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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09734/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 03007/2016 promosso da E.A.V. [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso Trieste 16, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona dei liquidatori legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, largo A. Sarti 4, presso "Capponi e [OSCURATO:PERSONA]", rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5905/2015 della Corte di appello di Roma, depositata il 27/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal \«? Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] L'E.A.V. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato davanti alla Corte di appello di Roma il lodo parziale e il lodo definitivo, pronunciati nella lite azionata dal [OSCURATO:PERSONA] con domanda di arbitrato, in virtù della clausola compromissoria contenuta nella convenzione stipulata per l'affidamento dei lavori occorrenti all'ammodernamento e al potenziamento della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.

Con sentenza n. 5905/2015, depositata il 27/10/2015, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'impugnazione.

Avverso tale statuizione, l'E.A.V. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.

La ricorrente ha successivamente depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal proprio rappresentante e dai difensori nominati, recante in calce il visto per accettazione della controparte. [OSCURATO:PERSONA] A seguito della rinuncia al ricorso della ricorrente, in applicazione dell'art.390 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

Le spese di causa vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'intervenuta accettazione del controricorrente.

La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).

P.Q.

M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso il 24 novembre nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile dellQt8&uprepa qiqnsazione, tenutasi con modal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 03007/2016 promosso da E.A.V. [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso Trieste 16, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona dei liquidatori legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, largo A. Sarti 4, presso "Capponi e [OSCURATO:PERSONA]", rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5905/2015 della Corte di appello di Roma, depositata il 27/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal \«? Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] L'E.A.V. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato davanti alla Corte di appello di Roma il lodo parziale e il lodo definitivo, pronunciati nella lite azionata dal [OSCURATO:PERSONA] con domanda di arbitrato, in virtù della clausola compromissoria contenuta nella convenzione stipulata per l'affidamento dei lavori occorrenti all'ammodernamento e al potenziamento della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie. Con sentenza n. 5905/2015, depositata il 27/10/2015, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'impugnazione. Avverso tale statuizione, l'E.A.V. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. La ricorrente ha successivamente depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal proprio rappresentante e dai difensori nominati, recante in calce il visto per accettazione della controparte. [OSCURATO:PERSONA] A seguito della rinuncia al ricorso della ricorrente, in applicazione dell'art.390 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese di causa vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'intervenuta accettazione del controricorrente. La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018). P.Q. M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso il 24 novembre nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile dellQt8&uprepa qiqnsazione, tenutasi con modal
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