CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 1967
Cassazione n. 30095/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1967 avverso la sentenza del 28/05/2021 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 28/05/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, in data 19/12/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. Considerato che i motivi inerenti alla mancata riqualificazione giuridica dei fatti nel delitto di truffa sono manifestamente infondati in quanto le censure sono basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità e la lamentata mancanza della motivazione non risulta dalla complessiva lettura delle argomentazioni dei giudici del merito. Ritenuto che i motivi in punto di penale responsabilità dell'imputato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e di valutazione degli elementi probatori e che sono anche manifestamente infondati in quanto la motivazione, ampia e conforme all'esauriente disamina delle emergenze processuali, è aderente ai criteri dettati da questa Corte in materia di prova indiziaria (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec