CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 settembre 1971
Cassazione n. 33890/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro - in accoglimento dell'impugnazione formulata dal pubblico ministero - ha riformato la sentenza emessa il 14/4/2022 dal Tribunale di Crotone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato previsto dall'art.187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed C 1.500,00 di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei. La Corte territoriale - nel riformare la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale - ha rilevato come la motivazione della sentenza di primo grado avesse omesso del tutto il confronto con il fatto contestato, essendo la stessa stata giustificata in relazione alla diversa fattispecie prevista dall'art.187, comma 1, d.lgs. n.285/1992 anziché a quella prevista dal comma 8; esaminando nel merito tale ultima contestazione, ha quindi rilevato che risultava dagli atti che l'imputato aveva univocamente rifiutato di sottoporsi ai controlli richiesti dai Carabinieri che avevano proceduto al controllo, risultando quindi perfezionati tutti gli elementi propri del reato ascritto. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. e il vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., attesa la violazione di legge determinata dalla mancata notificazione all'imputato dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero; ha dedotto che l'obbligo di notificazione sarebbe dettato dall'esigenza di porre le parti in condizione di essere a conoscenza dell'avvenuta proposizione del gravame e di poter presentare le relative controdeduzioni, anche in relazione alla decorrenza del termine per proporre appello incidentale. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione di legge ovvero la carenza di motivazione, attesa la mancata apertura del procedimento del dibattimento nel giudizio di appello e la - conseguente - omessa rinnovazione della prova dichiarativa, necessaria al fine di fondare una sentenza di condanna dopo l'assoluzione pronunciata nel primo grado. Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.606, comma :1, lett.b), cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in relazione all'art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen., relativamente al mancato pronunciamento sulla richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art.131-bis cod.proc.pen., formulata nella memoria di trattazione scritta depositata il 19/12/2022; configurandosi, in punto di rito, una nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178, comma 1, cod.proc.pen.. Con il quarto motivo di impugnazione ha censurato, nel merito, l'omessa applicazione della predetta causa di non punibilità, sussistendo tutti i presupposti dettati dalla relativa disposizione sostanziale. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire memoria scritta nella quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo, con il quale è stata prospettata una patologia processuale derivante dalla mancata notifica all'imputato dell'appello proposto dal pubblico ministero, è manifestamente infondato. Costituisce difatti principio consolidato quello in base al quale l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013, Albizzati, Rv. 257482; Sez. 4, n. 20810 del 02/10/2018, dep.2019, Sejdaras, Rv. 275802); in relazione alla quale l'odierno ricorrente non ha chiesto di essere rimesso in termini. 3. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione della legge processuale derivante dalla omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel grado di appello; tanto in relazione al disposto dell'art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen. (inserito dall'art.1, comma 58, della I. 23 giugno 2017, n.103), ai sensi del quale, nel testo applicabile ratione temporis: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza' di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».Disposizione che, a propria volta, ha fatto seguito all'arresto espresso da Sez.U, n.27620 del 28/4/2016, Dasgupta, R`d. 267487 - 01, nel quale è stato rilevato che la previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado; prove decisive, a propria volta, identificabili in quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, abbiano determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, espunte dal complesso, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello nell'alternativa tra proscioglimento e condanna; ovvero in quelle che, ritenute di non idoneo valore probatorio dal giudice di primo grado, siano - nella prospettiva dell'appellante - rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini di una pronuncia di condanna. Ciò premesso, deve ritenersi che - nel caso di specie - il giudice di secondo grado non fosse tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in senso propedeutico alla riforma della pronuncia di assoluzione. Si verte difatti in una fattispecie in cui, a fronte di dichiarazioni rese nel corso del primo grado di giudizio in ordine alle quali il giudice di primo grado non aveva formulato alcuna valutazione di inattendibilità, la Corte territoriale non ha fondato le proprie conclusioni su una rivalutazione del contenuto della prova bensì ha ritenuto che la motivazione del primo giudice avesse omesso' del tutto di tt raffrontarsi con l'effettivo oggetto dell'imputazioneY, ipotesi, C11.1111 1i- non si pone alcuna questione in ordine alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 4. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente ha denunciato la violazione di legge conseguente alla mancata presa in c:onsiderazione del contenuto della memoria difensiva formulata entro l'ultimo dei termini concessi e aventi quale oggetto la richiesta dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis, assumendo che dalla mancata presa in considerazione della suddetta memoria sarebbe discesa una nullità assoluta e insanabile della sentenza; ribadendo poi la piena sussistenza, in punto di merito, per l'applicazione della causa di non punibilità medesima. Va quindi rilevato che l'omessa valutazione di memorie difensive presentate ai sensi dell'art.121 cod.proc.pen. non può essere fatta valere in sede di impugnazione come causa di nullità del provvedimento gravato, potendo tale omessa valutazione unicamente influire sulla congruità e correttezza logico- giuridica della motivazione (Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, Buglisi, Rv. 272009; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; tra le altre). Deve quindi ritenersi, nel caso in esame, che sia ravvisabile il denunciato vizio di congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione; e ciò in quanto, pure in presenza della espressa sollecitazione formulata dall'imputato in sede di memoria depositata fuori udienza, la Corte territoriale ha del tutto omesso di confrontarsi con le relative argomentazioni, operando un generico riferimento ai precedenti dell'imputato in sola relazione alla valutazione inerente alla recidiva e al conseguente giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. Né d'altra parte può ritenersi - atteso il riferimento alla sussistenza di precedenti condanne per il reato previsto dall'art.336 cod.pen. - che ci si trovi di fronte, in ordine a tale specifica questione, a una motivazione di carattere implicito e tanto in relazione al principio in base al quale, nello specifico tema della particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635 - 02; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 2834209). Nel caso di specie, difatti, non si ravvisa alcuno specifico riferimento agli elementi rappresentati dalle modalità della condotta, dall'entità del danno o del pericolo e dal grado della colpevolezza, ovvero agli elementi necessariamente valutabili in riferimento al disposto dell'art.131•bis cod.pen., ma un mero richiamo ai precedenti dell'imputato, operato in solo nesso strumentale alla valutazione in punto di concessione delle attenuanti generiche e di giudizio di bilanciamento con la contestata recidiva. 5. La fondatezza del ricorso in ordine al motivo riguardante la mancata motivazione sulla sussistenza della predetta causa di non punibilità, fa sì che - in riferimento al disposto dell'art.609, comma 2, cod.proc.per. - possa essere rilevato il vizio della sentenza rappresentato dalla quantificazione della pena irrogata all'imputato previa valutazione della sussistenza della contestata recidiva, a propria volta ritenuta come equivalente alle concesse attenuanti generiche.Trattandosi di valutazione che, atteso che il reato contestato nella presente sede ha natura contravvenzionale, risulta quindi in contrasto c:on il vigente testo dell'art.99 cod.pen. in tema di presupposti per l'applicazione della recidiva stessa. 6. Per l'effetto, deve essere quindi disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la recidiva, che va contestualmente eliminata; va altresì disposto l'annullamento con rinvio, ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, per la valutazione in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen. e, all'esito, per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la recidiva, statuizione che elimina. Annulla la medesima sentenza limitatamente all'applicazione dell'art.131-bis c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello