CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2020 la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al n. 18376/2012 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. GSASFN61524A789H), quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in data 16"dittrre-k- 2012, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 5 - con troricorrente e ricorrente incidentale - I di 7 N. 18376/12 +18378/12 + 18379/12 R.G. Est. F. D'Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 3/08/12, Sezione staccata di Sassari, depositata in data 10 gennaio 2012. Nonché sul ricorso iscritto al n. 18378/2012 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] (C.F. 020337660907), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in data 16 ial rst ré 2012, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 5 - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 1/08/12, Sezione staccata di Sassari, depositata in data 10 gennaio 2012. Nonché sul ricorso iscritto al n. 18379/2012 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di N. 18376/12 +18378/12 + 18379/12 R.G. Est. F. D'Aquino procura speciale in data 16 2012, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 5 - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 2/08/12, Sezione staccata di Sassari, depositata in data 10 gennaio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'il febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, per l'inammissibilità e per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidental e. [OSCURATO:PERSONA] Dagli atti del procedimento n. 18376/2012 R.G. emerge che la contribuente [OSCURATO:PERSONA], socia accomandante all'1°/0 della società [OSCURATO:PERSONA] SAS di [OSCURATO:PERSONA] & C., ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2005 per IRPEF - conseguente ad altro avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata di accertamento di maggiori redditi - avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione conseguente all'accertamento societario; che l'avviso traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza di Olbia, relativa a quattro compravendite, in relazione alle quali era stato ritenuto incongruo il prezzo di cessione di alcuni immobili ceduti dalla società partecipata e siti all'interno di un complesso immobiliare (residence Paradiso) in località Olbia - Pittulongu, sulla base di dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società partecipata e sul parziale disconoscimento della commissione (pari al 13%) dell'agente immobiliare che aveva concluso l'affare; 3 di'! N. 18376/12 +18378/12 + 18379/12 R.G. Est. F. D'Aquino che l'atto impositivo relativo alla società partecipata aveva, invece, individuato ulteriori elementi indiziari oltre quelli indicati nel PVC (importo dei mutui e delle ipoteche iscritte, listini immobiliari), procedendo a inasprire quantitativamente gli importi dei corrispettivi già precedentemente accertati in sede di PVC, elevando quattro distinti rilievi, uno per ciascuna unità immobiliare; che la CTP di Sassari ha rigettato il ricorso e che la CTR della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, con sentenza in data 10 gennaio 2012, ha accolto parzialmente l'appello della socia accomandante, già de cuius all'atto della pronuncia della sentenza di appello, confermando gli originari valori rilevati in sede di PVC dagli agenti accertatori; che ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale erede della contribuente, il quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da due memorie (la seconda depositata in PCT); che dagli atti della causa n. 18378/12 R.G. emerge come in tale giudizio sia stato impugnato dalla società contribuente [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] il pregiudiziale avviso di accertamento riguardante la società emesso per IRAP e IVA oltre sanzioni in relazione al medesimo periodo di imposta (2005), giudizio che ha avuto presupposti, questioni e decorso analogo a quello precedente, nel quale ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente, la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui ha resistito l'Ufficio con controricorso;N. 18376/12 +18378/12 + 18379/12 R.G. Est. F. D'Aquino che in relazione a tale giudizio il contribuente ha dichiarato di avere fatto ricorso alla rottamazione di cui al d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 in relazione a una cartella emessa in relazione a tale atto impositivo; che dagli atti del procedimento n. 18379/12 R.G. risulta che il socio [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario della menzionata società di persone partecipata, ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al medesimo periodo di imposta 2005 per IRPEF, conseguente all'avviso di accertamento relativo alla società partecipata, del tutto analogo ai precedenti, in cui popone ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da due memorie (la seconda depositata in PCT), ricorso incidentale cui resiste anche in questo caso l'Ufficio con controricorso; che anche in questo giudizio, già fissato per la trattazione all'udienza del 19 gennaio 2019 e già oggetto di definizione parziale in relazione a una ulteriore cartella, è poi stato oggetto di nuova definizione agevolata a termini del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; che i ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di cause connesse ex art. 274 cod. proc. civ., in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello riguardo a contenzioso litisconsortile e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2018, n. 3789; Cass., Sez. I, 31 ottobre 2011, n. 22631);N. 18376/12 +18378/12 + 18379/12 R.G. Est. F. D'Aquino che la definizione del contenzioso riguardante la società contribuente e il socio [OSCURATO:PERSONA], come documentato nelle rispettive memorie, non riguardano l'intero importo oggetto di controversia, posto che la cartella di pagamento n. 10220100007063646000, emessa a carico della società contribuente e la cartella di pagamento n. 1022010000597955000 emessa a carico del contribuente [OSCURATO:PERSONA], pur relative a giudizi per i quali i contribuenti hanno assunto l'impegno a rinunciare ai giudizi in parte qua a termini dell'art. 6, comma 2, di. n. 193/2016, concernono importi pari a 2/3 di quelli oggetto di accertamento, come risulta dagli importi indicati nell'estratto della prima cartella, nonché dalla cartella (questa volta in copia) emessa a carico del socio e successivamente ulteriormente definita ex d.l. n. 119/2018; che in relazione alla sentenza impugnata in relazione al ricorso pronunciato nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], come rileva lo stesso controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], si osserva che la stessa era stata pronunciata nei confronti anche dell'altro erede della de cuius, [OSCURATO:PERSONA] («la sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3, ancorché emessa nei confronti di entrambi gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduta prima della proposizione dell'appello ritualmente proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non risulta sia stata impugnata nei confronti di quest'ultimo»: pag. 23 ric. n. 18376/2012 R.G.), il quale non è stato evocato nel presente giudizio, né si è costituito volontariamente; che, pertanto, stante anche il motivo del ricorso incidentale ivi formulato, relativo alla violazione del contraddittorio (per quanto formulata dal ricorrente incidentale ad altro titolo) deve procedersi alla integrazione del contraddittorio in sede di legittimità a termini dell'art.331 cod. proc. civ. nei confronti del litisconsorte già presente in appello;N. 18376/12 +18378/12 + 18379/12 R.G. Est. F. D'Aquino P. Q. M. La Corte dispone la riunione al giudizio n. 18376/2012 R.G. dei giudizi nn. 18378/2012 R.G. e 18379/2.12 R.G.; visto l'art. 331 cod. proc. civ., dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, disponendo rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in data 11 febbraio 2022 Il