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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 47319/2021

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Padova, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Padova, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 21 aprile 2021 con il quale era stato ryt convalidato il sequestro preventivo di urgenza effettuato dalla polizia giudiziaria ed emesso autonomo decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto la somma di danaro di euro 414.960,00 e 31 orologi di pregio.

Il ricorrente è indagato per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e frode fiscale commessi, secondo l'imputazione provvisoria, utilizzando società cosiddette "cartiere" a lui riconducibili per esportare all'estero il ricavato delle frodi e farlo rientrare in Italia con successivi prelievi di contante dagli sportelli bancari.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto legittimo il provvedimento di convalida del Giudice per le indagini preliminari del sequestro disposto di iniziativa della polizia giudiziaria per equivalente ed ai fini di confisca nel momento in cui dava esecuzione al decreto di perquisizione e sequestro probatorio disposto dal Pubblico ministero; 2) violazione di legge in ordine alla determinazione del profitto del reato di autoriciclaggio, che il Tribunale non avrebbe tenuto distinto dal profitto dei reati tributari e da quello del reato di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha indicato le ragioni per le quali la polizia giudiziaria aveva operato il sequestro preventivo cosiddetto di urgenza ex art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., poi oggetto di convalida da parte del Giudice per le indagini preliminari.

Tali ragioni sono state ritenute esistenti e legittime, prima dal Giudice per le indagini preliminari e poi dal Tribunale, tenuto conto delle particolari modalità di ritrovamento del danaro e degli orologi, occultati sotto il pavimento dello studio di commercialista del ricorrente insieme a documentazione ampiamente dimostrativa delle attività illecite contestate e sulle quali il ricorso, come la richiesta di riesame, nulla hanno obiettato in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Ne consegue che, come correttamente argomentato dal primo giudice nel provvedimento genetico, andavano a coesistere, a giustificazione del sequestro, sia esigenze di tipo probatorio che esigenze di tipo preventivo, ai sensi di entrambi i commi di cui all'art. 321 cod. proc. pen. anche in considerazione dei reati per cui si procede.

La legittimità del successivo decreto di sequestro preventivo - che è provvedimento autonomo rispetto a quello di convalida sebbene emesso dal Giudice per le. indagini preliminari in unico contesto - non, viene minimamente scalfita dalle argomentazioni del ricorrente.

2. Quanto al secondo motivo, anche in questo caso il ricorrente deduce una presunta violazione di legge sorvolando sulla motivazione del provvedimento del Tribunale e di quello del Giudice per le indagini preliminari, che hanno sottolineato come il profitto dei reati di frode fiscale - allo stato delle indagini quantificato in oltre tre milioni di euro - non fosse sovrapponibile al valore dei beni in sequestro, rappresentativi del profitto del reato di autoriciclaggio in quanto provento delle attività di successivo ottenimento di danaro contante attraverso il prelievo di parte di quello, proveniente dai reati presupposti, depositato presso conti esteri riconducibili all'indagato solo per interposta persona.

Non si tiene conto, peraltro, delle autonome ragioni giustificatrici del sequestro in relazione ai reati tributari ed a quello di riciclaggio del pari contestati al ricorrente.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.12.2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enico Gallo is?

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Padova, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Padova, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 21 aprile 2021 con il quale era stato ryt convalidato il sequestro preventivo di urgenza effettuato dalla polizia giudiziaria ed emesso autonomo decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto la somma di danaro di euro 414.960,00 e 31 orologi di pregio. Il ricorrente è indagato per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e frode fiscale commessi, secondo l'imputazione provvisoria, utilizzando società cosiddette "cartiere" a lui riconducibili per esportare all'estero il ricavato delle frodi e farlo rientrare in Italia con successivi prelievi di contante dagli sportelli bancari. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto legittimo il provvedimento di convalida del Giudice per le indagini preliminari del sequestro disposto di iniziativa della polizia giudiziaria per equivalente ed ai fini di confisca nel momento in cui dava esecuzione al decreto di perquisizione e sequestro probatorio disposto dal Pubblico ministero; 2) violazione di legge in ordine alla determinazione del profitto del reato di autoriciclaggio, che il Tribunale non avrebbe tenuto distinto dal profitto dei reati tributari e da quello del reato di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha indicato le ragioni per le quali la polizia giudiziaria aveva operato il sequestro preventivo cosiddetto di urgenza ex art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., poi oggetto di convalida da parte del Giudice per le indagini preliminari. Tali ragioni sono state ritenute esistenti e legittime, prima dal Giudice per le indagini preliminari e poi dal Tribunale, tenuto conto delle particolari modalità di ritrovamento del danaro e degli orologi, occultati sotto il pavimento dello studio di commercialista del ricorrente insieme a documentazione ampiamente dimostrativa delle attività illecite contestate e sulle quali il ricorso, come la richiesta di riesame, nulla hanno obiettato in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti. Ne consegue che, come correttamente argomentato dal primo giudice nel provvedimento genetico, andavano a coesistere, a giustificazione del sequestro, sia esigenze di tipo probatorio che esigenze di tipo preventivo, ai sensi di entrambi i commi di cui all'art. 321 cod. proc. pen. anche in considerazione dei reati per cui si procede. La legittimità del successivo decreto di sequestro preventivo - che è provvedimento autonomo rispetto a quello di convalida sebbene emesso dal Giudice per le. indagini preliminari in unico contesto - non, viene minimamente scalfita dalle argomentazioni del ricorrente. 2. Quanto al secondo motivo, anche in questo caso il ricorrente deduce una presunta violazione di legge sorvolando sulla motivazione del provvedimento del Tribunale e di quello del Giudice per le indagini preliminari, che hanno sottolineato come il profitto dei reati di frode fiscale - allo stato delle indagini quantificato in oltre tre milioni di euro - non fosse sovrapponibile al valore dei beni in sequestro, rappresentativi del profitto del reato di autoriciclaggio in quanto provento delle attività di successivo ottenimento di danaro contante attraverso il prelievo di parte di quello, proveniente dai reati presupposti, depositato presso conti esteri riconducibili all'indagato solo per interposta persona. Non si tiene conto, peraltro, delle autonome ragioni giustificatrici del sequestro in relazione ai reati tributari ed a quello di riciclaggio del pari contestati al ricorrente. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.12.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enico Gallo is?