 797 del 3712/2020, dep. 2021, Viti, Rv. 280470; n. 19559 del 25/2/2020, Amico, Rv. 279475).

4. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi.

I giudici territoriali hanno ancorato le loro valutazioni, sui due distinti piani, ad elementi certamente apprezzabili a tali fini, avuto riguardo a dati fattuali neppure contestati nella loro storicità.

Di contro, le censure veicolate con il ricorso si sono tradotte in una generica contestazione di tale valutazione, senza allegazione di elementi a sostegno dei vizi, meramente enunciati, che avrebbero inficiato la motivazione, al contrario del tutto logica e non contraddittoria.

5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Deciso il 15 febbraio 2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Simone [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catania ha confermato quella con la quale il GIP di quel Tribunale aveva applicato a PARISI Salvatore la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 73, c. 4, d.P.R. n. 309/1990, 23, c. 3, legge 110/75 e 648, cod. pen., accertati il 26.10.2022, respingendo la richiesta di riesame formulata dall'interessato limitatamente alla esistenza delle esigenze cautelari, contestata dalla difesa con memoria e in sede di discussione orale. 2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza di legge processuale e vizio della motivazione, che assume manifestamente illogica, carente e contraddittoria, con riferimento alle ritenute esigenze cautelari. In particolare, secondo il deducente, il dato concreto valorizzato per ritenere il pericolo di reiterazione criminosa sarebbe costituito da un unico carico pendente annoverato dal PARISI e la inidoneità della misura domiciliare presidiata sarebbe stata giustificata con una mera formula di stile. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Simone [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese processuali. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il tema devoluto è limitato alla valutazione delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura, alla luce del disposto di cui all'art. 275, cod. proc. pen., non essendo contestata la gravità indiziaria. Orbene, la valutazione sul quadro cautelare è stata condotta alla stregua del fatto che, in sede di perquisizione, al PARISI è stata trovata la sostanza stupefacente, in parte suddivisa in dosi, unitamente a materiale atto al suo confezionamento, ma soprattutto considerato il rinvenimento, nella stessa occasione, di un'arma clandestina carica. Tale ultima circostanza è stata ritenuta indice significativo di collegamenti dell'indagato con l'ambiente della criminalità organizzata e, proprio tale valutazione, in uno con il precedente arresto del PARISI nel febbraio del 2022 per analoghe condotte, con sottoposizione a misura non custodiale, ha influito su quella inerente al pericolo di reiterazione di fatti analoghi e sulla scelta della misura. Infatti, il Tribunale ha ritenuto che il rischio di recidiva non potrebbe essere efficacemente arginato dalla misura domiciliare, ancorché 2 (;t elettronicamente presidiata, atteso che le condotte criminose erano state per ben due volte poste in essere in ambiente domestico, la seconda volta proprio mentre il PARISI era sottoposto all'obbligo di presentazione alla PG, avendo così dimostrato la assoluta insensibilità ai limiti e alle prescrizioni dell'AG. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Quanto alla sussistenza dell'esigenza special-preventiva, la motivazione censurata è coerente con i principi di matrice giurisprudenziale, considerato che, ai fini della sua configurabilità, il parametro valutativo costituito dalla personalità dell'indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai suoi precedenti penali, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l'incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l'analisi di quel comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente (sez. 5, n. 5644 del 25/9/2014, /ov, Rv. 264212; sez. 3, n. 36330 del 7/6/2019, Monteleone, Rv. 277613). Inoltre, alla pregressa incensuratezza dell'indagato va riconosciuta valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (sez. 5, n. 42784 del 23/5/2016, Castagna, Rv. 267956). In ordine al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, esso non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma è indicativo di una continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura è chiamata a realizzare (sez. 2, n. 6593 del 25/1/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; sez. 5, n. 12869 del 20/1/2022, Iordachescu, Rv. 282991). Per quanto inerisce, invece, alla idoneità della sola misura più afflittiva, deve considerarsi che è lo stesso principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, a fungere da parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (sez. 2, n. 10383 del 18/2/2022, Gallo, Rv. 282758). E, deve aggiungersi, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi (sez. 2, n. 797 del 3712/2020, dep. 2021, Viti, Rv. 280470; n. 19559 del 25/2/2020, Amico, Rv. 279475). 4. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi. I giudici territoriali hanno ancorato le loro valutazioni, sui due distinti piani, ad elementi certamente apprezzabili a tali fini, avuto riguardo a dati fattuali neppure contestati nella loro storicità. Di contro, le censure veicolate con il ricorso si sono tradotte in una generica contestazione di tale valutazione, senza allegazione di elementi a sostegno dei vizi, meramente enunciati, che avrebbero inficiato la motivazione, al contrario del tutto logica e non contraddittoria. 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 15 febbraio 2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t
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