CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2021
Cassazione n. 41079/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG ré(1-Lt C ft, ffn mak, birt,Lbi C ;' CY14 ;13(0 ag (rft (-no ote, (kt u‘ts [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 27 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e ha ammesso lo stesso alla semilibertà in relazione alla pena detentiva residua di anni due, mesi otto, giorni ventitré in corso di espiazione, argomentando nel senso che, allo stato della progressione trattamentale, il condannato non poteva essere ammesso che alla misura alternativa della semilibertà, non alle altre. 2. Avverso il provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso e ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si prospetta la violazione dell'art. 47 Ord. pen. per l'omessa valutazione della personalità e, più in generale, degli elementi favorevoli alla posizione dell'istante. Il ricorrente, sulla premessa che il comma 2 dell'art. 47 cit. impone il giudizio sui risultati ottenuti dall'indagine svolta a seguito dell'osservazione della personalità del richiedente, lamenta che l'ordinanza non ha dato mostra di aver compiuto tale valutazione e, di conseguenza, non ha preso in considerazione le argomentazioni difensive, limitandosi a fondare il giudizio negativo sui fatti che avevano dato materia alle condanne per i reati commessi. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della misura alternativa dell'affidamento in prova e alle conclusioni negative sulla personalità del richiedente. Secondo la difesa, il Tribunale, da un lato, ha sopravvalutato la gravità del reato commesso, da solo non in grado di escludere l'ammissione alla misura alternativa, dall'altro, ha attribuito scarso rilievo alla personalità del condannato, soggetto introdotto nel mondo del lavoro con contratto a tempo indeterminato. Peraltro, si aggiunge, dopo il reato la cui pena era in esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso altre violazioni, gli erano state revocate le misure cautelari, godeva di idoneo alloggio e si avvaleva dell'inserimento in un solido nucleo familiare, potendo, grazie all'attività lavorativa, affrontare un adeguato programma trattamentale. In questa situazione, lamenta il ricorrente, i giudici di sorveglianza hanno omesso di valutare i comportamenti successivi alla commissione del fatto, giudicando in maniera eccessivamente penalizzante i precedenti, nemmeno recenti, a carico del condannato. Anche la valutazione negativa del rapporto fra [OSCURATO:PERSONA] e il Sert viene censurata, stanti l'assenza di violazioni successive e l'attività lavorativa nel frattempo intrapresa dal soggetto, elementi rilevanti per la necessaria valutazione di carattere omnicomprensivo dei dati emersi. 2.3. Con il terzo motivo si segnala la contraddittorietà della motivazione, con travisamento della prova, in ordine agli elementi acquisiti. Il ricorrente lamenta che il riferimento alla precedente guida in stato di ebbrezza del 2011 non è stato completato con la presa d'atto che per esso [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso alla pena sostituita con i lavori socialmente utili e che il reato di spaccio del 2017 era stato definito con sentenza di non doversi procedere per l'esito positivo della messa alla prova. D'altro canto, con la memoria rassegnata nel corso della fase svoltasi innanzi al Tribunale, si era dimostrato che anche gli altri episodi di guida in stato di ebbrezza e alla segnalazione di rapina riguardavano fatti per cui egli era stato assolto con formula piena. La stessa misura di prevenzione della sorveglianza speciale, osserva la difesa, è stata applicata con provvedimento ad oggi mai eseguito. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, giacché l'ordinanza impugnata ha evidenziato gli elementi di criticità nel percorso riabilitativo del condannato e ha spiegato adeguatamente, tenuto anche conto del comportamento serbato da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi rapporti con il Sert di competenza, la ragione per la quale l'unica misura alternativa allo stato compatibile con il quadro delineato sia quella della semilibertà. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione appare priva di fondamento, in quanto le tre doglianze che la compongono - tutte relative al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, nessuna contestazione specifica risultando rivolta avverso il diniego della detenzione domiciliare - rinvengono un contrasto adeguato e persuasivo nelle argomentazioni offerte dal Tribunale di sorveglianza. 2. E' rilevante, infatti, osservare che, nell'ordinanza impugnata, si è considerato che il condannato aveva commesso ventiquattro episodi accertati di spaccio di varie sostanze stupefacenti e aveva anche precedenti per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Si è anche preso atto che le informazioni di polizia avevano riferito di altri episodi in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato denunciato o arrestato nonché delle misure di prevenzione personale dell'avviso orale e della sorveglianza speciale a cui il medesimo era stato sottoposto, senza peraltro il raggiungimento dell'effetto contenitivo e deterrente divisato. Posta tale - univocamente negativa - serie di connotazioni inerenti al comportamento pregresso, i giudici di sorveglianza hanno - sì - considerato che il condannato viveva con i genitori e stava svolgendo il lavoro di magazziniere all'ospedale di Ancona, ma hanno, in pari tempo, preso atto che, ancora nel 2019, [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi sottoposto presso il Sert a monitoraggio risultando negativo ai controlli tossicologici, trascorsi due mesi, aveva smesso di presentarsi assumendo che aveva trovato lavoro e non aveva bisogno di proseguire il relativo percorso. Nel quadro descritto, d'altronde, si è valorizzata la constatazione della permanenza di rilevanti criticità. in relazione all'epoca recente di commissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di ulteriori reati legati al traffico di stupefacenti, alla complessiva gravità dei fatti accertati, pure in considerazione della pluralità delle sostanze smerciate (indicativa di un'attività illecita continuativa e semiprofessionale), alla reiterazione dei fatti nel tempo, all'ancora non approfondito rapporto del condannato con le sostanze stupefacenti e - ultimo, ma non meno importante rilievo - alla brusca interruzione da parte sua del percorso riabilitativo. Il Tribunale ha valutato, quindi, che, stante il compendio emerso, le chieste misure alternative non potessero essere applicate al condannato, se non con riferimento alla semilibertà, misura che avrebbe permesso a [OSCURATO:PERSONA] di proseguire l'attività lavorativa effettivamente svolta accedendo al regime attenuato che il relativo statuto comportava, mentre non è stato ritenuto possibile il suo attuale accesso del condannato a misure di portata meno contenitiva. 3. Assodato ciò, è da considerare che - contrariamente alle prospettazioni svolte dal ricorrente nei tre indicati motivi (i quali, per l'intima connessione che li connota, vanno esaminati unitariamente, anche in ragione del carattere reiterativo degli argomenti in essi sviluppati) - il discorso giustificativo svolto dai giudici di sorveglianza per negare (oltre alla detenzione domiciliare, anche) l'affidamento in prova esprime con sufficiente chiarezza le ragioni che li hanno condotti a formulare la prognosi di inadeguatezza della misura alternativa suddetta in vista dell'indefettibile funzione risocializzante che essa deve avere: e, ciò, non soltanto sulla scorta della considerazione della pregressa devianza antisociale, ma anche sulla base della valutazione della condotta successiva, in relazione a cui sono risultate sfavorevoli a [OSCURATO:PERSONA] l'esito dell'istruttoria, inadeguato anche per la palesata carenza di collaborazione dell'interessato, e le informazioni di polizia, di segno negativo per le svariate connotazioni in precedenza richiamate e per l'affiorare di ulteriori comportamenti antigiuridici, con il conseguente rilievo - nella complessa situazione emersa - dell'assenza di segnali di chiaro segno positivo circa il sicuro e affidante avvio del percorso critico di revisione del pregresso comportamento deviante.Tale quadro di elementi appare bastevole a dare conto della determinazione assunta. Il ricorrente, peraltro, al di là della contestazione — priva di concreti agganci — relativa alla dedotta adesione al trattamento risocializzante per il solo fatto dell'attività lavorativa svolta, non ha offerto argomenti concreti idonei a persuadere che la valutazione del Tribunale sia stata inadeguata, viste le numerose carenze che la posizione del condannato presenta e l'argomentato impiego della discrezionalità dimostrato dai giudici di sorveglianza nel ponderare i requisiti di ammissione e la gradualità delle misure alternative. 3.1. Così decidendo, i giudici di merito non si sono discostati dal principio di diritto secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendo prescindersi dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva, non occorrendo la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, bensì quella che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402). Nel caso in esame, alla considerazione della pregressa, reiterata devianza i giudici di sorveglianza hanno affiancato la rilevata carenza di elementi di segno positivo desumibile dalla condotta successiva, con la conseguente conclusione della carenza di prova circa il sicuro avvio da parte di [OSCURATO:PERSONA] del processo critico teso alla risocializzazione, senza che i fattori di ordine familiare e personale addotti dal ricorrente e considerati dai giudici di merito configurassero una situazione tale da imporre, sotto il profilo logico, un diverso percorso valutativo. Va, del resto, precisato, in merito a tale ultimo aspetto, che il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01). Restano, pertanto, indimostrati la violazione dell'art. 47 Ord. pen. e il corrispondente vizio di motivazione dedotti dal ricorrente. 3.2. Si precisa, nella stessa prospettiva e con particolare riferimento al principio di gradualità, che, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, oltre a non essere, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, è tenuto essenzialmente a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01; v. anche per gli effetti della gradualità nella decisione di ammissione, o meno, del condannato alla misura dell'affidamento in prova Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A., Rv. 274513 - 01). D'altro canto, si profila vana — a fronte del cospicuo panorama di ripetute violazioni della legge penale valutato dalla legge penale — la deduzione difensiva dell'avvenuta ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla messa in prova per uno dei reati di cessione di sostanze stupefacenti, mentre la prospettata sostituzione con i lavori socialmente utili della pena relativa al reato di guida in stato di ebbrezza non elide la natura antigiuridica del comportamento valutato, così come la dedotta non (ancora) avvenuta sottoposizione alla misura di prevenzione personale applicata non è, all'evidenza, idonea a neutralizzare la valenza non positiva attribuita all'applicazione di tale misura. In tal senso, le obiezioni mosse dal ricorrente, anche con riferimento a snodi processuali non direttamente rilevanti, non riescono a destrutturare le argomentazioni svolte dal Tribunale in ordine al diniego della sua ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. 4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan