Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2018
ECLI:CE:ECHR:2018:0118JUD
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0623_RES
Causa C‑623/22
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a.
contro
[OSCURATO:PERSONA] ministre/[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio)]
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 luglio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Scambio automatico e obbligatorio di informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica – Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 – Articolo 8
bis ter
, paragrafo 1 – Obbligo di comunicazione – Articolo 8
bis ter
, paragrafo 5 – Obbligo sussidiario di notifica – Segreto professionale – Validità – Articoli 7, 20 e 21 nonché articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione – Principio di legalità in materia penale – Principio della certezza del diritto»
Ravvicinamento delle legislazioni – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16 – Scambio automatico e obbligatorio di informazioni – Obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva – Ambito di applicazione – Assenza di limitazione alla sola imposta sulle società – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; direttiva del Consiglio 2011/16, come modificata dalla direttiva 2018/822, artt. 8
bis ter
, nn. 1, 6 e 7)
(v. punti 29, 30, 33, 34, dispositivo 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16 – Scambio automatico e obbligatorio di informazioni – Obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva – Nozioni di meccanismo, meccanismo transfrontaliero, meccanismo commerciabile, meccanismo su misura, intermediario e impresa associata – Nozioni sufficientemente chiare e precise – Violazione dei principi di certezza del diritto e di legalità in materia penale – Insussistenza – Ingerenza nella vita privata dell’intermediario e del contribuente pertinente definita in modo sufficientemente preciso
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 49, § 1; direttiva del Consiglio 2011/16, come modificata dalla direttiva 2018/822)
(v. punti 49, 52, 53, 56-60, 64, 66, 87, 89, 90, dispositivo 2)
Ravvicinamento delle legislazioni – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16 – Scambio automatico e obbligatorio di informazioni – Obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva – Elementi distintivi di tali meccanismi – Identificazione sufficientemente chiara e precisa – Violazione dei principi di certezza del diritto e di legalità in materia penale – Insussistenza – Ingerenza nella vita privata dell’intermediario e del contribuente pertinente definita in modo sufficientemente preciso
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 49, § 1; direttiva del Consiglio 2011/16, come modificata dalla direttiva 2018/822, allegato IV)
(v. punti 71, 73-75, 87, 89, 90, dispositivo 2)
Ravvicinamento delle legislazioni – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16 – Scambio automatico e obbligatorio di informazioni – Obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva –
Dies a quo
del termine di trenta giorni per l’esecuzione di tale obbligo – Determinazione sufficientemente chiara e precisa – Violazione dei principi di certezza del diritto e di legalità in materia penale – Insussistenza – Ingerenza nella vita privata dell’intermediario e del contribuente pertinente definita in modo sufficientemente preciso
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 49, § 1; direttiva del Consiglio 2011/16, come modificata dalla direttiva 2018/822, artt. 8
bis ter
, § 1, comma 1)
(v. punti 80-87, 89, 90, dispositivo 2)
Ravvicinamento delle legislazioni – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16 – Scambio automatico e obbligatorio di informazioni – Obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva – Facoltà degli Stati membri di sostituire l’obbligo di notifica a un altro intermediario all’obbligo di comunicazione – Portata – Facoltà concessa solo ai professionisti abilitati ad assicurare la rappresentanza in giudizio
(Direttiva del Consiglio 2011/16, come modificata dalla direttiva 2018/822, art. 8
bis ter
, § 5)
(v. punti 99, 104, 106, 108)
Diritti fondamentali – Rispetto della vita privata e familiare – Consacrazione sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione sia nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Livello di tutela garantito dalla Carta che non incide su quello garantito dalla suddetta Convenzione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7)
(v. punti 113, 124)
Ravvicinamento delle legislazioni – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16 – Scambio automatico e obbligatorio di informazioni – Obblighi di informazione e di collaborazione imposti agli avvocati – Segreto professionale degli avvocati – Esenzione dall’obbligo di comunicazione a favore dell’avvocato intermediario soggetto al segreto professionale – Obbligo di tale avvocato intermediario di notificare a un eventuale altro intermediario, diverso dal suo cliente, gli obblighi di comunicazione che gli spettano – Violazione del rispetto della vita privata e familiare – Invalidità – Portata – Persone di cui all’articolo 1, § 2, lettera a), della direttiva 98/5
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; direttiva del Consiglio 2011/16, come modificata dalla direttiva 2018/822, art. 8
bis ter
, § 5)
(v. punti 116, 118-120, dispositivo 3)
Ravvicinamento delle legislazioni – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16 – Scambio automatico e obbligatorio di informazioni – Obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva – Diritto al rispetto della vita privata – Libertà di ciascuno di organizzare la propria vita e le proprie attività, sia personali sia professionali o commerciali – Ingerenza – Giustificazione – Rispetto del principio di legalità, del contenuto essenziale dei diritti fondamentali e del principio di proporzionalità
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; direttiva del Consiglio 2011/16, come modificata dalla direttiva 2018/822, artt. 8
bis ter
, §§ 1, 6 e 7)
(v. punti 127, 129-132, 136-138, 140-150, dispositivo 4)
[OSCURATO:PERSONA] di un rinvio pregiudiziale per esame della validità, la Corte statuisce che l’obbligo di comunicazione alle autorità competenti dei meccanismi fiscali transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, istituito dalla direttiva 2011/16 modificata (
1
), non viola i diritti fondamentali, in particolare il principio della parità di trattamento e il diritto al rispetto della vita privata, né il principio della certezza del diritto.
Nel caso di specie, una legge 20 dicembre 2019 aveva trasposto nell’ordinamento giuridico belga la direttiva 2011/16 modificata.
Diverse associazioni e professionisti, operanti nel settore dei servizi giuridici, fiscali o di consulenza, hanno chiesto alla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio) l’annullamento totale o parziale di tale legge. Essi contestavano, in sostanza, sia la mancanza di precisione di tale legge quanto alla portata dell’ambito di applicazione e alla portata dell’obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri che essa comprende, sia taluni effetti di tale obbligo.
Poiché le disposizioni nazionali così contestate trovano la loro fonte nelle disposizioni della direttiva 2011/16 modificata, la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali vertenti sull’esame della validità dell’obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri, previsto all’articolo 8
bis ter
, paragrafi 1, 6 e 7, di tale direttiva, nonché dell’obbligo di notifica sussidiaria, previsto all’articolo 8
bis ter
, paragrafo 5, della medesima direttiva, alla luce degli articoli 7, 20, 21 e dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché del principio generale di certezza del diritto.
Giudizio della Corte
In primo luogo, per quanto riguarda la valutazione dell’esistenza di un’eventuale violazione del principio della parità di trattamento previsto all’articolo 20 della Carta dalla direttiva 2011/16 modificata, in quanto tale direttiva non limita l’obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri al settore dell’imposta sulle società, ma lo rende applicabile a tutte le imposte rientranti nel suo ambito di applicazione, la Corte indica, anzitutto, che il criterio di riferimento da prendere in considerazione è quello del rischio di pianificazione fiscale aggressiva e di elusione e di evasione fiscali da parte dei meccanismi transfrontalieri in questione, contro il quale il legislatore dell’Unione, nel caso di specie, ha inteso lottare. Orbene, qualsiasi tipo di imposta o di tassa può essere oggetto di una pianificazione fiscale aggressiva, che si tratti dell’imposta sulle società, di altre imposte dirette o di imposte indirette che non sono oggetto di normative specifiche dell’Unione (
2
).
Pertanto, i diversi tipi di imposte soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dalla direttiva 2011/16 modificata rientrano in situazioni comparabili, alla luce degli obiettivi perseguiti da tale direttiva, in quanto un simile assoggettamento non presenta, al riguardo, un carattere manifestamente inadeguato rispetto a detti obiettivi.
In secondo luogo, la Corte considera che le nozioni (
3
) e il
dies a quo
del termine di 30 giorni impartito per l’esecuzione dell’obbligo di comunicazione, che la direttiva 2011/16 modificata impiega e fissa per determinare l’ambito di applicazione e la portata di tale obbligo, sono sufficientemente chiari e precisi alla luce dei requisiti derivanti dal principio di certezza del diritto e dal principio di legalità in materia penale sancito all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.
Inoltre, poiché l’articolo 7 della Carta non impone alcun obbligo più rigoroso rispetto all’articolo 49 di quest’ultima in termini di esigenza di chiarezza o di precisione delle nozioni utilizzate e dei termini fissati, l’ingerenza nella vita privata dell’intermediario e del contribuente pertinente, derivante dall’obbligo di comunicazione, è essa stessa definita in modo sufficientemente preciso alla luce delle informazioni che tale comunicazione deve contenere.
In terzo luogo, per quanto riguarda un’eventuale violazione del segreto professionale da parte di un intermediario diverso da un avvocato, risultante dall’obbligo di notifica sussidiaria previsto all’articolo 8
bis ter
, paragrafo 5, della direttiva 2011/16 modificata, nei limiti in cui tale obbligo ha come conseguenza di portare a conoscenza di un terzo, e, in definitiva, dell’amministrazione fiscale, l’esistenza del rapporto di consulenza tra tale intermediario e il suo cliente, la Corte precisa anzitutto che la facoltà degli Stati membri di sostituire l’obbligo di notifica all’obbligo di comunicazione è stata concessa, da tale articolo, solo ai professionisti che, al pari degli avvocati, sono abilitati, secondo il diritto nazionale, ad assicurare la rappresentanza in giudizio.
Inoltre, è solo a causa della posizione singolare occupata dalla professione di avvocato nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria degli Stati membri che la Corte, nella sentenza Orde van [OSCURATO:PERSONA] e a. (
4
), ha considerato che l’obbligo di notifica sussidiaria, quando è imposto all’avvocato, viola l’articolo 7 della Carta.
Pertanto, la soluzione trovata in tale sentenza vale soltanto nei confronti delle persone che esercitano la loro attività professionale con uno dei titoli professionali menzionati all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 98/5 (
5
), e non si estende agli altri professionisti che non soddisfano tali caratteristiche, quand’anche essi siano abilitati dagli Stati membri ad assicurare la rappresentanza in giudizio.
Infine, in quarto luogo, per quanto riguarda l’eventuale violazione, da parte dell’obbligo di comunicazione, del diritto alla tutela della vita privata, qualora tale obbligo riguardi un meccanismo che persegue un vantaggio fiscale, in modo legale e non abusivo, la quale limiterebbe quindi, come sottolineato dal giudice del rinvio, la libertà del contribuente di scegliere - e quella dell’intermediario di elaborare e di consigliargli - la via fiscale meno tassata, la Corte fa riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (
6
), dalla quale risulta che la nozione di vita privata è una nozione ampia che include la nozione di autonomia personale, la quale comprende la libertà di ciascuno di organizzare la propria vita e le proprie attività, sia personali sia professionali o commerciali.
Tenuto conto di tale giurisprudenza, la Corte ritiene che l’obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri costituisca un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata garantito dall’articolo 7 della Carta, in quanto esso porta a rivelare all’amministrazione il risultato di lavori di elaborazione e di ingegneria fiscale che si basano su disparità esistenti tra le diverse normative nazionali applicabili, svolti, nel contesto di attività personali, professionali o commerciali, dal contribuente stesso o da un intermediario, e può pertanto dissuadere sia detto contribuente sia i suoi consulenti dall’elaborare e dall’attuare meccanismi di pianificazione fiscale transfrontaliera.
Tuttavia, una simile ingerenza, che non pregiudica l’essenza del diritto al rispetto della vita privata e che è proporzionata e non è dismisurata rispetto all’obiettivo di interesse generale della lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva e della prevenzione dei rischi di elusione e di evasione fiscali, perseguito nella fattispecie dalla direttiva 2011/16 modificata, è giustificata alla luce di detto obiettivo. Ne consegue che l’obbligo di comunicazione di cui trattasi non viola il diritto al rispetto della vita privata, inteso come il diritto di ciascuno di organizzare la propria vita privata, quale garantito dall’articolo 7 della Carta.
(
1
) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (
GU 2011, L 64, pag. 1
), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (
GU 2018, L 139, pag. 1
; in prosieguo: la «direttiva 2011/16 modificata»).
(
2
) L’imposta sul valore aggiunto, i dazi doganali e le accise sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/16 modificata.
(
3
) Le nozioni rispetto alle quali il giudice del rinvio esprimeva dubbi quanto alla loro precisione e chiarezza sono quelle di «meccanismo», di «meccanismo transfrontaliero», di «meccanismo commercializzabile», di «meccanismo su misura», di «intermediario», di «partecipante», di «impresa associata», nonché l’aggettivo qualificativo «transfrontaliero», i diversi «elementi distintivi» definiti all’allegato IV e il «criterio del vantaggio principale».
(
4
) Sentenza dell’8 dicembre 2022, Orde van [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑694/20
,
EU:C:2022:963
).
(
5
) Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (
1998, GU L 77, pag. 36
).
(
6
) V., in particolare, Corte EDU, 18 gennaio 2018, FNASS e a. c. Francia, ECLI:CE:ECHR:2018:0118JUD 004815111, § 153 e giurisprudenza citata. A tal riguardo, l’articolo 7 della Carta corrisponde all’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, la Corte tiene conto, nell’interpretazione dei diritti garantiti da tale articolo 7, dei corrispondenti diritti garantiti da tale articolo 8, paragrafo 1, come interpretati dalla Corte EDU.