CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 21810/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 23 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, in data 30 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, Digs. 231/2007 (art. 493-ter cod. pen.). Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante della ricettazione di particolare tenuità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello a pagina 1 della motivazione, anche alla luce dell'orientamento di Questa Corte, secondo cui è escluso il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina CRI, Rv. 283338); Considerato che la seconda doglianza, che censura la mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice ampiamente evidenziato come i reati in esame fossero evocativi di una maggiore pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali, peraltro anche per reati della stessa indole, così da dimostrare l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne, nonché l'inclinazione a trarre sostentamento dalla realizzazione di delitti contro il patrimonio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]