CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 luglio 2019
Cassazione n. 40136/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te tX 620 SENTENZA sul ricorso 11005-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controrkorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, con decreto n. 2084 depositato 11 29 luglio 2019, ha confermato il decreto di rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 2 e 3 della 1. n. 89 del 2001, avente ad oggetto equa riparazione per la durata irragionevole del procedimento penale n. 103070/2013, apertosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di querela del Savino. La Corte partenopea ha confermato la pronuncia di tardività ex art. 4 legge n. 89 del 2001, in assenza di una valida prova della sua presentazione entro il termine di decadenza decorrente dal passaggio in giudicato della decisione conclusiva del procedimento presupposto. La Corte d'appello ha riconosciuto la non rilevanza, ai fini della prova del giudicato, dell'annotazione fatta dal cancelliere della sentenza ai sensi della 27 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale. Per la cassazione del decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 89 del 2001 e dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, posto dal D.M. n. 334 del 1989. Si censura la decisione per avere la Corte d'appello negato la rilevanza probatoria, ai fini della irrevocabilità della sentenza penale, dell'attestazione con la quale il cancelliere annota la data della sua irrevocabilità. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso, con il quale eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per la violazione dell'art. 366 n. 3, c.p.c. in quanto contiene una ridondante esposizione della vicenda processuale, senza far rilevare gli snodi rilevanti ai fini della decisione. Ric. 2020 n. 11005 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -2- Il ricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è inammissibile, perché, pur dilungandosi nel riportare lo svolgimento del giudizio di merito e le difese ivi svolte, l'esame della censura di legittimità è comunque agevole, essendo formulata in modo chiaro a pag. 30 del ricorso, cui seguono subito dopo, a pag. 31, le specifiche conclusioni formulate alla Suprema Corte. Il ricorso è anche fondato. I giudici napoletani hanno giustificato la pronuncia di tardività dell'istanza in forza del seguente principio: «ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585, comma secondo, lett. a), b) e c), c.p.p., per cui nessun rilievo può attribuirsi all'eventuale, erronea apposizione, sull'originale del provvedimento soggetto ad impugnazione, dell'attestazione di passaggio in giudicato, costituendo tale attestazione soltanto un adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, approvato con D.M. 30 settembre 1989 n. 334 (Cass. pen. n. 32301/2014). Il principio appena richiamato non fornisce argomento per sostenere che una tale produzione, qualora effettuata in un giudizio instaurato per l'equa riparazione ex 1. n 89 del 2001, sia insufficiente ai fini della prova della definitività del provvedimento conclusivo del giudizio presupposto. È vero che il giudice investito dell'istanza di equa riparazione ha il potere-dovere di dichiararne la tardività, qualora la decadenza risulti dagli atti (Cass. n. 16194/2019), ma è altrettanto vero che non è giustificabile una pronuncia di decadenza che sia fondata sul rilievo che non è stata offerta una prova certa della definitività. Ric. 2020 n. 11005 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -3- In proposito, questa Corte si è già espressa con orientamento costante, che il Collegio intende qui ribadire, che «in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, spetta all'amministrazione convenuta eccepire e provare la tardività della domanda rispetto all'acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel quale si assume essersi verificata la suddetta violazione. (Cass. n. 22423/2013; n. 3826 del 2006). Se l'onere di provare la decadenza è a carico dell'amministrazione, a maggior ragione non è configurabile il rimprovero al ricorrente di non avere fornito prova inconfutabile dell'irrevocabilità della sentenza penale. L'argomento fondato sull'art. 27 del Regolamento di esecuzione, nei termini sopra indicati, è inidoneo a giustificare la decisione assunta. Il decreto, pertanto, deve essere cassato e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione che deciderà sull'opposizione e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità. P. Q.M. accoglie il ricorso; cassa il decreto; l'invia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1° luglio 2021. Il giudice estensore Il [OSCURATO:PERSONA]