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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 1975

Cassazione n. 34612/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste del 14/06/2022, emessa ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter cod. proc. pen., mediante la quale erano state disattese le istanze inoltrate ex art. 94 Legge 09 ottobre 1990, n. 309 e 47 Legge 26 luglio 1975, n. 354 ed era stata concessa al suddetto condannato la detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen., in relazione alla pena da espiare pari a mesi cinque di reclusione, determinata grazie al cumulo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste in data 01/04/2022; nel contempo, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha disposto l'esecuzione dell'ordinanza impugnata.

La declaratoria di inammissibilità è stata emessa in base al dettato dell'art. 24, commi 6-bis e 6 -sexies, lett. b) d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, atteso che le copie informatiche per immagini degli allegati, prodotti unitamente all'opposizione stessa, non risultano sottoscritte digitalmente ad opera del difensore, per conformità all'originale.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ovvero di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

L'opposizione risulta regolarmente sottoscritta mediante utilizzo della metodologia cd.

PADES, nonché depositata - tramite invio attraverso posta elettronica certificata - in data 24/04/2022.

Tale opposizione non reca in allegato documenti propriamente detti, bensì esclusivamente copie di atti che erano già presenti nell'incarto processuale e che sono stati nuovamente depositati da parte della difesa, al solo fine di agevolare il lavoro del Collegio chiamato a decidere sulla richiesta.

Tali atti sono: a) la comunicazione del Ser.D. di Vincenza del 29/10/2021, che era già presente nel fascicolo, in quanto tempestivamente depositata al momento della prima formulazione di misura alternativa, tanto da venir menzionata nell'ordinanza opposta; b) il provvedimento oggetto di opposizione; poi nuovamente depositato al mero scopo di facilitare il lavoro della Cancelleria (in questo caso, non si tratta propriamente di un documento nuovo, bensì addirittura dello stesso atto emesso dal magistrato); c) il provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste; che non presenta la veste di documento prodotto in giudizio ad opera della difesa; per essere esso - al contrario - un atto giudiziario già perfettamente noto al Tribunale.

2.2. In alternativa all'emissione dell'impugnato provvedimento di inammissibilità, il Tribunale avrebbe potuto, comunque, attivare i poteri istruttori specificamente riservatigli dalla 2 //ti— i legge e, in tal modo, acquisire sia la copia della comunicazione del Ser.D., sia le copie dei sopra menzionati atti giudiziari.

2.3. Con il secondo motivo, viene denunciata inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata è da ritenersi nulla, stante l'incompatibilità della Giudice di sorveglianza autrice dell'ordinanza reiettiva, per avere ella poi fatto parte - in qualità di relatrice - anche del Collegio che ha deciso nel senso della inammissibilità della relativa opposizione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, infatti, sono condivisibili, oltre che rispettose della normativa in vigore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo e l'ordinanza impugnata, ritenuta assorbita la seconda doglianza, deve essere annullata con rinvio.

2. Con riferimento al primo motivo, giova infatti precisare che l'art. 24, comma 6-bis del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19", prevede testualmente quanto segue: «Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1 e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale».

Il successivo comma 6-sexies della medesima disposizione normativa, inoltre, stabilisce che «Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo dì posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4».

3. È quindi prevista la possibilità di effettuare il deposito con valore legale, attraverso l'inoltro dall'indirizzo di posta elettronica certificata, inserito nel Registro generale degli indirizzi cPrtific>ti, 2i "Insi do!!'nrt. 7 dol regn!2monto di eli 21 d, crPto riM Ministro drali2 gitisti7ia 91 febbraio 2011, n. 44, degli atti, documenti e istanze - quale che ne sia la denominazione - diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè, degli atti diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva attraverso l'invio al portale del processo penale telematico), per la durata del periodo emergenziale e fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35.

Anche considerando la rubrica dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 ("Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"), è allora evidente come la disciplina emeraenziale sia eminentemente finalizzata a snellire il sistema complessivo di deposito degli atti giudiziari, ivi comprese le impugnazioni, onde fronteggiare l'emergenza pandemica.

A tal fine, è stata realizzata una "dematerializzazione" delle modalità di deposito, anche con riferimento agli atti dì impugnazione, qualsiasi essi siano, stabilendo l'adozione di modalità informatiche certificate, come possibilità per le parti.

3.1. Grazie alla legge di conversione, l'art. 24 succitato è stato arricchito con l'aggiunta dei commi che vanno dal 212l 6-bis al 6-undecies, a mezzo dei quali sono state dettate regole particolari, in ordine alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti, appartenenti all'ambito dell'impugnazione penale.

L'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020, sopra riportato, prevede casi di inammissibilità dell'impugnazione, ulteriori rispetto a quelli enumerati dall'art. 591 cod. proc. pen., che ricorrono allorquando essa venga proposta - a norma dell'art. 24, comma 6-bis del citato d.l. n. 137 del 2020 - in difetto degli specifici requisiti tecnici essenziali.

Questi ultimi sono pretesi dalla norma, ad substantiam. al precipuo fine di aarantire, attraverso l'utilizzo della moderna tecnologia della comunicazione e dell'informazione, la certezza circa la provenienza dell'impugnazione, oltre che circa la natura originale e completa dell'atto e, infine, quanto al tempestivo e completo recapito, presso l'ufficio giudiziario di destinazione.

Non può che ribadirsi, quindi, come la regolarità della certificazione informatica attinente all'autore dell'atto (ossia la firma digitale), ovvero della certificazione concernente la provenienza di un determinato atto dal soggetto mittente (sarebbe a dire, l'intestazione dell'indirizzo di posta elettronica), ovvero della abilitazione del difensore (presenza nel registro informatico degli indirizzi elettronici, cd.

REG.IND.E.), o infine della casella di arrivo ad un determinato ufficio giudiziario, rappresentino un insieme coordinato e complesso di elementi, tutti volti a segnare non solo l'idoneità dell'atto rispetto al raggiungimento dello scopo, bensì anche la stessa sua esistenza giuridica.

Trattasi, pertanto, di requisiti tecnici posti a difesa delle garanzie di natura sostanziale, assicurate dalla normativa processuale.

3.2. Per ciò che rileva nella presente sede, la causa di inammissibilità ex art. 24, comma 6 -sexies del d.l. 137 del 2020, si realizza allorquando le copie informatiche riprodotte per immagini non siano state rese conformi all'originale, in forza di sottoscrizione digitale apposta dal difensore.

Ciò che si è verificato, appunto, nella concreta fattispecie ora al vaglio di questo Colleaio.

4. Osserva la Corte, però, che è anche indispensabile controllare la natura rilevante o meno, degli atti allegati all'impugnazione inoltrata; tale verifica è doverosa in ossequio alla regola generale, che impone di considerare intonsa l'efficacia degli atti - ove ciò sia possibile - in una prospettiva di complessivo funzionamento del sistema processuale.

Laddove l'impugnazione, che nel caso di specie risulta regolarmente sottoscritta digitalnnente, presenti già tutti gli elementi identificativi dell'atto impugnato, oltre che quelli necessari per l'individuazione e risoluzione della questione controversa, essa deve reputarsi già intrinsecamente autosufficiente, non riverberandosi il sopra detto difetto in una mancanza tale, da travolgere la stessa essenza del gravame (sul punto, si veda Sez. 6, n. 37704 del 11/07/2022, M., Rv. 283936, a mente della quale: «In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità dell'impuanazione ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo p.e.c., ove si tratti di allegati inessenziali, perché non inerenti al contenuto dell'impugna7ione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali»).

Nel caso di specie, la difesa ha allegato al reclamo, lasciandoli privi di sottoscrizione per conformità ad opera del difensore, atti che erano già presenti nell'incarto processuale e che erano, pertany4to, sicuramente già noti al Tribunale di sorveglianza, ossia: 1) la comunicazione del Ser.D., già nota e presente in atti, tanto da venir citata nell'ordinanza opposta; 2) la stessa ordinanza opposta; 3) il provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Trieste.

Trattasi di atti che - con tutta evidenza - non erano rilevanti, ai fini della decisione della questione prospettata e che non hanno, in alcun modo, ampliato l'orizzonte conoscitivo del Tribunale chiamato a deliberare.

La prima censura prospettata dal ricorrente deve allora ritenersi fondata, visto che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione si pone, in tale caso, in conflitto con il generale principio della conservazione degli atti.

5. La seconda doglianza - incentrata sulla pretesa incompatibilità del Magistrato di sorveglianza, che abbia emesso un dato provvedimento, a far parte del Tribunale di sorveglianza chiamato a decidere in ordine alla relativa impugnazione - deve reputarsi assorbita dalla decisione di accoalinnento di cui sopra.

Ad ogni buon fine, trattasi di questione che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affrontato, risolvendola - in maniera sempre uniforme - in senso difforme, rispetto alla tesi difensiva (si veda Sez. 1, n. 6271 del 03/02/2009, Battista, Rv. 243230, a mente della quale: <<Il magistrato di sorveglianza, che si è pronunciato in via d'urgenza sui presupposti per l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, compone il tribunale di sorveglianza chiamato a decidere sulla relativa istanza, senza che si abbia alcuna incompatibilità»; nello stesso senso si è espressa Sez. 1, n. 26201 del 26/05/2009, Leotta, Rv. 243815: «Non ricorre alcuna causa di incompatibilità a comporre il collegio del tribunale di sorveglianza, che debba decidere su istanze per la concessione di misure alternative, nei confronti del magistrato di sorveglianza che su di esse si sia già pronunciato in via provvisoria»).

6. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio e gli atti trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Trieste, per nuovo giudizio.

P.O.M.

Annulla l'ord

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste del 14/06/2022, emessa ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter cod. proc. pen., mediante la quale erano state disattese le istanze inoltrate ex art. 94 Legge 09 ottobre 1990, n. 309 e 47 Legge 26 luglio 1975, n. 354 ed era stata concessa al suddetto condannato la detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen., in relazione alla pena da espiare pari a mesi cinque di reclusione, determinata grazie al cumulo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste in data 01/04/2022; nel contempo, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha disposto l'esecuzione dell'ordinanza impugnata. La declaratoria di inammissibilità è stata emessa in base al dettato dell'art. 24, commi 6-bis e 6 -sexies, lett. b) d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, atteso che le copie informatiche per immagini degli allegati, prodotti unitamente all'opposizione stessa, non risultano sottoscritte digitalmente ad opera del difensore, per conformità all'originale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ovvero di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. L'opposizione risulta regolarmente sottoscritta mediante utilizzo della metodologia cd. PADES, nonché depositata - tramite invio attraverso posta elettronica certificata - in data 24/04/2022. Tale opposizione non reca in allegato documenti propriamente detti, bensì esclusivamente copie di atti che erano già presenti nell'incarto processuale e che sono stati nuovamente depositati da parte della difesa, al solo fine di agevolare il lavoro del Collegio chiamato a decidere sulla richiesta. Tali atti sono: a) la comunicazione del Ser.D. di Vincenza del 29/10/2021, che era già presente nel fascicolo, in quanto tempestivamente depositata al momento della prima formulazione di misura alternativa, tanto da venir menzionata nell'ordinanza opposta; b) il provvedimento oggetto di opposizione; poi nuovamente depositato al mero scopo di facilitare il lavoro della Cancelleria (in questo caso, non si tratta propriamente di un documento nuovo, bensì addirittura dello stesso atto emesso dal magistrato); c) il provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste; che non presenta la veste di documento prodotto in giudizio ad opera della difesa; per essere esso - al contrario - un atto giudiziario già perfettamente noto al Tribunale. 2.2. In alternativa all'emissione dell'impugnato provvedimento di inammissibilità, il Tribunale avrebbe potuto, comunque, attivare i poteri istruttori specificamente riservatigli dalla 2 //ti— i legge e, in tal modo, acquisire sia la copia della comunicazione del Ser.D., sia le copie dei sopra menzionati atti giudiziari. 2.3. Con il secondo motivo, viene denunciata inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata è da ritenersi nulla, stante l'incompatibilità della Giudice di sorveglianza autrice dell'ordinanza reiettiva, per avere ella poi fatto parte - in qualità di relatrice - anche del Collegio che ha deciso nel senso della inammissibilità della relativa opposizione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, infatti, sono condivisibili, oltre che rispettose della normativa in vigore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo e l'ordinanza impugnata, ritenuta assorbita la seconda doglianza, deve essere annullata con rinvio. 2. Con riferimento al primo motivo, giova infatti precisare che l'art. 24, comma 6-bis del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19", prevede testualmente quanto segue: «Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1 e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale». Il successivo comma 6-sexies della medesima disposizione normativa, inoltre, stabilisce che «Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo dì posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4». 3. È quindi prevista la possibilità di effettuare il deposito con valore legale, attraverso l'inoltro dall'indirizzo di posta elettronica certificata, inserito nel Registro generale degli indirizzi cPrtific>ti, 2i "Insi do!!'nrt. 7 dol regn!2monto di eli 21 d, crPto riM Ministro drali2 gitisti7ia 91 febbraio 2011, n. 44, degli atti, documenti e istanze - quale che ne sia la denominazione - diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè, degli atti diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva attraverso l'invio al portale del processo penale telematico), per la durata del periodo emergenziale e fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. Anche considerando la rubrica dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 ("Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"), è allora evidente come la disciplina emeraenziale sia eminentemente finalizzata a snellire il sistema complessivo di deposito degli atti giudiziari, ivi comprese le impugnazioni, onde fronteggiare l'emergenza pandemica. A tal fine, è stata realizzata una "dematerializzazione" delle modalità di deposito, anche con riferimento agli atti dì impugnazione, qualsiasi essi siano, stabilendo l'adozione di modalità informatiche certificate, come possibilità per le parti. 3.1. Grazie alla legge di conversione, l'art. 24 succitato è stato arricchito con l'aggiunta dei commi che vanno dal 212l 6-bis al 6-undecies, a mezzo dei quali sono state dettate regole particolari, in ordine alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti, appartenenti all'ambito dell'impugnazione penale. L'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020, sopra riportato, prevede casi di inammissibilità dell'impugnazione, ulteriori rispetto a quelli enumerati dall'art. 591 cod. proc. pen., che ricorrono allorquando essa venga proposta - a norma dell'art. 24, comma 6-bis del citato d.l. n. 137 del 2020 - in difetto degli specifici requisiti tecnici essenziali. Questi ultimi sono pretesi dalla norma, ad substantiam. al precipuo fine di aarantire, attraverso l'utilizzo della moderna tecnologia della comunicazione e dell'informazione, la certezza circa la provenienza dell'impugnazione, oltre che circa la natura originale e completa dell'atto e, infine, quanto al tempestivo e completo recapito, presso l'ufficio giudiziario di destinazione. Non può che ribadirsi, quindi, come la regolarità della certificazione informatica attinente all'autore dell'atto (ossia la firma digitale), ovvero della certificazione concernente la provenienza di un determinato atto dal soggetto mittente (sarebbe a dire, l'intestazione dell'indirizzo di posta elettronica), ovvero della abilitazione del difensore (presenza nel registro informatico degli indirizzi elettronici, cd. REG.IND.E.), o infine della casella di arrivo ad un determinato ufficio giudiziario, rappresentino un insieme coordinato e complesso di elementi, tutti volti a segnare non solo l'idoneità dell'atto rispetto al raggiungimento dello scopo, bensì anche la stessa sua esistenza giuridica. Trattasi, pertanto, di requisiti tecnici posti a difesa delle garanzie di natura sostanziale, assicurate dalla normativa processuale. 3.2. Per ciò che rileva nella presente sede, la causa di inammissibilità ex art. 24, comma 6 -sexies del d.l. 137 del 2020, si realizza allorquando le copie informatiche riprodotte per immagini non siano state rese conformi all'originale, in forza di sottoscrizione digitale apposta dal difensore. Ciò che si è verificato, appunto, nella concreta fattispecie ora al vaglio di questo Colleaio. 4. Osserva la Corte, però, che è anche indispensabile controllare la natura rilevante o meno, degli atti allegati all'impugnazione inoltrata; tale verifica è doverosa in ossequio alla regola generale, che impone di considerare intonsa l'efficacia degli atti - ove ciò sia possibile - in una prospettiva di complessivo funzionamento del sistema processuale. Laddove l'impugnazione, che nel caso di specie risulta regolarmente sottoscritta digitalnnente, presenti già tutti gli elementi identificativi dell'atto impugnato, oltre che quelli necessari per l'individuazione e risoluzione della questione controversa, essa deve reputarsi già intrinsecamente autosufficiente, non riverberandosi il sopra detto difetto in una mancanza tale, da travolgere la stessa essenza del gravame (sul punto, si veda Sez. 6, n. 37704 del 11/07/2022, M., Rv. 283936, a mente della quale: «In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità dell'impuanazione ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo p.e.c., ove si tratti di allegati inessenziali, perché non inerenti al contenuto dell'impugna7ione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali»). Nel caso di specie, la difesa ha allegato al reclamo, lasciandoli privi di sottoscrizione per conformità ad opera del difensore, atti che erano già presenti nell'incarto processuale e che erano, pertany4to, sicuramente già noti al Tribunale di sorveglianza, ossia: 1) la comunicazione del Ser.D., già nota e presente in atti, tanto da venir citata nell'ordinanza opposta; 2) la stessa ordinanza opposta; 3) il provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Trieste. Trattasi di atti che - con tutta evidenza - non erano rilevanti, ai fini della decisione della questione prospettata e che non hanno, in alcun modo, ampliato l'orizzonte conoscitivo del Tribunale chiamato a deliberare. La prima censura prospettata dal ricorrente deve allora ritenersi fondata, visto che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione si pone, in tale caso, in conflitto con il generale principio della conservazione degli atti. 5. La seconda doglianza - incentrata sulla pretesa incompatibilità del Magistrato di sorveglianza, che abbia emesso un dato provvedimento, a far parte del Tribunale di sorveglianza chiamato a decidere in ordine alla relativa impugnazione - deve reputarsi assorbita dalla decisione di accoalinnento di cui sopra. Ad ogni buon fine, trattasi di questione che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affrontato, risolvendola - in maniera sempre uniforme - in senso difforme, rispetto alla tesi difensiva (si veda Sez. 1, n. 6271 del 03/02/2009, Battista, Rv. 243230, a mente della quale: <<Il magistrato di sorveglianza, che si è pronunciato in via d'urgenza sui presupposti per l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, compone il tribunale di sorveglianza chiamato a decidere sulla relativa istanza, senza che si abbia alcuna incompatibilità»; nello stesso senso si è espressa Sez. 1, n. 26201 del 26/05/2009, Leotta, Rv. 243815: «Non ricorre alcuna causa di incompatibilità a comporre il collegio del tribunale di sorveglianza, che debba decidere su istanze per la concessione di misure alternative, nei confronti del magistrato di sorveglianza che su di esse si sia già pronunciato in via provvisoria»). 6. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio e gli atti trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Trieste, per nuovo giudizio. P.O.M. Annulla l'ord