CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2026
Cassazione n. 15794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata per il ricorrente in data 9 febbraio 2026; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 424 e 640-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che le doglianze proposte dal ricorrente appaiono finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali che risultano, invece, congruamente valorizzate dai giudici di appello; ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei motivi di appello, risultano del tutto generici in quanto disancorati da specifiche argomentazioni in relazione ai contenuti della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M