CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 marzo 2021 la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui in data 21.2.2019 il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato continuato di energia elettrica. Dalle sentenze di merito si evince che nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri, unitamente ai tecnici dell'Enel, presso l'abitazione della Pala, era stata accertata la manomissione del contatore dell'energia elettrica, previa rimozione del blocco di funzionamento con conseguente erogazione benché si trattasse di fornitura disattivata. La stessa era l'unica persona presente nell'appartamento al momento dell'accesso. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi con i quali lamenta l'illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. laddove ha ritenuto provata la sottrazione dell'energia elettrica e l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile. La difesa dell'imputato ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è inammissibile. In primis le censure articolate dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). In ogni caso, le censure, da valutarsi congiuntamente in quanto afferenti al medesimo aspetto, sono anche manifestamente infondate, poiché la Corte territoriale ha ritenuto provato il reato a carico della ricorrente sulla base di elementi di fatto univoci e la cui lettura non può dare adito a dubbi logici. Ed invero, la odierna ricorrente aveva in uso l'appartamento ed era presente al momento dell'accesso presso l'immobile. Non rileva, peraltro, che la stessa sia stata materialmente o moralmente partecipe della condotta di apposizione dell'allaccio abusivo.Va in proposito ribadito - ai fini della prova della sussistenza del reato a carico della ricorrente ed anche della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose, riconosciuta nel caso di specie - che, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale, quindi, si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; vedi anche Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato, come si è già sottolineato, sulle ragioni evidenti di consapevolezza della condotta delittuosa in atto da parte della ricorrente. Essendo, dunque, per le ragioni esposte, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del