CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25539/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14521/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], quale socio della società [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,n. 4454/7/2016, depositata in data 19 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’11 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; IRPEF -redditi di impresa - documentazione extracontabile - società di persone - non operativa - società e soci - litisconsorzio necessario -violazione - conseguenze Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], socio della società ‘Olpneus di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].’ in ragione del 42%, impugnava l’avviso di accertamento n. TYQ01C400832/2011, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione maggiori ricavi, ai fini IVA ed IRPEF, per l’anno 2007. In particolare, l’avviso scaturiva da un PVC redatto da lla Guardia di Finanza, con il quale venivano contestate l’omessa contabilizzazione di maggiori ricavi per circa 900 mila euro e l’indebita detrazione di alcuni costi, in base al rinvenimento, presso la sede della società,di documentazione extracontabile, ovvero di un foglio manoscritto, datato 31 ottobre 2007, sul quale era scritto “[OSCURATO:PERSONA] euro 980.875,63”, a fronte di una cassa risultante dai registri ufficiali pari a poco meno di 90 milaeuro. Il contribuente impugnava l’avviso deducendone la nullità per difetto di motivazione e lamentando l’illegittimità del ricorso a presunzioni. Con particolare riferimento al foglio manoscritto, affermava che si trattava di importi portati da titoli di credito a scadere ricevuti da clienti a titolo di pagamento di fatture precedentemente emesse. La CTP di Caltanissetta accoglieva il ricorso rilevando che analogo ricorso era stato proposto dalla società, ed accolto dalla CTP. 2. L’Agenzia interponeva gravame innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia. La CTR rigettava l’appello ritenendo, da un lato, che le s pese (di ‘percorrenza autostradale’, di viaggio, per carburanti e lubrificanti, e della bolletta n. 143/E) potessero ritenersi provate sulla base della documentazione offerta dal contribuente, e, dall’altro, che i maggiori ricavi non potessero essere desunti unicamente dal foglio manoscritto rinvenuto dai militari della Guardia di Finanza in sede di verifica, atteso che «oltre al foglio manoscritto…è stata rinvenuta dalla G.d.F. altra documentazione extracontabile con dicitura “crediti v/clienti liro…”, che offrono elementi convergenti» (pag. 3 della sentenza). 3. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi , previa riunione del ricorso per cassazione proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTR che aveva respinto anche il gravame relativo alla posizione della società. Il contribuente ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. In via preliminare va rigettata la richiesta di riunione del giudizio rubricato al n.r.g. 14148/2017 (relativo alla posizione della società), atteso che quest’ultimo risulta definito con decreto di estinzione emessoil 5 dicembre 2023. 2. Con il primo strumento di impugnazione l’Agenzia delle Entrate deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., degli articoli 2727 e seguenti c.c. in materia di presunzioni, degli articoli 2709 e seguenti c.c. in tema di scritture contabili, nonché dell’art.39 del D.p.R. n.600 del 1973, in relazione all’articolo 360, comma 1,n.3 (e, ove occorrer possa, n.4) c.p.c.». In particolare, richiama la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di valenza indiziaria della documentazione extracontabile ed afferma che la CTR avrebbe errato nel ritenere incombente sull’A.F. l’onere di dare la prova dei fatti costitutivi del credito erariale oggetto dell’atto impositivo; la documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede della società costituiva, secondo l’Ufficio, indizio grave, preciso e concordante di una contabilità in nero e dell’omessa dichiarazione di redditi percepiti. 3. Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»; deduce che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto irrilevante la ‘contabilità in nero’ rinvenuta presso l’azienda ispezionata.4. Osserva la Corte che preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la questione, rilevabile d’ufficio da questa Corte, del mancato rispetto dell’integrità del contraddittorio nei gradi di merito. 4.1. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art.14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio» (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14815; conf., tra le tante, Cass. 25/6/2018 n. 16730). Ne consegue che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado» (Cass. 22/1/2018 n. 1472). 4.2. Invero questa Corte di legittimità non ha mancato di precisare che «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ”causa petendi” dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento dellarettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici» (Cass.24/2/2022 n. 6073). 5. Nella specie, pacifica la mancata partecipazione della società e degli altri soci ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ai gradi di merito, non può farsi luogo, in questa sede, alla riunione degli unici due processi pendenti in cassazione - il presente e quello relativo alla società - sia perché il secondo risulta già estinto sia, soprattutto, perché essi riguardano solo due delle plurime parti tra le quali sussiste il litisconsorzio necessario. Ne discende che deve dichiararsi la nullità dell’intero giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione unitaria del processo con tutti i litisconsorti. P.Q.M. Cassa la decisione impugnata dichiarando la nullità dell’intero giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissettaperché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio nel rispetto delle regole del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, e