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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 14594/2022

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a seguente ORDINANZA L sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 del TRIBUNALE di MILANO-ciet~o+se-a4e-paft i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il tribunale di Milano applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso in rubrica ascrittole.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge in ordine al mancato accertamento dell'effettiva volontà della prevenuta di accedere al rito alternativo, attraverso il quale è stato definito il procedimento a suo carico. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da un motivo manifestamente infondato.

E invero, come si evince dagli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, l'istanza di applicazione della pena è stata presentata in nome e per conto dell'imputata, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, del Foro di Milano, nella sua qualità di difensore e di procuratore speciale della prevenuta, conformemente alla previsione di cui all'art. 446, co. 3, c.p.p.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19.11.2021.

Il Consigliere E ensore Il dente [OSCURATO:PERSONA] .LLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA L sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 del TRIBUNALE di MILANO-ciet~o+se-a4e-paft i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il tribunale di Milano applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso in rubrica ascrittole. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge in ordine al mancato accertamento dell'effettiva volontà della prevenuta di accedere al rito alternativo, attraverso il quale è stato definito il procedimento a suo carico. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da un motivo manifestamente infondato. E invero, come si evince dagli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, l'istanza di applicazione della pena è stata presentata in nome e per conto dell'imputata, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, del Foro di Milano, nella sua qualità di difensore e di procuratore speciale della prevenuta, conformemente alla previsione di cui all'art. 446, co. 3, c.p.p. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere E ensore Il dente [OSCURATO:PERSONA] .LLERIA
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