CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi nove di arresto pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 22/12/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'artt. 73 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità; Rilevato che la doglianza è formulata in termini generici e il ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché la censura in esso contenuta non evidenzia alcun elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali (cfr. pag. 2), si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, risulta manifestamente infondato (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec