CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 36574/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27856-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1884/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2021; Ric. 2021 n. 27856 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], anche quale mandatario di [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato “l’inefficacia del preavviso di fermo, limitatamente alle cartelle oggetto di opposizione che annullava, condannando Equitalia al pagamento delle spese di lite”; 2.per quanto qui ancora interessa, la Corte ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del grado liquidate in favore del Cimitan in euro 1.888,00, oltre accessori; 3. per la cassazione di tale capo di sentenza ha proposto ricorso il Cimitan con un motivo; non hanno svolto attività difensiva gli intimati; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.4 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, dell’art.2233 c.c. e dell’art. 11 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; si sostiene che in ragione dello scaglione di valore applicabile da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, la Corte territoriale avrebbe dovuto liquidare le spese, per le quattro fasi processuali del grado di appello, nella misura di euro 5.532,00, avuto riguardo ai valori medi, o, subordinatamente, nella misura di euro 3.118,00, avuto riguardo ai valori minimi; il ricorso non merita accoglimento; Ric. 2021 n. 27856 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- 2.il d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla l. n. 27 del 2012, all'art. 9 ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e previsto: "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto..."; secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimità (espresso in relazione al d.m. n. 140 del 2012 ma applicabile anche al decreto ministeriale successivo): "In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata" (Cass. SS.UU. n. 17405 del 2012; con riferimento al d.m. n. 55/14, v. Cass. n. 21205 del 2016 e Cass. n. 31884 del 2018); nella specie deve farsi riferimento, ratione temporis, al d.m. n. 55/14il cui art. 4 stabilisce: "il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere Ric. 2021 n. 27856 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento"; come più volte statuito da questa Corte (v. Cass. n. 2386 del 2017), in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 26608 del 2017; Cass. n. 29606 del 2017; Cass. n. 11601 del 2018), essendo quindi necessario, laddove si deduca anche un difetto di motivazione, lamentare che la liquidazione sia avvenuta al di sopra dei massimi ovvero al di sotto dei minimi tariffari (v. Cass. n. 22983 del 2014); 3. nel caso in esame, tenuto conto dello scaglione di riferimento dedotto dallo stesso ricorrente (euro 5.200,00 - euro 26.000,00), la liquidazione delle spese in grado di appello in misura pari ad euro 1.888,00 appare rispettosa dei minimi tariffari, computati su tre fasi processuali, non risultando dalla sentenza impugnata che in grado di appello sia stata svolta attività istruttoria; difatti, i parametri minimi stabiliti per lo scaglione in oggetto, computando tre fasi per il procedimento di secondo grado, vanno individuati in complessivi Euro 1889,00 (risultanti dalla somma di Euro 540,00 per la fase di studio, Euro 439,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 910,00 per la fase decisionale, ridotti i valori medi per ciascuna fase del 50%, ai sensi del cit. D.M. n. 55 del 2014, art. 4); 4.pertanto, il ricorso deve essere respinto; nulla per le spese in difetto di attività difensiva degli intimati; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato Ric. 2021 n. 27856 sez. ML -ud. 22-09-2022 -5- dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, se dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso