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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 1974

Cassazione n. 33823/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

19/10/1974avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte d'appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Cinzia ParasporoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha rigettatol’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il Tribunale di Sciacca avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per i reati di percosse,minaccia aggravata e violazione di domicilio.2. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori difiducia, hanno proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi diseguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1 Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazioneex art. 606, comma 1 lettera e) cod. proc. pen. con riferimento alla valutazionedelle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo ha infattidichiarato, come già eccepito con l’atto di appello, che la minaccia era statapronunciata in assenza di altre persone e poi, contraddicendosi, ha dichiarato cheera stata invece pronunciata anche di fronte ai Carabinieri; ma su quest’ultimopunto il teste [OSCURATO:PERSONA] ha negato di aver percepito frasi minacciose.

Altraincongruenza si coglie rispetto alle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], laquale ha detto di aver assistito all’alterco e che a questo era presente ancheCatalogna [OSCURATO:PERSONA], negando di aver udito espressioni minacciose.3.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge ex art. 606, comma1 lettera c) cod. proc. pen. con riguardo alla sussistenza del reato di percosse, inquanto la sentenza impugnata afferma che è sufficiente la mera idoneità adeterminare una sensazione di dolore trascurando però che questa non è emersa,che non sono residuati segni visibili sul corpo della persona offesa e che aquest’ultima è stata diagnosticata una mera, verosimile crisi ansiosa reattiva.3.3 Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazioneex art. 606, comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo all’effettivacapacità intimidatoria della frase minacciosa.3.4 Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma1 lettera e) cod. proc. pen. con riguardo al mancato riconoscimento della causa dinon punibilità della particolare tenuità del fatto.

La Corte d'appello ha parlato dirilevante gravità dei fatti e spiccata aggressività, trascurando che si è trattato diepisodio sporadico, che non sono state arrecate lesioni e che la pena è stata diappena 400 euro di multa.

Tali elementi avrebbero dovuto orientare verso ungiudizio di minima offensività del fatto.3.5 Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazioneex art. 606, comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo al rigetto dellarichiesta di revoca della sospensione condizionale riconosciuta dalla sentenza diprimo grado.

La Corte d'appello non ha tenuto conto del principio, sancito più voltedalla giurisprudenza, in base al quale, quando si tratta di pena pecuniaria dimodesta entità, il giudice è tenuto a motivare in merito ad un eventuale interessedell’imputato a non fruirne.

Questi può in effetti privilegiare la scelta di pagareimmediatamente evitando così che la pena sospesa si estingua solo a seguito deldecorso dei cinque anni previsti dalla legge.

La Corte d'appello ha inoltreconfermato la subordinazione della sospensione condizionale della pena alrisarcimento del danno, pur in assenza di motivazione in merito alla effettivacapacità della ricorrente di pagare entro il termine stabilito dal giudice.3.6 Con il sesto motivo si deduce violazione di legge ex art. art. 606 letterab) cod. proc. pen., con riferimento alla distrazione in favore dell’Erario delle spesedi assistenza e rappresentanza di parte civile alla cui rifusione la ricorrente è statacondannata.

La Corte d'appello non ha infatti considerato che anche la ricorrenteera ammessa al gratuito patrocinio e che quindi, ex art. 110, comma 3 d.P.R.30/5/2002 n. 115, non poteva essere disposto il pagamento in favore dello Stato.Né peraltro la ricorrente, in quanto ammessa al gratuito patrocinio, poteva esserecondannata alla rifusione delle spese in favore della parte civile in quanto questesono destinate a rimanere a carico dell’Erario, come più volta stabilito dallagiurisprudenza di questa Corte.4.1 Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di leggee vizio di motivazione con riguardo alla determinazione dell’aumento per lacontinuazione in caso di pene eterogenee.

Con l’atto di appello la difesa avevacensurato la decisione del giudice di primo grado di procedere ad un unico aumentoper la continuazione, pari a un mese di reclusione, senza specificare in che misuradovesse essere imputato a ciascuno dei due reati-satellite; la Corte d'appello hadal canto suo reputato congruo l’aumento complessivo suddividendolo in parimisura fra i due reati-satellite ma trascurando che quello di percosse è dicompetenza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, punibile solo con la multa; in tal caso,poi, il ragguaglio ex art. 135 cod. pen. porta ad un aumento per la continuazionesuperiore al massimo edittale previsto dall’art. 52 d.lgs. 274/2000 e, dunque, aduna pena illegale.4.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ex art. art. 606 letterab) cod. proc. pen., con riferimento alla distrazione in favore dell’Erario delle spesedi assistenza e rappresentanza di parte civile alla cui rifusione il ricorrente è statocondannato.

La Corte d'appello non ha infatti considerato che anche l’[OSCURATO:PERSONA] eraammesso al gratuito patrocinio e che quindi, ex art. 110, comma 3 d.P.R.30/5/2002 n. 115, non poteva essere disposto il pagamento in favore dello Stato.Né peraltro il ricorrente, in quanto ammesso al gratuito patrocinio, poteva primaancora essere condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile inquanto queste sono destinate a rimanere a carico dell’Erario, come più voltastabilito dalla giurisprudenza di questa Corte.5.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] el’accoglimento, relativamente al trattamento sanzionatorio, del ricorso di EneaIngoglia.6.

I difensori dei ricorrenti hanno depositato memorie di replica insistendo perl’accoglimento di tutti i motivi di ricorso.7.

Il difensore di parte civile ha depositato conclusioni scritte chiedendo ilrigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente, si deve rilevare l’incompetenza per materia del Tribunalein relazione al reato di percosse contestato a [OSCURATO:PERSONA] ed EneaIngoglia rispettivamente sub A) e C) dell’imputazione.Dei reati contestati, quello di percosse è l’unico che appartenga allacompetenza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1 d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000; gli altri, ossia quelli di minaccia grave e violazionedi domicilio, sono invece, pacificamente, di competenza del Tribunale.

Vi è dunque,nel presente processo, la compresenza di reati attribuiti alla cognizione di diversigiudici.

Ora, l’art. 6, 1° e 2° comma d.lgs 274/2000 prevede che, in presenza diprocedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza dialtro giudice, “si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reaticommessi con una sola azione od omissione”; ed è solo in tale ipotesi, secondo lastessa disposizione, che la competenza per tutti i reati spetta al giudice superiore(vedi. anche, sul punto, Sez. 5, n. 17954 del 01/04/2019, Rv. 275911–01,secondo la quale la connessione tra procedimenti di competenzadel giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superioresoltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività deglialtri casi di connessione previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., in quanto lamenzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice diprocedura penale).Nel caso di specie, tuttavia, è configurabile non già un concorso formale maun concorso materiale di reati.

Per quanto risulta dal tenore delle contestazioni edalla coerente motivazione delle sentenze di merito, infatti, le percosse risultanoaccomunate ai concorrenti reati di minaccia grave e violazione di domicilio da unasostanziale unità del contesto spazio-temporale; al tempo, stesso, però, si trattadi condotte chiaramente distinte sul piano fenomenico e materiale.

La descrizionedei fatti contenuta nelle imputazioni restituisce a ben vedere un quadro di evidenteeterogeneità delle condotte, che riflette del resto la differenza sancita, già sulpiano astratto, dagli artt. 581, 612 e 614 cod. pen..

Si consideri inoltre che allepagine 3 e 4 della sentenza di primo grado, la cui ricostruzione è implicitamenterecepita dalla Corte di appello, si pone espressamente in evidenza tale distinzionedelle condotte sul piano materiale e se ne tratteggiano le, pur lievi, sfasaturecronologiche (laddove, in particolare, si specifica da un lato che [OSCURATO:PERSONA] SofiaIngoglia dapprima ha minacciato il [OSCURATO:PERSONA] e “poi lo colpiva al volto” e, dall’altro,che [OSCURATO:PERSONA], dopo essere entrato nell’abitazione, “lo colpiva e lominacciava”).Si deve dunque ritenere che, limitatamente al reato di percosse, lacompetenza per materia appartenga al Giudice di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta peraltro diquestione rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez.Un., n. 38809 del 31/3/2022, Rv 283689 - 01).

Di conseguenza, le sentenze diprimo e secondo grado devono essere annullate, con eliminazione delle peneinflitte per il suddetto reato e trasmissione degli atti alla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Sciacca.2.

Salvo quanto si è supra specificato in merito alla competenza del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di percosse, si rileva che il ricorso proposto nell’interesse diCostanza [OSCURATO:PERSONA] è infondato ai limiti dell’inammissibilità.3.1 I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per lareciproca interconnessione, sono inammissibili per genericità e manifestainfondatezza.Occorre premettere, a questo proposito, che per consolidata giurisprudenzadi questa Corte le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, da sole,a fondamento del giudizio di responsabilità penale purché vengano sottoposte adun vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso e approfondito; di conseguenza,nel nostro sistema processuale il valore probatorio della testimonianza dellapersona offesa non richiede l’intervento di riscontri esterni, che in ogni caso, ovepresenti e idonei a corroborarla, non necessariamente devono investirne l’interocontenuto (si vedano, ex multis, di questa Sezione: n. 1666 dell’8/7/2014, RV261730-01; n. 21135 del 26/3/2019, RV 275312-01).Calando tali principi nel caso di specie, si osserva che i giudici di merito hannocoerentemente e puntualmente motivato sull’attendibilità intrinseca dellatestimonianza della persona offesa, evidenziando che questa risulta inoltrecorroborata dalla presenza della ricorrente sul posto, dall’intervento dei Carabinierie dal forte, incontroverso clima di tensione fra le parti.

Tali argomenti, logici,puntuali e convergenti, non sono oggetto di contestazione nel ricorso, che, conriguardo alla valutazione della testimonianza della persona offesa, si concentra inparticolare sul fatto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] la riscontrano soloparzialmente.

Alla luce della giurisprudenza prima citata, però, si deve osservareche la mera parzialità del riscontro non incide di per sé sull’attendibilità dellatestimonianza della persona offesa; tale aspetto è correttamente evidenziato nellasentenza impugnata, che si sofferma su un dato probatorio non oggetto dicontestazione e ne sottolinea l’importanza decisiva ai fini della valutazione dellacredibilità della persona offesa, ossia il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbiaconfermato di aver visto la ricorrente percuotere il [OSCURATO:PERSONA]; nel contempo, lasentenza impugnata evidenzia che, in tale contesto, l’assenza di riscontro sullapronuncia di frasi minacciose, e dunque solo su un “frammento della condotta”,non incide sul complessivo giudizio di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA].

Anche tali puntirisultano convenientemente e logicamente argomentati e, peraltro, su di essi nonvi è alcuna specifica doglianza della ricorrente.Si coglie inoltre nella sentenza impugnata un’argomentazione che, nella sualogicità e incisività, appare idonea ad attestare la lacunosità e la manifestainfondatezza del ricorso, che al riguardo comunque non prende posizione: la Cortedi appello evidenzia infatti che il certificato medico, nel riferire uno stato ansioso,descrive un malessere che come tale dà conto della concreta capacità minatoriadelle frasi indirizzate alla persona offesa; riguardo all’idoneità intimidatoria di talifrasi, inoltre, in sentenza non solo si evidenzia che si tratta di minacce di mortema si tratteggia in modo specifico il contesto fortemente aggressivo in cui esse sicalano, caratterizzato dal contemporaneo compimento di violenza fisica e di unepisodio di violazione di domicilio.

Si tratta dunque, anche in questo caso, dimotivazione circostanziata, logica e come tale non sindacabile in sede dilegittimità, anche tenuto conto, si ribadisce, del silenzio sul punto del ricorso.3.2 Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è anche il quartomotivo.La motivazione sull’insussistenza della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. fa leva sulle concrete caratteristichedella condotta, con particolare riferimento alla sua connotazione aggressiva, allagravità intrinseca delle minacce, al fatto che si trattasse di azione congiunta e alladiretta incidenza di essa su un bene giuridico primario e cioè il diritto all’abitazione.Con la pluralità, la coerenza e la precisione di tali argomenti il ricorso di fattonon si confronta, limitandosi ad evidenziare del tutto genericamente il carattereisolato del fatto, l’assenza di lesioni personali e la limitata entità della pena,trascurando qualunque esame diretto e specifico della motivazione e lamentando(del tutto non condivisibilmente) il carattere stereotipato di quest’ultima.3.3 Il quinto motivo di ricorso è infondato.Il primo profilo concerne il rigetto della richiesta, avanzata in sede di appello,di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Sul punto lasentenza impugnata fa rinvio, correttamente, ad una serie di argomenti e datiprocessuali che non appaiono in contestazione, vale a dire la richiesta diconcessione del beneficio avanzata dalla difesa in primo grado, la naturadiscrezionale del potere del giudice in proposito e l’avvenuto riconoscimento dellasospensione condizionale, da parte del Tribunale, sulla base dell’esiguità dellapena inflitta e dell’assenza di precedenti penali.

A fronte di tale motivazione, logicae lineare, la ricorrente si limita a contrapporre considerazioni puramente ipoteticheche, come tali, non colpiscono la legittimità in sé della sentenza e l’adeguatezzadel suo apparato argomentativo: nel ricorso si fa infatti riferimento alla mera eteorica possibilità di un immediato pagamento della somma corrispondente allapena pecuniaria, non già alla concreta intenzione di provvedervi (e tale, a benvedere, era anche la prospettazione contenuta nell’atto di appello).

A fronte dellagenericità della prospettazione, dunque, appare adeguata la risposta della Cortedi appello, che ha fatto rinvio, in proposito, al corretto esercizio del poterediscrezionale da parte del giudice di primo grado e alla non contestata conformità,in concreto, del riconoscimento del beneficio alla normativa vigente.Quanto al secondo profilo del motivo di ricorso, attinente alla subordinazionedella sospensione condizionale al risarcimento del danno, la ricorrente lamenta chetale statuizione non sia stata preceduta da una valutazione delle sue condizionieconomiche.

Ancora una volta, però, il ricorso non si confronta con la sentenzaimpugnata, che ha espressamente (e correttamente) preso posizione sul puntoevidenziando, da una parte, l’assenza di una precisa prospettazione difensiva sullacapacità economica dell’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, la limitata entità della somma (euro300) stabilita a titolo di risarcimento del danno.

Anche in questo caso vale la penasottolineare, a conferma ulteriore dell’adeguatezza della risposta della Corte diappello, che la prospettazione contenuta nell’atto di appello era quanto maievanescente: la ricorrente si era limitata infatti a parlare, senz’altra specificazione,di una sua “potenziale difficoltà ad adempiere alle minime statuizioni civili”.

Palese,quindi, che mancava ab origine una precisa indicazione in merito alla capacitàeconomica e che questo non poteva non incidere sul livello dell’obbligo dimotivazione, che comunque, si ripete, risulta assolto in modo adeguato.3.4 Il sesto motivo è infondato.Questa Corte ritiene di aderire all’orientamento, largamente prevalente nellagiurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'imputato ammesso al gratuitopatrocinio, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della partecivile ammessa allo stesso beneficio, deve essere altresì condannato alla rifusione,in favore dell'Erario, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, nonpotendo queste restare a carico dello Stato (si vedano al riguardo, fra le altre:Sez. 3, n. 33630 del 31/5/2022, Rv. 283521 – 02; 6, n. 33136 del 10/9/2025, Rv.288709; 2, n. 18187 del 4/3/2025, Rv. 288033 – 01; 2, n. 4211 del 13/1/2026,Rv. 289334).

Lo Stato è infatti tenuto a sostenere solamente le spese necessariealla difesa dell'imputato (o dell'altra parte ammessa al beneficio), visto che sisostituisce a costoro, alla luce della loro condizione di soggetti non abbienti, al finedi garantire il diritto di difesa sancito, inderogabilmente, dall'art. 24 Cost.; nederiva che l'obbligo dello Stato non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispettoa quelli che sono appunto collegati alla difesa dell'imputato, il quale, dunque, nonpuò esigere di essere tenuto indenne dalle spese che conseguono alla suasoccombenza.

Tale interpretazione è corroborata dal tenore testuale dell'art. 74,comma 1 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, secondo cui, in ossequio, appunto,all'art. 24 Cost., è assicurato il patrocinio “per la difesa del cittadino non abbiente,indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato cheintenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato perla pena pecuniaria”.

È indubbio, infatti, che la norma limiti letteralmente l’obbligodello Stato di sostenere l’onere delle spese legali a quelle che siano attinenti alladifesa del soggetto ammesso al beneficio.La stessa interpretazione, secondo cui lo Stato non può essere chiamato asostenere, in luogo dell'imputato, le spese che sono conseguenza della suasoccombenza, in quanto l'obbligo dell'Erario non si estende alla tutela di dirittiulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sua difesa, si deve riconosceresia nel caso in cui la parte civile non sia stata anch'essa ammessa al patrocinio aspese dello Stato sia nel caso, che qui ricorre, in cui la parte civile sia stataanch'essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In caso contrario, infatti,l'imputato ammesso al gratuito patrocinio beneficerebbe dell’esenzione da unaspesa ulteriore e diversa rispetto a quelle connesse alla sua difesa; in particolare,egli finirebbe per essere esentato dalla rifusione delle spese processuali sostenutedalla parte civile, cui è invece tenuto sulla base del generale principio disoccombenza ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen.Non si ritiene pertanto di aderire alla minoritaria tesi di segno contrario, fattapropria dal ricorrente, secondo cui, ove l'imputato e la parte civile siano entrambiammessi al beneficio, il primo, in caso di condanna al risarcimento del danno infavore della parte civile, non può essere condannato al pagamento in favoredell'Erario delle spese processuali sostenute da quest’ultima.Va infine precisato che, siccome questa Corte si conforma ad un orientamentoampiamente maggioritario, non è ravvisabile un contrasto sufficientementeconsolidato e di conseguenza non vi sono i presupposti per rimettere la questionealle Sezioni Unite, come richiesto dai difensori dei ricorrenti (si veda sul punto Sez.4, n. 39766 del 23/5/2019, Rv. 277559 – 02).4.

In merito al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deveosservare quanto segue.4.1 Il motivo sull’erroneità del trattamento sanzionatorio, e in particolaresull’illegalità della pena per il reato di percosse, deve ritenersi assorbito dallastatuizione sull’incompetenza per materia del Tribunale.4.2 Il secondo motivo è infondato per le stesse ragioni indicati nell’esaminareil sesto motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: sul punto si puòquindi integralmente rinviare a quanto esposto nel paragrafo

3.4.5. In conclusione, la sentenza impugnata e quella di primo grado devonoessere annullate limitatamente al reato di percosse ascritto a ciascun ricorrente;contestualmente, gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Sciacca per l'ulteriore corso e devono essere eliminate lepene rispettivamente inflitte a titolo di aumento per la continuazione (euro 100,00di multa per [OSCURATO:PERSONA] e giorni quindici di reclusione per IngogliaEnea).

Per il resto, i ricorsi devono essere rigettati.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, neiconfronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente al reato di percosse a ciascunoascritto, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Sciacca per l'ulteriore corso, ed elimina la relativa penainflitta a titolo di aumento per la continuazione, nella misura di euro 100,00 dimulta, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], e nella misura di giorni quindici direclusione quanto ad [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta nel resto i ricorsi.Così è deciso, 24/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19/10/1974avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte d'appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Cinzia ParasporoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha rigettatol’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il Tribunale di Sciacca avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per i reati di percosse,minaccia aggravata e violazione di domicilio.2. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori difiducia, hanno proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi diseguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1 Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazioneex art. 606, comma 1 lettera e) cod. proc. pen. con riferimento alla valutazionedelle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo ha infattidichiarato, come già eccepito con l’atto di appello, che la minaccia era statapronunciata in assenza di altre persone e poi, contraddicendosi, ha dichiarato cheera stata invece pronunciata anche di fronte ai Carabinieri; ma su quest’ultimopunto il teste [OSCURATO:PERSONA] ha negato di aver percepito frasi minacciose. Altraincongruenza si coglie rispetto alle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], laquale ha detto di aver assistito all’alterco e che a questo era presente ancheCatalogna [OSCURATO:PERSONA], negando di aver udito espressioni minacciose.3.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge ex art. 606, comma1 lettera c) cod. proc. pen. con riguardo alla sussistenza del reato di percosse, inquanto la sentenza impugnata afferma che è sufficiente la mera idoneità adeterminare una sensazione di dolore trascurando però che questa non è emersa,che non sono residuati segni visibili sul corpo della persona offesa e che aquest’ultima è stata diagnosticata una mera, verosimile crisi ansiosa reattiva.3.3 Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazioneex art. 606, comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo all’effettivacapacità intimidatoria della frase minacciosa.3.4 Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma1 lettera e) cod. proc. pen. con riguardo al mancato riconoscimento della causa dinon punibilità della particolare tenuità del fatto. La Corte d'appello ha parlato dirilevante gravità dei fatti e spiccata aggressività, trascurando che si è trattato diepisodio sporadico, che non sono state arrecate lesioni e che la pena è stata diappena 400 euro di multa. Tali elementi avrebbero dovuto orientare verso ungiudizio di minima offensività del fatto.3.5 Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazioneex art. 606, comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo al rigetto dellarichiesta di revoca della sospensione condizionale riconosciuta dalla sentenza diprimo grado. La Corte d'appello non ha tenuto conto del principio, sancito più voltedalla giurisprudenza, in base al quale, quando si tratta di pena pecuniaria dimodesta entità, il giudice è tenuto a motivare in merito ad un eventuale interessedell’imputato a non fruirne. Questi può in effetti privilegiare la scelta di pagareimmediatamente evitando così che la pena sospesa si estingua solo a seguito deldecorso dei cinque anni previsti dalla legge. La Corte d'appello ha inoltreconfermato la subordinazione della sospensione condizionale della pena alrisarcimento del danno, pur in assenza di motivazione in merito alla effettivacapacità della ricorrente di pagare entro il termine stabilito dal giudice.3.6 Con il sesto motivo si deduce violazione di legge ex art. art. 606 letterab) cod. proc. pen., con riferimento alla distrazione in favore dell’Erario delle spesedi assistenza e rappresentanza di parte civile alla cui rifusione la ricorrente è statacondannata. La Corte d'appello non ha infatti considerato che anche la ricorrenteera ammessa al gratuito patrocinio e che quindi, ex art. 110, comma 3 d.P.R.30/5/2002 n. 115, non poteva essere disposto il pagamento in favore dello Stato.Né peraltro la ricorrente, in quanto ammessa al gratuito patrocinio, poteva esserecondannata alla rifusione delle spese in favore della parte civile in quanto questesono destinate a rimanere a carico dell’Erario, come più volta stabilito dallagiurisprudenza di questa Corte.4.1 Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di leggee vizio di motivazione con riguardo alla determinazione dell’aumento per lacontinuazione in caso di pene eterogenee. Con l’atto di appello la difesa avevacensurato la decisione del giudice di primo grado di procedere ad un unico aumentoper la continuazione, pari a un mese di reclusione, senza specificare in che misuradovesse essere imputato a ciascuno dei due reati-satellite; la Corte d'appello hadal canto suo reputato congruo l’aumento complessivo suddividendolo in parimisura fra i due reati-satellite ma trascurando che quello di percosse è dicompetenza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, punibile solo con la multa; in tal caso,poi, il ragguaglio ex art. 135 cod. pen. porta ad un aumento per la continuazionesuperiore al massimo edittale previsto dall’art. 52 d.lgs. 274/2000 e, dunque, aduna pena illegale.4.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ex art. art. 606 letterab) cod. proc. pen., con riferimento alla distrazione in favore dell’Erario delle spesedi assistenza e rappresentanza di parte civile alla cui rifusione il ricorrente è statocondannato. La Corte d'appello non ha infatti considerato che anche l’[OSCURATO:PERSONA] eraammesso al gratuito patrocinio e che quindi, ex art. 110, comma 3 d.P.R.30/5/2002 n. 115, non poteva essere disposto il pagamento in favore dello Stato.Né peraltro il ricorrente, in quanto ammesso al gratuito patrocinio, poteva primaancora essere condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile inquanto queste sono destinate a rimanere a carico dell’Erario, come più voltastabilito dalla giurisprudenza di questa Corte.5. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] el’accoglimento, relativamente al trattamento sanzionatorio, del ricorso di EneaIngoglia.6. I difensori dei ricorrenti hanno depositato memorie di replica insistendo perl’accoglimento di tutti i motivi di ricorso.7. Il difensore di parte civile ha depositato conclusioni scritte chiedendo ilrigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, si deve rilevare l’incompetenza per materia del Tribunalein relazione al reato di percosse contestato a [OSCURATO:PERSONA] ed EneaIngoglia rispettivamente sub A) e C) dell’imputazione.Dei reati contestati, quello di percosse è l’unico che appartenga allacompetenza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1 d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000; gli altri, ossia quelli di minaccia grave e violazionedi domicilio, sono invece, pacificamente, di competenza del Tribunale. Vi è dunque,nel presente processo, la compresenza di reati attribuiti alla cognizione di diversigiudici. Ora, l’art. 6, 1° e 2° comma d.lgs 274/2000 prevede che, in presenza diprocedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza dialtro giudice, “si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reaticommessi con una sola azione od omissione”; ed è solo in tale ipotesi, secondo lastessa disposizione, che la competenza per tutti i reati spetta al giudice superiore(vedi. anche, sul punto, Sez. 5, n. 17954 del 01/04/2019, Rv. 275911–01,secondo la quale la connessione tra procedimenti di competenzadel giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superioresoltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività deglialtri casi di connessione previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., in quanto lamenzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice diprocedura penale).Nel caso di specie, tuttavia, è configurabile non già un concorso formale maun concorso materiale di reati. Per quanto risulta dal tenore delle contestazioni edalla coerente motivazione delle sentenze di merito, infatti, le percosse risultanoaccomunate ai concorrenti reati di minaccia grave e violazione di domicilio da unasostanziale unità del contesto spazio-temporale; al tempo, stesso, però, si trattadi condotte chiaramente distinte sul piano fenomenico e materiale. La descrizionedei fatti contenuta nelle imputazioni restituisce a ben vedere un quadro di evidenteeterogeneità delle condotte, che riflette del resto la differenza sancita, già sulpiano astratto, dagli artt. 581, 612 e 614 cod. pen.. Si consideri inoltre che allepagine 3 e 4 della sentenza di primo grado, la cui ricostruzione è implicitamenterecepita dalla Corte di appello, si pone espressamente in evidenza tale distinzionedelle condotte sul piano materiale e se ne tratteggiano le, pur lievi, sfasaturecronologiche (laddove, in particolare, si specifica da un lato che [OSCURATO:PERSONA] SofiaIngoglia dapprima ha minacciato il [OSCURATO:PERSONA] e “poi lo colpiva al volto” e, dall’altro,che [OSCURATO:PERSONA], dopo essere entrato nell’abitazione, “lo colpiva e lominacciava”).Si deve dunque ritenere che, limitatamente al reato di percosse, lacompetenza per materia appartenga al Giudice di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta peraltro diquestione rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez.Un., n. 38809 del 31/3/2022, Rv 283689 - 01). Di conseguenza, le sentenze diprimo e secondo grado devono essere annullate, con eliminazione delle peneinflitte per il suddetto reato e trasmissione degli atti alla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Sciacca.2. Salvo quanto si è supra specificato in merito alla competenza del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di percosse, si rileva che il ricorso proposto nell’interesse diCostanza [OSCURATO:PERSONA] è infondato ai limiti dell’inammissibilità.3.1 I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per lareciproca interconnessione, sono inammissibili per genericità e manifestainfondatezza.Occorre premettere, a questo proposito, che per consolidata giurisprudenzadi questa Corte le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, da sole,a fondamento del giudizio di responsabilità penale purché vengano sottoposte adun vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso e approfondito; di conseguenza,nel nostro sistema processuale il valore probatorio della testimonianza dellapersona offesa non richiede l’intervento di riscontri esterni, che in ogni caso, ovepresenti e idonei a corroborarla, non necessariamente devono investirne l’interocontenuto (si vedano, ex multis, di questa Sezione: n. 1666 dell’8/7/2014, RV261730-01; n. 21135 del 26/3/2019, RV 275312-01).Calando tali principi nel caso di specie, si osserva che i giudici di merito hannocoerentemente e puntualmente motivato sull’attendibilità intrinseca dellatestimonianza della persona offesa, evidenziando che questa risulta inoltrecorroborata dalla presenza della ricorrente sul posto, dall’intervento dei Carabinierie dal forte, incontroverso clima di tensione fra le parti. Tali argomenti, logici,puntuali e convergenti, non sono oggetto di contestazione nel ricorso, che, conriguardo alla valutazione della testimonianza della persona offesa, si concentra inparticolare sul fatto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] la riscontrano soloparzialmente. Alla luce della giurisprudenza prima citata, però, si deve osservareche la mera parzialità del riscontro non incide di per sé sull’attendibilità dellatestimonianza della persona offesa; tale aspetto è correttamente evidenziato nellasentenza impugnata, che si sofferma su un dato probatorio non oggetto dicontestazione e ne sottolinea l’importanza decisiva ai fini della valutazione dellacredibilità della persona offesa, ossia il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbiaconfermato di aver visto la ricorrente percuotere il [OSCURATO:PERSONA]; nel contempo, lasentenza impugnata evidenzia che, in tale contesto, l’assenza di riscontro sullapronuncia di frasi minacciose, e dunque solo su un “frammento della condotta”,non incide sul complessivo giudizio di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA]. Anche tali puntirisultano convenientemente e logicamente argomentati e, peraltro, su di essi nonvi è alcuna specifica doglianza della ricorrente.Si coglie inoltre nella sentenza impugnata un’argomentazione che, nella sualogicità e incisività, appare idonea ad attestare la lacunosità e la manifestainfondatezza del ricorso, che al riguardo comunque non prende posizione: la Cortedi appello evidenzia infatti che il certificato medico, nel riferire uno stato ansioso,descrive un malessere che come tale dà conto della concreta capacità minatoriadelle frasi indirizzate alla persona offesa; riguardo all’idoneità intimidatoria di talifrasi, inoltre, in sentenza non solo si evidenzia che si tratta di minacce di mortema si tratteggia in modo specifico il contesto fortemente aggressivo in cui esse sicalano, caratterizzato dal contemporaneo compimento di violenza fisica e di unepisodio di violazione di domicilio. Si tratta dunque, anche in questo caso, dimotivazione circostanziata, logica e come tale non sindacabile in sede dilegittimità, anche tenuto conto, si ribadisce, del silenzio sul punto del ricorso.3.2 Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è anche il quartomotivo.La motivazione sull’insussistenza della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. fa leva sulle concrete caratteristichedella condotta, con particolare riferimento alla sua connotazione aggressiva, allagravità intrinseca delle minacce, al fatto che si trattasse di azione congiunta e alladiretta incidenza di essa su un bene giuridico primario e cioè il diritto all’abitazione.Con la pluralità, la coerenza e la precisione di tali argomenti il ricorso di fattonon si confronta, limitandosi ad evidenziare del tutto genericamente il carattereisolato del fatto, l’assenza di lesioni personali e la limitata entità della pena,trascurando qualunque esame diretto e specifico della motivazione e lamentando(del tutto non condivisibilmente) il carattere stereotipato di quest’ultima.3.3 Il quinto motivo di ricorso è infondato.Il primo profilo concerne il rigetto della richiesta, avanzata in sede di appello,di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Sul punto lasentenza impugnata fa rinvio, correttamente, ad una serie di argomenti e datiprocessuali che non appaiono in contestazione, vale a dire la richiesta diconcessione del beneficio avanzata dalla difesa in primo grado, la naturadiscrezionale del potere del giudice in proposito e l’avvenuto riconoscimento dellasospensione condizionale, da parte del Tribunale, sulla base dell’esiguità dellapena inflitta e dell’assenza di precedenti penali. A fronte di tale motivazione, logicae lineare, la ricorrente si limita a contrapporre considerazioni puramente ipoteticheche, come tali, non colpiscono la legittimità in sé della sentenza e l’adeguatezzadel suo apparato argomentativo: nel ricorso si fa infatti riferimento alla mera eteorica possibilità di un immediato pagamento della somma corrispondente allapena pecuniaria, non già alla concreta intenzione di provvedervi (e tale, a benvedere, era anche la prospettazione contenuta nell’atto di appello). A fronte dellagenericità della prospettazione, dunque, appare adeguata la risposta della Cortedi appello, che ha fatto rinvio, in proposito, al corretto esercizio del poterediscrezionale da parte del giudice di primo grado e alla non contestata conformità,in concreto, del riconoscimento del beneficio alla normativa vigente.Quanto al secondo profilo del motivo di ricorso, attinente alla subordinazionedella sospensione condizionale al risarcimento del danno, la ricorrente lamenta chetale statuizione non sia stata preceduta da una valutazione delle sue condizionieconomiche. Ancora una volta, però, il ricorso non si confronta con la sentenzaimpugnata, che ha espressamente (e correttamente) preso posizione sul puntoevidenziando, da una parte, l’assenza di una precisa prospettazione difensiva sullacapacità economica dell’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, la limitata entità della somma (euro300) stabilita a titolo di risarcimento del danno. Anche in questo caso vale la penasottolineare, a conferma ulteriore dell’adeguatezza della risposta della Corte diappello, che la prospettazione contenuta nell’atto di appello era quanto maievanescente: la ricorrente si era limitata infatti a parlare, senz’altra specificazione,di una sua “potenziale difficoltà ad adempiere alle minime statuizioni civili”. Palese,quindi, che mancava ab origine una precisa indicazione in merito alla capacitàeconomica e che questo non poteva non incidere sul livello dell’obbligo dimotivazione, che comunque, si ripete, risulta assolto in modo adeguato.3.4 Il sesto motivo è infondato.Questa Corte ritiene di aderire all’orientamento, largamente prevalente nellagiurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'imputato ammesso al gratuitopatrocinio, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della partecivile ammessa allo stesso beneficio, deve essere altresì condannato alla rifusione,in favore dell'Erario, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, nonpotendo queste restare a carico dello Stato (si vedano al riguardo, fra le altre:Sez. 3, n. 33630 del 31/5/2022, Rv. 283521 – 02; 6, n. 33136 del 10/9/2025, Rv.288709; 2, n. 18187 del 4/3/2025, Rv. 288033 – 01; 2, n. 4211 del 13/1/2026,Rv. 289334). Lo Stato è infatti tenuto a sostenere solamente le spese necessariealla difesa dell'imputato (o dell'altra parte ammessa al beneficio), visto che sisostituisce a costoro, alla luce della loro condizione di soggetti non abbienti, al finedi garantire il diritto di difesa sancito, inderogabilmente, dall'art. 24 Cost.; nederiva che l'obbligo dello Stato non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispettoa quelli che sono appunto collegati alla difesa dell'imputato, il quale, dunque, nonpuò esigere di essere tenuto indenne dalle spese che conseguono alla suasoccombenza. Tale interpretazione è corroborata dal tenore testuale dell'art. 74,comma 1 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, secondo cui, in ossequio, appunto,all'art. 24 Cost., è assicurato il patrocinio “per la difesa del cittadino non abbiente,indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato cheintenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato perla pena pecuniaria”. È indubbio, infatti, che la norma limiti letteralmente l’obbligodello Stato di sostenere l’onere delle spese legali a quelle che siano attinenti alladifesa del soggetto ammesso al beneficio.La stessa interpretazione, secondo cui lo Stato non può essere chiamato asostenere, in luogo dell'imputato, le spese che sono conseguenza della suasoccombenza, in quanto l'obbligo dell'Erario non si estende alla tutela di dirittiulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sua difesa, si deve riconosceresia nel caso in cui la parte civile non sia stata anch'essa ammessa al patrocinio aspese dello Stato sia nel caso, che qui ricorre, in cui la parte civile sia stataanch'essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso contrario, infatti,l'imputato ammesso al gratuito patrocinio beneficerebbe dell’esenzione da unaspesa ulteriore e diversa rispetto a quelle connesse alla sua difesa; in particolare,egli finirebbe per essere esentato dalla rifusione delle spese processuali sostenutedalla parte civile, cui è invece tenuto sulla base del generale principio disoccombenza ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen.Non si ritiene pertanto di aderire alla minoritaria tesi di segno contrario, fattapropria dal ricorrente, secondo cui, ove l'imputato e la parte civile siano entrambiammessi al beneficio, il primo, in caso di condanna al risarcimento del danno infavore della parte civile, non può essere condannato al pagamento in favoredell'Erario delle spese processuali sostenute da quest’ultima.Va infine precisato che, siccome questa Corte si conforma ad un orientamentoampiamente maggioritario, non è ravvisabile un contrasto sufficientementeconsolidato e di conseguenza non vi sono i presupposti per rimettere la questionealle Sezioni Unite, come richiesto dai difensori dei ricorrenti (si veda sul punto Sez.4, n. 39766 del 23/5/2019, Rv. 277559 – 02).4. In merito al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deveosservare quanto segue.4.1 Il motivo sull’erroneità del trattamento sanzionatorio, e in particolaresull’illegalità della pena per il reato di percosse, deve ritenersi assorbito dallastatuizione sull’incompetenza per materia del Tribunale.4.2 Il secondo motivo è infondato per le stesse ragioni indicati nell’esaminareil sesto motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: sul punto si puòquindi integralmente rinviare a quanto esposto nel paragrafo 3.4.5. In conclusione, la sentenza impugnata e quella di primo grado devonoessere annullate limitatamente al reato di percosse ascritto a ciascun ricorrente;contestualmente, gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Sciacca per l'ulteriore corso e devono essere eliminate lepene rispettivamente inflitte a titolo di aumento per la continuazione (euro 100,00di multa per [OSCURATO:PERSONA] e giorni quindici di reclusione per IngogliaEnea). Per il resto, i ricorsi devono essere rigettati. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, neiconfronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente al reato di percosse a ciascunoascritto, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Sciacca per l'ulteriore corso, ed elimina la relativa penainflitta a titolo di aumento per la continuazione, nella misura di euro 100,00 dimulta, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], e nella misura di giorni quindici direclusione quanto ad [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto i ricorsi.Così è deciso, 24/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33823/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris