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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 40012/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] il primo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con il quale eccepisce la prescrizione dei reati di cui all'art. 44 / lett. b , d.P.R. n. 380 del 2001 e 65, 95 e 94 e 95 medesimo decreto, accertati il 20/02/2017, è manifestamente infondato anche alla luce della prospettazione difensiva secondo cui opererebbe la sospensione del corso della prescrizione per anni tre mesi uno e giorni 23, sicchè la prescrizione sarebbe maturata il 12 aprile 2025, in epoca comunque successiva alla sentenza impugnata, emessa in data 04 febbraio 2025, ma prima del deposito della motivazione (non rileva la circostanza che la prescrizione sia maturata nelle more del deposito della motivazione), tenuto conto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciaffoni, Rv. 256463). [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 65, 95 e 94 e 95 medesimo decreto è / meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, si veda, in particolare, pag. 2, in relazione all'attribuibilità dei reati all'imputato quale proprietario dell'immobile oggetto di lavori abusivi, in adiacenza alla abitazione e destinato allo svolgimento di attività produttiva, come dallo stesso attestato nel ricorso al TAR, essendo irrilevante la finalità dell'abusiva costruzione, ma solo la realizzazione di opere edilizie in assenza di titoli autorizzativi, sicchè il motivo risulta anche manifestamente infondato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ni favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] il primo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con il quale eccepisce la prescrizione dei reati di cui all'art. 44 / lett. b , d.P.R. n. 380 del 2001 e 65, 95 e 94 e 95 medesimo decreto, accertati il 20/02/2017, è manifestamente infondato anche alla luce della prospettazione difensiva secondo cui opererebbe la sospensione del corso della prescrizione per anni tre mesi uno e giorni 23, sicchè la prescrizione sarebbe maturata il 12 aprile 2025, in epoca comunque successiva alla sentenza impugnata, emessa in data 04 febbraio 2025, ma prima del deposito della motivazione (non rileva la circostanza che la prescrizione sia maturata nelle more del deposito della motivazione), tenuto conto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciaffoni, Rv. 256463). [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 65, 95 e 94 e 95 medesimo decreto è / meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, si veda, in particolare, pag. 2, in relazione all'attribuibilità dei reati all'imputato quale proprietario dell'immobile oggetto di lavori abusivi, in adiacenza alla abitazione e destinato allo svolgimento di attività produttiva, come dallo stesso attestato nel ricorso al TAR, essendo irrilevante la finalità dell'abusiva costruzione, ma solo la realizzazione di opere edilizie in assenza di titoli autorizzativi, sicchè il motivo risulta anche manifestamente infondato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ni favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e
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